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06.402 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-14

Liquidato

Wortlaut

Giusta l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e l'articolo 107 della legge sul Parlamento inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

Occorre elaborare una modifica delle disposizioni di carattere penale relative alla prescrizione e sottoporre al Parlamento una proposta corrispondente, segnatamente allo scopo di prolungare i termini di prescrizione di reati:

- il cui evento si produce soltanto molti anni dopo la loro commissione o

- il cui perseguimento è spesso collegato con un onere straordinario e lunghi procedimenti o

- che, tenuto conto delle circostanze particolari o per la loro gravità rispetto al disciplinamento attuale, fanno sembrare necessari termini di prescrizione più lunghi.

Begründung

Anche quando il principio della prescrizione può sembrare legittimo per la maggior parte dei reati, se i termini di prescrizione sono troppo brevi o di regola, per determinati reati, impediscono il perseguimento penale, il diritto di prescrizione è nettamente contrario all'idea di giustizia e non è compreso dagli interessati e dalla popolazione.

L'archiviazione del procedimento penale contro i responsabili degli errori di costruzione di un garage sotterraneo a Gretzenbach (SO), il cui crollo avvenuto il 27 novembre 2004 ha provocato la morte di sette pompieri, ha evidenziato una problematica generale irrisolta nel diritto penale svizzero. Oggi i termini di prescrizione di un reato decorrono dalla commissione del reato. Questo può implicare che, ad esempio nel caso di un omicidio colposo, il reato sia già caduto in prescrizione prima che si sia verificata la morte della vittima, vale a dire l'"evento" penale. Di fronte a termini di prescrizione assai brevi questo disciplinamento si rivela inadeguato per i reati commessi per negligenza. Ciò vale in particolare per danni corporali causati da vizi di costruzione o nel caso di danni tardivi dovuti a un uso colposo di sostanze dannose per la salute (ad es. amianto).

Germania e Austria hanno disciplinato questa problematica diversamente.

Secondo il paragrafo 78 a del Codice penale tedesco (art. 78 a StGB) la prescrizione decorre non appena il reato è commesso. Se l'evento del reato si verifica soltanto dopo, la prescrizione decorre da quel momento.

Ai sensi del Codice penale austriaco (art. 57 cpv. 2 StGB), per la punibilità dei reati il termine di prescrizione decorre non appena l'attività punibile è conclusa o cessa il comportamento sanzionabile. Se un evento che rientra nella fattispecie legale si verifica soltanto dopo che l'attività punibile è conclusa o è cessato il comportamento sanzionabile, il termine di prescrizione non si estingue prima che sia trascorso anche a partire dal prodursi dell'evento o che sia trascorso almeno una volta e mezzo dal momento di cui all'articolo 57 capoverso 2, ma almeno da tre anni (art. 58 cpv. 1).

Anche nel diritto svizzero è necessario un disciplinamento che non vanifichi, per prematura prescrizione, il perseguimento di reati colposi che producono gravi danni corporali che si manifestano o diventano riconoscibili soltanto dopo tre anni. L'esatta impostazione del nuovo disciplinamento va esaminata più da vicino, anche sulla scorta delle esperienze dei Paesi vicini.

Si pone inoltre in modo generale la questione se le disposizioni relative alla prescrizione contenute nel Codice penale svizzero necessitino di una fondamentale rielaborazione. Quanto ai reati di pornografia infantile, pochi giorni fa è stata depositata un'iniziativa popolare che chiede la loro imprescrittibilità. La questione della durata dei termini di prescrizione si pone tuttavia già da tempo per i casi di criminalità economica dove scaltri autori di reati riescono sempre a sottrarsi a una condanna penale grazie al sopraggiungere della prescrizione. Infine anche nel caso di reati violenti, segnatamente di omicidi, gli attuali termini di prescrizione risultano particolarmente brevi.

Sulla base dei casi surriferiti sembra tutto sommato opportuno sottoporre a un riesame di fondo le norme relative alla prescrizione contenute nel Codice penale svizzero.