06.459 · Iniziativa parlamentare · 2006-09-18
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare per la revisione del Codice penale svizzero:
Il numero 3 dell'articolo 161 del Codice penale svizzero deve essere abrogato.
Begründung
L'introduzione nel Codice penale svizzero di un articolo 161 consacrato alle operazioni insider aveva lo scopo di
- garantire la trasparenza del mercato;
- proteggere gli investitori dalle fluttuazioni di prezzo causate da operazioni insider;
- impedire il rincaro dei valori mobiliari a scapito degli emittenti, ad esempio in caso di rilevamento d'aziende;
- proteggere in modo generale la reputazione della piazza finanziaria svizzera.
Si è constatato che la nozione di "fatto confidenziale", così come definita nell'articolo 161 numero 3 del Codice penale, è talmente restrittiva che l'abuso di conoscenze privilegiate è punibile solo in rarissimi casi.
Il Tribunale federale ha riconosciuto il carattere esemplificativo dell'enumerazione delle fattispecie insider contenuta nell'articolo 161 numero 3 del Codice penale; ha tuttavia rilevato che gli esempi ivi riportati sono affini tra di loro, oltre che sul piano quantitativo, anche su quello qualitativo: a suo giudizio possono entrare in considerazione solo fattispecie che hanno una ripercussione sulla struttura giuridica o sulla struttura finanziaria di un'azienda. Ha inoltre indicato che il testo di legge non offre alcuna base per interpretazioni più ampie e che il principio "nulla poena sine lege" impedisce di invocare altre fattispecie oltre a quelle menzionate.
Per questa ragione in Svizzera sono stati finora avviati pochi procedimenti penali, e la maggior parte di essi non ha sortito alcun effetto. Infatti, solo un'imminente emissione di diritti di partecipazione, un raggruppamento d'imprese o una fattispecie di simile portata sono considerati fatti confidenziali: l'insider può venir punito se sfrutta la conoscenza di questi fatti per i suoi affari. Se però un'azienda sta, per esempio, per annunciare una revisione al ribasso dei profitti, l'insider può vendere le sue azioni oppure sollecitare altre persone a fare altrettanto, senza che per questo sia passibile di alcuna pena. In questo caso gli investitori meno smaliziati sono naturalmente penalizzati, così come lo sarebbero nel caso in cui l'insider vendesse titoli contando sul fatto che un raggruppamento dell'azienda con un'altra azienda di minore solvibilità influirà negativamente sul corso delle azioni.
Questa lacuna può essere colmata stralciando il numero 3 dell'articolo 161 del Codice penale. Unico criterio determinante la punibilità di operazioni insider deve essere lo sfruttamento da parte dell'insider di informazioni che possono avere un influsso notevole sul corso di un'azione.
Vorrei far notare che l'abrogazione del numero 3 non restringe il campo d'applicazione della fattispecie insider, ma lo estende. I casi di abuso di conoscenze privilegiate saranno meglio presi in considerazione, in quanto non vi sarà più nessun vincolo alle fattispecie stabilite e definite in modo tanto restrittivo dalla legge e dalla giurisprudenza. Non si assisterà comunque a un proliferare delle pene. Gli elementi costitutivi del reato rimangono infatti fissati nel numero 1 nell'articolo 161 del Codice penale. Non si tratta di dichiarare punibile ogni abuso di conoscenza di un fatto confidenziale, ma, come è avvenuto finora, di un fatto che, se divulgato, eserciterà verosimilmente un influsso notevole sul corso di una determinata azione. Perché sia punibile, l'insider deve quindi prima di tutto poter prevedere che vi sarà un influsso sul corso delle azioni. Il secondo criterio rimane l'elemento quantitativo: l'influsso sul corso di azioni deve essere notevole. Queste due condizioni devono comunque essere sufficienti per determinare la punibilità dell'abuso di conoscenze privilegiate.
Vi è da credere che i tempi per una revisione totale della norma penale sull'insider trading saranno assai lunghi (a tal proposito deposito oggi anche una mozione): mi sembra dunque utile che si proceda prima ad eliminare - nel modo più semplice, come proposto in questa sede - la restrizione contenuta nel numero 3 dell'articolo 161 del Codice penale. L'abrogazione di questa disposizione è prioritaria. La revisione separata dell'articolo 161 numero 3 del Codice penale e una rapida trattazione della mia proposta rafforzeranno certamente la reputazione della nostra piazza borsistica e finanziaria.