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06.3862 · Mozione · 2006-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di allestire un sistema di monitoraggio ("monitoring system") che permetta di controllare che i cantoni applichino la legge per quanto concerne l'assistenza giuridica e le misure tutelari dei minori privati di libertà e non accompagnati.

Begründung

L'articolo 37 lettera d della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede che gli Stati Parte provvedano affinché "i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata". Inoltre, l'articolo 17 della legge sull'asilo (LAsi) del 16 dicembre 2005 stabilisce che i cantoni nominino "senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi dei richiedenti minorenni non accompagnati" (art. 17 cpv. 3) e che il Consiglio federale "disciplina l'accesso alla consulenza giuridica e alla rappresentanza legale presso i centri di registrazione e gli aeroporti" (art. 17 cpv. 4). Inoltre, anche l'articolo 368 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 prevede l'adozione di misure concernenti l'accompagnamento di minorenni non accompagnati, se le circostanze lo impongono. Al momento, soltanto alcuni cantoni applicano in modo soddisfacente l'obbligo di assistere i minori privati di libertà.

(Si veda la raccomandazione 5 del rapporto - disponibile in tedesco e francese - della Commissione di gestione del Consiglio nazionale sulla protezione dell'infanzia e misure coercitive)

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 7 novembre 2006, la Commissione di gestione del Consiglio nazionale ha trasmesso al Consiglio federale un rapporto intitolato "Protezione dell'infanzia e misure coercitive", invitando il Consiglio federale a prendere posizione entro la fine di marzo 2007. Il Consiglio federale risponde alla presente mozione come segue:

Il Codice civile prevede l'istituzione di misure tutelari. Secondo l'articolo 368 del Codice civile, le autorità amministrative sono tenute a notificare senza indugio all'autorità competente la presenza sul loro territorio di ogni minore che non si trovi sotto la potestà parentale, affinché sia possibile adottare misure di protezione adeguate alle circostanze. Tale regola fondamentale in materia di protezione dei minori si applica parimenti ai minorenni stranieri non accompagnati, indipendentemente dal loro status. L'istituzione di tali misure compete ai cantoni. Le leggi cantonali possono definire quando il patrocinio gratuito giusta l'articolo 29 capoverso 3 della Costituzione federale è concesso in occasione della pronuncia di una misura detentiva. I cantoni devono parimenti applicare la Convenzione sui diritti del fanciullo.

Nell'ambito dell'asilo, le autorità cantonali sono tenute a mettere senza indugio a disposizione di ogni richiedente minorenne non accompagnato un rappresentante incaricato di tutelare i suoi interessi nel corso della procedura d'asilo, durante il suo soggiorno sul territorio elvetico (art. 17 della legge federale sull'asilo e art. 7 dell'ordinanza 1 sull'asilo). La rappresentanza dei minori non accompagnati che, a seconda dei casi, è assicurata da un tutore, un curatore, una persona di fiducia, se non addirittura da un mandatario ufficiale, è inoltre stata oggetto di precisazioni da parte dell'autorità di ricorso in materia d'asilo. È necessario che la persona di fiducia disponga di conoscenze giuridiche e assicuri una difesa adeguata degli interessi del minore non accompagnato. Del resto, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) invierà, all'inizio del 2007, una raccomandazione a tale proposito alle autorità cantonali di polizia degli stranieri (con copia alle autorità cantonali di vigilanza in materia di tutela). In tale ambito, la Confederazione intrattiene contatti regolari con i cantoni.

Il Consiglio federale prende atto delle conclusioni del rapporto prodotto dalla Commissione di gestione del Consiglio nazionale il 7 novembre 2006. Tale rapporto non permette tuttavia di concludere che soltanto alcuni cantoni applicano in modo soddisfacente l'obbligo di assistere i minori privati di libertà. Del resto, i cantoni forniscono generalmente ai minori i mezzi per ottenere un'assistenza giuridica, come chiesto dall'articolo 37 lettera d della Convenzione sui diritti del fanciullo (punto 4 del rapporto della Commissione di gestione). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento degli stranieri tenuti a lasciare la Svizzera è di competenza dei cantoni, che devono applicare le disposizioni concernenti l'assistenza giudiziaria e le misure tutelari. I rimedi giuridici cantonali e federali garantiscono il rispetto delle disposizioni pertinenti. Un controllo esaustivo da parte della Confederazione non è giustificato. La creazione e il finanziamento di un sistema che controlli l'applicazione di queste diverse leggi in relazione ai minori detenuti sarebbero sproporzionati. Un tale sistema andrebbe oltre le raccomandazioni della Commissione di gestione del Consiglio nazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.