06.3884 · Mozione · 2006-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un progetto di legge (completamento dell'art. 197 CP) che punisca l'offerta e la diffusione commerciale, ossia finalizzata direttamente o indirettamente a conseguire un guadagno, di immagini pornografiche (immagini singole o sequenze di immagini) mediante dispositivi di telecomunicazione.
In alternativa, il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza sui servizi di telecomunicazione obbligando i fornitori di prestazioni del servizio universale a bloccare tutte le comunicazioni verso servizi a valore aggiunto con contenuti erotici o pornografici per i minori di 16 anni, nonché imponendo ai fornitori di servizi a valore aggiunto di non offrire ai minori di 16 anni contenuti erotici o pornografici.
Begründung
Occorre garantire ai fanciulli e agli adolescenti uno sviluppo sessuale sereno. Questo è quanto si propone in particolare l'articolo 197 cifra 1 del Codice penale.
È tuttavia risultato che le basi legali per realizzare la protezione auspicata per i fanciulli e gli adolescenti non sono sufficienti. La moderna tecnologia delle telecomunicazioni ha reso impossibile determinare e delimitare la cerchia dei destinatari. I fanciulli e gli adolescenti hanno libero accesso a tutte le offerte e le diffusioni. Per proteggere in modo efficace il loro sviluppo, è necessario vietare in linea di principio l'offerta e la diffusione di pornografia mediante dispositivi di telecomunicazione. La mia mozione è indirizzata segnatamente ai cosiddetti "servizi a valore aggiunto", che consentono di accedere a immagini e sequenze di immagini pornografiche soprattutto con il cellulare.
Nella misura in cui è possibile determinare la cerchia dei destinatari, il divieto assoluto può essere allentato e ridotto al suo scopo originario, ossia la protezione dei minori di 16 anni. La cerchia dei destinatari può essere determinata mediante l'identificazione del cliente da parte del fornitore di telecomunicazioni o mediante controlli dell'età da parte del fornitore di servizi a valore aggiunto. Entrambi i gruppi di fornitori devono garantire che i fanciulli e gli adolescenti non abbiano accesso a contenuti erotici o pornografici, il che presuppone modifiche della legislazione in materia di telecomunicazioni.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 197 cifra 1 del Codice penale è punibile chi rende accessibile od offre a giovani minori di sedici anni rappresentazioni pornografiche - e questo indipendentemente dai mezzi tecnologici (telefono, Internet, televisione ecc.) impiegati dall'autore o dal fatto che questi persegua o non fini commerciali. Sono compresi tutti gli atti che danno coscientemente a persone minori di 16 anni la possibilità di entrare in contatto con la pornografia, anche se devono fare il primo passo da soli. È sufficiente l'offerta a una cerchia indeterminata di persone, a meno che non siano stati presi provvedimenti efficaci per evitare che anche i minori di 16 anni ne possano beneficiare (cfr. DTF 131 IV 67 e 119 IV 151 in relazione con registrazioni sonore). Pertanto, chi intenzionalmente in qualità di fornitore di servizi a valore aggiunto, rende liberamente richiamabili attraverso il cellulare, grazie ai numeri previsti per servizi a valore aggiunto a carattere erotico o pornografico, immagini, film o testi pornografici senza essersi informato dell'età del cliente, agisce illegalmente. Nemmeno la presenza di un avviso libera dalla responsabilità penale secondo l'articolo 197 cifra 1 CP (DTF 131 IV 71). È pertanto compito delle autorità cantonali preposte al perseguimento penale impedire, nella misura del possibile, tali azioni.
Il Consiglio federale è dell'opinione che la proposta alternativa dell'autore della mozione, cioè di obbligare esplicitamente mediante una revisione della legislazione sui servizi di telecomunicazione i fornitori di servizi a valore aggiunto a non lasciar accedere i minori di 16 anni a contenuti pornografici, non porterebbe a un miglioramento della situazione attuale, visto che tale divieto si lascia già desumere dall'articolo 197 cifra 1 CP.
Un obbligo dei fornitori di servizi di telecomunicazione di bloccare in generale per le persone minori di 16 anni le offerte dei servizi a valore aggiunto con contenuti a sfondo sessuale può essere attuato unicamente se l'abbonamento del cellulare è intestato al minore di 16 anni. Per tali casi il disegno della revisione in atto dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1) prevede esplicitamente l'obbligo del blocco. Di norma tuttavia i contenuti in questione non provengono direttamente da fornitori di servizi a valore aggiunto, ma da offerte (estere) in Internet e per questo difficili da controllare. Un tale blocco sarebbe inoltre senza alcun effetto proprio nella maggior parte dei casi, visto che i giovani scaricano pornografia sui loro cellulari senza la partecipazione di fornitori di servizi di telecomunicazione, sia mediante fotocamere digitali (dallo schermo del PC o da riviste) sia direttamente da altri cellulari o da computer (via cavo, interfacce a raggi infrarossi o bluetooth). Sempreché i giovani impieghino un cellulare che è stato messo a loro disposizione dai genitori, si dovrebbe, come finora, lasciar decidere ai genitori se vogliono far bloccare le comunicazioni uscenti dal cellulare verso i servizi a valore aggiunto in questione. Infatti, secondo l'articolo 31 OST, già oggigiorno, i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire ai loro utenti la possibilità di bloccare gratuitamente le comunicazioni uscenti verso i servizi a valore aggiunto a tariffa maggiorata a carattere erotico o pornografico (numeri 0906 o numeri abbreviati per SMS e MMS). Se necessario, è possibile far rispettare i summenzionati obblighi di blocco di diritto amministrativo con i provvedimenti di vigilanza di cui agli articoli 58 e 60 della legge sulle telecomunicazioni (RS 784.10).
Va ricordato che, trattandosi di pornografia, una protezione assoluta dei giovani non può essere né garantita né imposta. E non si può neppure ottenere un notevole miglioramento di tale protezione, introducendo - come è chiesto nella mozione - un divieto generale di offrire e diffondere a titolo commerciale mediante servizi di telecomunicazione la pornografia soft, sulla falsariga dell'esistente divieto generale concernente la pornografia hard. Sarebbe infatti sproporzionato se, per proteggere i giovani, si rendesse impossibile l'accesso alla pornografia soft anche a tutti gli adulti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.