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Protezione dei consumatori contro gli abusi nell'ambito della vendita per telefono

06.441 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

Per porre fine agli abusi nell'ambito della vendita per telefono (spesso dopo una vendita per telefono il venditore afferma che il cliente ha dato il suo consenso e che non ha nessun diritto di revoca) si deve modificare l'articolo 40a (eventualmente anche l'articolo 40b) del Codice delle obbligazioni, affinché la vendita per telefono sia parificata alla vendita a domicilio e affinché il consumatore disponga del diritto di revoca previsto dagli articoli 40b - 40f.

Begründung

La maggior parte degli abitanti del nostro Paese hanno certamente già avuto a che fare una o più volte con venditori telefonici che agiscono per conto di operatori di telecomunicazione, di venditori di prodotti per la bellezza e il benessere o di altri prodotti o servizi commerciali.

Le organizzazioni in difesa dei consumatori ricevono ogni giorno reclami da parte di persone che si lamentano del comportamento di venditori telefonici particolarmente tenaci per non dire aggressivi. Spesso, le persone chiamate scoprono dopo qualche tempo che agli occhi del venditore è come se avessero dato il loro accordo a una transazione (acquisto, cambio di operatore telefonico) mentre hanno dato il consenso solo all'invio di un'offerta oppure non hanno espresso nessun consenso.

Attualmente, gli articoli 40a a 40f del Codice delle obbligazioni conferiscono al consumatore la facoltà di revocare entro un termine di sette giorni un contratto concluso in occasione di una vendita a domicilio, al posto di lavoro, in trasporti pubblici, su pubbliche vie o durante un'escursione pubblicitaria. Tale diritto non concerne invece i contratti conclusi nell'ambito di una vendita per telefono.

Nel suo avamprogetto di legge federale del gennaio 2001 sul commercio elettronico (revisioni parziali del Codice delle obbligazioni e della legge federale contro la concorrenza sleale), il Consiglio federale prevedeva di estendere il diritto di revoca ai contratti conclusi a distanza, cioè in particolare tramite Internet e per telefono.

Dopo aver incaricato, il 9 dicembre 2002, il DFGP di elaborare un messaggio sulla base del risultato della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha deciso, il 9 novembre 2005, di ritirare il progetto.

Nella procedura di consultazione è emerso che la possibilità di revocare un contratto stipulato tramite Internet suscita reazioni controverse. Nella conclusione di una transazione on line il consumatore non è sottoposto alla pressione del venditore e perciò la concessione del diritto di revoca è discutibile; la situazione della vendita per telefono è invece assai diversa. E simile alla vendita fisica a domicilio o sulla via pubblica con un venditore che fa pressione sul potenziale cliente. In tal caso è dunque del tutto giustificato accordare il diritto di revoca, tanto più che nessun consenso scritto viene dato in una transazione telefonica. Esigere che il cliente riceva conferma scritta del suo reale o presunto consenso a una transazione telefonica, con diritto di revoca, permetterebbe di ridurre notevolmente il numero di abusi in questo ambito.