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06.445 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare.

Nella Costituzione federale va sancito il principio secondo cui le decisioni prese democraticamente - ovvero, a seconda delle competenze, dal Parlamento o dal sovrano - non possono essere contestate in giudizio.

Sono salvi i rimedi giuridici previsti attualmente per vizi procedurali.

Begründung

La Costituzione federale svizzera definisce la democrazia diretta quale principio determinante dell'ordinamento statale del nostro Paese. La democrazia diretta si basa sul principio secondo cui una decisione che ottiene il consenso della maggioranza dei cittadini nell'ambito di una procedura conforme all'ordine costituzionale va applicata e deve essere accettata dalla minoranza sconfitta.

Questo principio basilare di un ordinamento statale democratico è senza dubbio profondamente radicato in Svizzera. L'esperienza storica mostra che questa forma di democrazia, che coinvolge nella massima misura possibile i cittadini attribuendo loro ampi diritti di partecipazione, ha contribuito in maniera determinante alla straordinaria stabilità del nostro Paese.

I processi decisionali in una democrazia diretta sono retti dai seguenti principi:

1. Le decisioni vengono prese nell'ambito di una divisione dei poteri frutto di decenni di esperienza e il cui valore non è mai stato messo in dubbio: divisione che impedisce l'accumulo di potere e attribuisce invece al singolo cittadino la massima partecipazione possibile. Nell'ambito di tale divisione dei poteri, spetta al legislativo emanare le leggi. Il potere giudiziario vigila sulla corretta applicazione delle stesse, ma non ha competenze legislative;

2. Nessuna decisione democratica è perenne o immutabile. Gli esecutivi e i legislativi, a livello sia cantonale sia federale, hanno in ogni momento la possibilità di avvalersi delle procedure parlamentari per proporre modifiche del diritto vigente democraticamente legittimato, se questo appare opportuno a seguito di nuovi sviluppi o nuove conoscenze. Anche i cittadini possono proporre modifiche del diritto mediante lo strumento - democratico per antonomasia - dell'iniziativa popolare, sottoponendo le proprie proposte al verdetto del popolo; tale possibilità è d'altronde sempre aperta anche a chi è già stato sconfitto in una precedente votazione popolare. È a questa flessibilità che si deve il fatto che in Svizzera un partito sconfitto in sede di votazione popolare non si trasforma mai in un partito di opposizione. Fattore, questo, che ha contribuito in modo determinante alla stabilità del nostro Stato federativo e all'alto valore attribuito alla sua democrazia diretta.

Alla luce di questa esperienza politica e di tali principi democratici, appare non soltanto inutile ma addirittura urtante il fatto che sia possibile contestare in giudizio le decisioni prese democraticamente e conformemente all'ordine costituzionale, e in tal modo potenzialmente impedirne la realizzazione.

In un'ottica di rispetto della democrazia non vi è alcun motivo per giustificare che le decisioni prese democraticamente siano messe in forse e sia in tal modo indebolito il principio democratico garante della stabilità, della libertà e dell'ordinamento giuridico del nostro Paese.

Di conseguenza, nell'interesse della democrazia diretta deve essere sancito nella Costituzione federale il principio secondo cui le decisioni prese secondo le regole democratiche non possono essere contestate in giudizio.