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06.453 · Iniziativa parlamentare · 2006-06-23

Liquidato

Wortlaut

Ai sensi dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento, inoltro l'iniziativa parlamentare seguente:

In base all'articolo 7 della Costituzione (dignità umana) e all'articolo 10 della Costituzione (diritto alla vita e alla libertà personale), deve essere formulata una legge in cui viene disciplinata l'eutanasia indiretta attiva e passiva e vengono previste condizioni per la sorveglianza delle organizzazioni che assistono chi decide di suicidarsi.

Begründung

Già nel marzo 2004 una mozione (03.3180) approvata dalle Camere federali invitava il Consiglio federale a proporre norme legali concernenti l'eutanasia e misure per la promozione della medicina palliativa. Un'analoga mozione (05.3352) inoltrata nel giugno 2005 dal gruppo radicale-democratico metteva l'accento sulla necessità di eliminare la zona d'ombra nel disciplinamento delle condizioni e modalità alle quali è permesso porre fine alla propria vita.

Non è dunque comprensibile che il Consiglio federale esiti a formulare un testo di legge sull'eutanasia che avvii nell'organo legislativo un dibattito su una questione sociale e politica così importante, tanto più che invece l'inizio di ogni nuova vita è stato disciplinato a livello federale fin nei minimi particolari.

Un testo di questo genere deve tener chiaramente conto della libertà decisionale e dell'autodeterminazione di ciascuno dalla nascita alla morte, senza tuttavia sfociare in un disciplinamento eccessivo.

Oltre all'elaborazione di direttive legali sull'eutanasia indiretta attiva e passiva che non riguardano solo la decisione di porre fine alla propria vita, ma anche le decisioni delle persone coinvolte (parenti, medici, personale curante), sono necessarie misure per migliorare la situazione della medicina palliativa.

Inoltre bisogna disciplinare la sorveglianza ed il controllo delle organizzazioni che assistono chi decide di suicidarsi. Non solo al fine di evitare che persone dall'estero vengano appositamente in Svizzera per porre fine ai loro giorni, ma anche perché le persone interessate possano sentirsi sicure di non scivolare nell'illegalità a causa della decisione presa. Comunque, modalità basate sul nostro ordinamento giuridico di stampo liberale, come ad esempio l'assistenza ai malati in fin di vita da parte di non professionisti, devono continuare ad essere permesse anche con la nuova regolamentazione. In futuro è necessario evitare per quanto possibile inchieste penali con accertamenti di medicina legale.

Infine, anche la Confederazione non può vedere di buon occhio che in ogni cantone esistano condizioni legali differenti concernenti le organizzazioni di questo tipo, dando luogo nel peggiore dei casi ad un "turismo intercantonale del suicidio".