06.408 · Iniziativa parlamentare · 2006-03-20
Liquidato
Wortlaut
Basandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento depositiamo la seguente iniziativa parlamentare:
Legge federale del .... concernente la modifica della legge federale sulla ricerca (LR; RS 420.1)
Art. 5 Organi della ricerca
Sono organi della ricerca:
a. le istituzioni di promovimento della ricerca:
....
1bis. l'Agenzia svizzera di promovimento della tecnologia e dell'innovazione,
....
Art. 8a Agenzia svizzera di promovimento della tecnologia e dell'innovazione
L'Agenzia svizzera di promovimento della tecnologia e dell'innovazione riceve contributi derivanti dai crediti autorizzati, segnatamente per promuovere progetti di ricerca nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione. In merito, sostiene particolarmente la ricerca scientifica orientata verso l'applicazione e che procura incentivi per l'economia.
Begründung
La designazione vigente "Commissione per la tecnologia e l'innovazione" (CTI) si basa, come è noto, su norme emanate a livello di ordinanza (art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza di esecuzione del 12 marzo 1956 della legge federale del 30 settembre 1954 sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro (RS 823.311), nonché sull'ordinanza del DFE del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione (RS 823.312)). La designazione "Commissione" chiarisce che non si tratta di un'unità amministrativa autonoma, competente per decidere, sebbene essa non corrisponda più alle esigenze attuali. Con una nuova designazione legale si può sottolineare l'autonomia organizzativa senza stabilire in modo vincolante la forma giuridica. L'unità organizzativa adeguata per una "Agenzia di promovimento della tecnologia e dell'innovazione" è tuttavia con certezza non più una mera divisione di un Ufficio federale. Si potrebbe però creare un ufficio autonomo o persino un'organizzazione indipendente dall'amministrazione, come per esempio è il Fondo nazionale svizzero.
L'istituzione dotata della nuova designazione deve essere ridefinita nell'articolo 5 della legge federale sulla ricerca come una "istituzione di promovimento della ricerca" dopo il Fondo nazionale svizzero e prima delle società scientifiche e accademie scientifiche della Svizzera. Per quanto si tratti di promovimento della ricerca, i suoi compiti devono essere definiti un po' più esattamente nella legge, idealmente con un nuovo articolo 8a. Conformemente all'articolo 8 LR, la descrizione dei compiti potrebbe essere ulteriormente sviluppata. Dal punto di vista giuridico non è necessario.
Occorre tener presente che la CTI ha avuto finora due compiti principali, a) uno di politica congiunturale e b) uno di politica della ricerca. Quest'ultimo si riallacciava a determinati punti del diritto federale vigente ma non aveva in esso alcuna base particolare. Questo fatto deve essere ora rettificato con una modifica della legge sulla ricerca. Un vantaggio principale è che ora nel promovimento della ricerca scientifica nell'ambito della tecnologia e dell'innovazione sono chiaramente applicabili e utilizzabili anche gli strumenti della LR (art. 10 segg., 16 segg., 20 segg. LRI). Le attività di politica congiunturale della CTI, rispettivamente dell'UFFT devono però continuare a basarsi sulla legge del 1954 per combattere le crisi e non possono essere incluse nella legge riveduta sulla ricerca.