06.3871 · Interpellanza · 2006-12-20
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Visti il volume e l'ammontare globale delle transazioni riguardanti la Svizzera trattate dalle stanze di compensazione, è opportuno rispondere in dettaglio e senza indugio alle seguenti domande:
1. Il meccanismo del sottoconto di un conto aperto presso una stanza di compensazione non va considerato una pericolosa raffinatezza o un metodo sostitutivo della società-schermo quando è reso poco trasparente dalla costituzione in pegno dei conti e soprattutto quando il beneficiario economico finale ha un accesso elettronico diretto al sottoconto?
2. Non bisogna identificare i meccanismi a rischio come quello succitato?
3. Le stanze di compensazione classificano la loro clientela per categoria di rischio o si basano sulla suddivisione secondo il rischio effettuata dai loro propri clienti?
4. Le stanze di compensazione - e gli attori del sistema finanziario svizzero quando ricorrono ad esse - sono equipaggiati per far fronte efficacemente all'obbligo di identificazione e di comunicazione quando sussistono sospetti fondati che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un'organizzazione criminale?
Begründung
La nostra recente legge antiriciclaggio si focalizza sulle relazioni tra gli intermediari finanziari e i clienti. Non ci si è interessati invece al sistema interbancario e alle relazioni esistenti tra gli intermediari finanziari e le imprese che forniscono servizi alle banche e ad altri. Diverse inchieste hanno rilevato queste lacune, in particolare in seno alle maggiori stanze di compensazione interbancarie come Clearstream e Euroclear in Lussemburgo.
I loro clienti, in linea di principio banche, possono aprire dei sottoconti (dei loro conti principali), chiamati "conti addizionali", molto utilizzati. Questo meccanismo permette di gestire in modo individuale gli attivi di un cliente della banca, che a sua volta è cliente (di fatto) della stanza di compensazione. Nulla vieta a un istituto finanziario che apre un conto addizionale a favore di un cliente di comunicare a quest'ultimo i codici per l'accesso elettronico al conto o di fornire alla stanza di compensazione un indirizzo per la spedizione degli estratti conto corrispondente a quello indicato dal beneficiario economico anziché l'indirizzo dell'istituto titolare formale del conto. Sebbene nell'ambito delle relazioni con il suo cliente abbia esercitato la diligenza dovuta, l'istituto finanziario interessato perde ampiamente il controllo dei movimenti, anche notevoli, del sottoconto. Naturalmente tutti i conti principali e addizionali aperti da un istituto sono consolidati, ma le operazioni del conto addizionale effettuate per un solo cliente sfuggono alla vigilanza della stanza di compensazione (che considera la vigilanza non facente parte del suo ruolo) e dell'istituto finanziario (che non riesce a esercitare tale vigilanza).
Numerosi istituti finanziari, infine, clienti di Euroclear e Clearstream, hanno aperto presso queste stanze di compensazione conti specifici (guarantors presso Clearstream) per crediti a cortissimo termine garantiti da attivi depositati su un altro conto aperto dalla stessa stanza di compensazione e costituiti in pegno a favore del primo conto. Normalmente i due conti sono aperti a nome dello stesso istituto oppure una società fiduciaria può avere un conto garantito dalla costituzione in pegno a favore del conto di una banca oppure il conto di questa banca beneficierà del pegno di un altro conto aperto da una delle sue filiali offshore.
Stellungnahme des Bundesrates
I sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli, che sono sistemicamente importanti per la Svizzera, sono sorvegliati da una parte dalla Banca nazionale, che esercita la sorveglianza sui sistemi, e dall'altra dall'autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari competente, che esercita la vigilanza dell'istituto sugli esercenti di sistemi, (art. 19 segg. della legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera - legge sulla Banca nazionale, LBN; RS 951.11). La maggioranza degli esercenti dei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli più importanti della Svizzera dispone di una licenza bancaria in Svizzera o all'estero. Questi sono la SegaInterSettle SA (SIS) che amministra il sistema di gestione delle operazioni sui titoli di credito SECOM, la SIS x-clear SA che gestisce x-clear, la Swiss Euro Clearing Bank Srl di Francoforte che gestisce euroSIC e la CLS Bank di New York che gestisce il sistema di pagamenti multi-currency CLS. Per contro la Swiss Interbank Clearing SA (SIC), che gestisce il sistema di pagamenti interbancari SIC, non ha alcuna licenza bancaria. Essa offre la gestione delle operazioni di pagamento esclusivamente tra istituti finanziari e pertanto, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera d della legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD; RS 955.0), non rientra nel campo d'applicazione di questa legge. Le altre imprese che forniscono servizi nel campo delle operazioni di pagamento a una cerchia più ampia di clienti sono considerate intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD e devono osservare regole severe per impedire il riciclaggio di denaro.
La SIS e la SIS x-clear SA, in quanto banche, sono sottoposte alle disposizioni della LRD e dell'ordinanza della Commissione federale delle banche del 18 dicembre 2002 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro (ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, ORD-CFB; RS 955.022). La SIS e la SIS x-clear SA, che ha affidato la gestione dei depositi e dei conti alla SIS, secondo le loro condizioni generali, forniscono i propri servizi unicamente agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 LRD oppure agli intermediari finanziari stranieri sottoposti a una vigilanza equivalente (art. 2 cpv. 4 lett. d LRD).
In particolare la SIS è sottoposta a obblighi di diligenza nella verifica delle condizioni di partecipazione e nell'identificazione dei suoi clienti, vale a dire le banche e i commercianti di valori mobiliari svizzeri e stranieri partecipanti (art. 14 ORD-CFB in combinato disposto con l'art. 2, n. marg. 12-24 della convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche; CDB 2003). La SIS deve inoltre verificare se le banche e i commercianti di valori mobiliari stranieri sono sottoposti alla vigilanza contro il riciclaggio di denaro. Sono necessarie chiarificazioni supplementari analogamente all'articolo 17 ORD-CFB. Tali obblighi supplementari sono anche previsti nelle condizioni generali della SIS. In questo modo sono create le categorie di rischio conformemente all'articolo 7 ORD-CFB.
Infine, bisogna ricordare che i partecipanti alla SIS, ovvero le banche e i commercianti di valori mobiliari svizzeri e stranieri, devono essere sorvegliati e devono osservare regole severe volte a impedire il riciclaggio di denaro e in particolare devono provvedere a un'efficace vigilanza delle transazioni dei loro clienti. Ciò vale anche nel caso in cui i servizi di gestione delle transazioni siano affidati ad altre imprese. In questo modo si dovrebbe garantire che le banche possano riconoscere le transazioni insolite e adottare le relative misure per impedire il riciclaggio di denaro.
Per questi motivi il Consiglio federale è dell'avviso che l'osservanza delle regole contro il riciclaggio di denaro sia assicurata anche nei sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni su titoli e pertanto non sia necessario adottare nessuna misura.
Risposta del Consiglio federale.