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06.438 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-14

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento deposito la seguente iniziativa parlamentare.

Deve essere emanata una legge federale sul turismo che sia imperniata sui principi seguenti:

1. La futura legge sul turismo deve perseguire i seguenti obiettivi (conformemente all'art. 103 della Costituzione federale):

- rafforzamento della competitività e della qualità dei servizi nell'ambito del turismo;

- sviluppo sostenibile del turismo;

- miglioramento della formazione, dell'aggiornamento e del perfezionamento nel settore del turismo.

2. Nell'ambito del turismo la Confederazione deve sostenere in particolare i seguenti ambiti di manovra strategici:

- promozione dell'immagine della Svizzera;

- innovazione e cooperazione;

- formazione, aggiornamento e perfezionamento nonché sviluppo e assicurazione della qualità;

- insegnamento e ricerca;

- statistica, monitoring e valutazione.

3. I progetti in materia di politica del turismo devono essere sostenuti soltanto se:

a. contribuiscono a rafforzare la competitività della Svizzera quale Paese turistico;

b. promuovono lo sviluppo del turismo in sintonia con la natura, l'uomo e l'ambiente;

c. garantiscono possibilità d'impiego attrattive;

d. fungono da esempio oppure forniscono impulsi essenziali in una regione per le innovazioni in ambito turistico.

4. Finanziamento: l'Assemblea federale concede tramite decreto federale semplice un involucro finanziario limitato a quattro anni.

5. Il competente servizio della Confederazione conclude accordi di prestazioni con gli enti responsabili. Esso può sostenere direttamente i progetti.

6. La nuova legge sul turismo abroga le seguenti leggi federali:

- legge federale del 21 dicembre 1955 concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo;

- legge federale del 10 ottobre 1997 che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo;

- legge federale del 20 giugno 2003 sulla promozione del settore alberghiero.

Le presenti regolamentazioni legali (cfr. n. 6) e i limiti di spesa sinora vigenti devono essere prorogati con decreti separati fino all'entrata in vigore della nuova legge.

Begründung

Riflessioni generali:

Attualmente la Svizzera non dispone di una legge federale sul turismo. Parecchi motivi sono a favore della creazione di una simile legge:

- Riunione delle misure e creazione di sinergie mediante l'adozione di una nuova legge quadro al posto dei singoli atti normativi vigenti (credito a Svizzera Turismo, InnoTour, legge sul credito al settore alberghiero, ecc.).

- Il turismo è terzo settore nell'ambito delle esportazioni svizzere. Si tratta però di un settore di esportazione vincolato al territorio. Malgrado la globalizzazione, questo genere di offerta non può ovviamente essere trasferito all'estero. I salari e altri importanti fattori sono vincolati alle condizioni interne. Per la politica del turismo, la promozione della piazza economica svizzera è estremamente importante. Gli elementi centrali della promozione della piazza economica svizzera devono essere delineati in una legge.

- Le mutevoli esigenze dei clienti richiedono un adeguamento permanente dell'offerta. L'economia del turismo è soltanto parzialmente in grado di compiere autonomamente il necessario adeguamento delle strutture.

- Anche la crescente concorrenza internazionale spinge verso l'innovazione, la cooperazione e la diversificazione, con le conseguenti ripercussioni sulle spese.

- Rispetto ai Paesi limitrofi, la Svizzera ha omesso per troppo tempo di investire i propri mezzi finanziari nello sviluppo dell'offerta. Per questo la competitività della Svizzera quale Paese turistico risulta indebolita.

- Il coordinamento con le varie politiche settoriali deve essere rafforzato.

- La formazione e l'assicurazione della qualità nel turismo devono essere migliorate e rafforzate, poiché contribuiscono in modo decisivo al miglioramento della competitività.

In vari interventi è già stata chiesta l'elaborazione di una legge sul turismo (fra gli altri: mozione 05.3114, Legge quadro per il turismo; mozione 05.3039, Legge sul turismo). Nelle sue risposte il Consiglio federale ha prospettato l'elaborazione di tale legge, ma non è ancora passato all'atto. Il Consiglio federale non ha inoltre fatto preparativi volti a mantenere la sua promessa nel messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta di Svizzera Turismo, nonostante nell'ambito della legislatura 2003-2007 sia stata sollevata la questione di una legge quadro sul turismo (messaggio 02.072 pag. 6406). Adesso si deve pertanto seguire la via dell'iniziativa parlamentare.

Ad numero 1 - obiettivi:

La legge sul turismo deve essere concepita quale agile legge quadro, in modo da consentire una reazione per quanto possibile flessibile alle nuove sfide. Nel punto 1 sono elencati gli obiettivi principali della politica in materia di turismo. Il rafforzamento della competitività e l'incremento della qualità dei servizi devono assolutamente essere considerati prioritari. L'adeguamento delle strutture deve essere promosso molto più attivamente. L'offerta turistica e il marketing devono parimenti stare al passo dei nuovi bisogni e delle nuove condizioni quadro. Questi elementi dinamici sono anche espressi dall'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile del turismo. Per il rafforzamento della competitività e della qualità dei servizi forniscono un notevole contributo anche la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento nel settore del turismo.

Ad numero 2 - ambiti di manovra:

La presente proposta per l'elaborazione di una legge sul turismo comprende cinque ambiti di manovra:

1. Promozione dell'immagine della Svizzera: le attuali attività di Svizzera Turismo devono essere continuate, in ogni caso nell'ambito di una nuova organizzazione.

2. Innovazione e cooperazione: il marketing turistico da solo apporta poco, se l'offerta non è adeguata. Occorre continuare con l'innovazione e la cooperazione, con il programma InnoTour nonché con il rinnovamento del settore alberghiero. Per mantenere la competitività, il turismo deve continuamente adeguarsi alle nuove sfide e alle nuove tendenze. La cooperazione intersettoriale e interaziendale è un presupposto strutturale di estrema importanza. L'idea dell'integrazione verticale e orizzontale deve essere una parte essenziale della politica in materia di turismo.

3. Formazione, aggiornamento e perfezionamento nonché sviluppo e assicurazione della qualità: questi elementi contribuiscono anche alla professionalizzazione nell'ambito del turismo. La formazione e la gestione della qualità devono essere rafforzate.

4. L'insegnamento e la ricerca svolgono un ruolo importante poiché forniscono i necessari input per l'accompagnamento dell'adeguamento delle strutture e per l'avvio dei processi innovativi. Si deve in particolare aspirare a una maggiore cooperazione con la CTI.

5. Statistica, monitoring e valutazione: il turismo, quale ambito fortemente influenzato da fattori esogeni, necessita di dati statistici affidabili, utili anche per quantificare i risultati della politica in materia di turismo e per una valutazione complessiva. Dopo l'abbandono delle statistiche in ambito para-alberghiero e l'intermezzo nelle statistiche in ambito alberghiero, mancano dati essenziali per decidere l'orientamento futuro.

I primi due ambiti di manovra rappresentano gli orientamenti principali. Gli altri potrebbero essere considerati alla stregua di misure di accompagnamento.

Ad numero 3 - criteri per la promozione:

I criteri per la promozione menzionati nel numero 3 sono volti a garantire che gli obiettivi di cui al numero 1 siano raggiunti e che i mezzi finanziari siano messi a disposizione in modo mirato.

Ad numero 4 - finanziamento:

Il finanziamento delle diverse misure deve avvenire come sempre mediante crediti con limite di spesa decisi dall'Assemblea federale. L'entità dei mezzi finanziari deve essere stabilita in considerazione dei bisogni certificati dalla convenzione sulle prestazioni e dalla situazione delle finanze federali.

Ad numero 5 - attuazione operativa e valutazione:

La legge sul turismo dovrebbe essere concepita in modo semplice e flessibile. Dovrebbe stabilire il quadro per la politica della Confederazione in materia di turismo. L'attuazione dei cinque punti dovrebbe avvenire per il tramite di convenzioni sulle prestazioni. Queste ultime sono concluse per quattro anni. Un periodo di quattro anni consente di reagire in modo flessibile alle nuove sfide e di ottenere contemporaneamente stabilità per quanto concerne le misure. I mezzi finanziari possono essere impiegati in modo mirato e verificabile. Sarà pertanto possibile rispondere alle critiche secondo cui l'attuale promozione del turismo segue il principio dell'innaffiatoio. Le convenzioni sulle prestazioni possono essere concluse, a seconda dell'ambito, con diversi fornitori di servizi:

- La promozione dell'immagine della Svizzera è affidata all'organizzazione Svizzera Turismo o all'organizzazione che la sostituisce.

- Per la promozione dell'innovazione e della cooperazione deve essere esaminato il modello di banca del turismo. In virtù di una convenzione sulle prestazioni questa sarebbe l'unica intermediaria (One-Stop-Shop). Una simile concentrazione avrebbe numerosi vantaggi. In particolare consentirebbe di continuare a seguire l'idea dell'integrazione verticale e orizzontale del turismo.

- Per gli ambiti di manovra numero 3-5, i fornitori di servizi potrebbero essere le relative organizzazioni e istituzioni specializzate.

Ad numero 6 - abrogazione degli atti normativi vigenti:

Per beneficiare delle sinergie, la nuova legge sul turismo dovrebbe abrogare la legge federale concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo, la legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo e la legge federale sulla promozione del settore alberghiero.

Indicazione concernente la proroga degli atti normativi vigenti:

Il credito per Svizzera Turismo e la legge federale che promuove l'innovazione e la collaborazione nel turismo sono limitati al 2007. È pertanto necessario agire con urgenza. L'emanazione di una nuova legge sul turismo non sarà verosimilmente possibile prima del 2008. Pertanto gli atti normativi vigenti attualmente dovranno essere prorogati sino all'entrata in vigore della nuova legge, così come i finanziamenti in essi previsti.