07.1002 · Interrogazione · 2007-03-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 3 novembre 2006 il Tribunale federale ha stabilito che una componente del diritto all'autodeterminazione di una persona è decidere come e quando morire, come garantito dall'articolo 8 capoverso 1 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Lo stesso vale anche per i malati psichici, nella misura in cui sono in grado di pensare e agire in piena libertà. È quindi la prima volta che la Corte suprema nazionale di uno dei 46 Stati parte alla CEDU ha riconosciuto esplicitamente tale diritto.
Tale decisione solleva alcune nuove questioni a cui il Consiglio federale è pregato di rispondere:
1. Il Consiglio federale è anch'esso dell'opinione che, in base a tale decisione, l'accompagnamento al suicidio è da subito ammissibile unicamente se una persona capace di discernimento dimostra un costante desiderio di morire?
2. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale versione dell'articolo 11 della legge sugli stupefacenti, secondo cui i medici sono tenuti a usare gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza, di norma secondo quanto stabilito dall'Accademia svizzera delle scienze mediche, costituisca una base legale sufficiente per la dispensa della dose necessaria di pentobarbitale sodico ai fini di un suicidio assistito?
3. In caso contrario, il Consiglio federale è disposto a proporre all'Assemblea federale un completamento della legge e ad adottare nel frattempo una soluzione a livello di ordinanza che permetta ai medici di eseguire tali prescrizioni, poiché altrimenti il diritto fondamentale riconosciuto dal Tribunale federale diverrebbe illusorio?
4. Tenendo presente la decisione del Tribunale federale, come valuta il Consiglio federale il parere n. 13/2006 della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) il cui obiettivo, come emerge dai punti 4.7 e 5, finisce per rendere impossibile l'attività delle organizzazioni svizzere che offrono il servizio di assistenza al suicidio a persone non domiciliate in Svizzera?
5. In tale contesto, come valuta il Consiglio federale il fatto che la CNE abbia redatto tale parere senza aver mai parlato con Dignitas e senza essersi informata sui criteri di diligenza applicati da tale organizzazione?
6. Come valuta il Consiglio federale il fatto che, ad eccezione di una riunione in seno al DFGP, nessuna autorità svizzera abbia mai preso contatto con Dignitas, a differenza di quanto fatto da delegazioni del Parlamento svedese e britannico?
7. Da quando sono state fondate organizzazioni che effettuano suicidi assistiti in Svizzera, il Consiglio federale è a conoscenza di abusi o reati che hanno comportato perseguimenti penali e condanne contro persone appartenenti a tale cerchia?
Stellungnahme des Bundesrates
Anzitutto occorre rilevare che nel caso della decisione del Tribunale federale 2A.48/2006 rispettivamente 2A.66/2006 del 3 novembre 2006 non si tratta di una vera e propria sentenza sui "suicidi assistiti". Il ricorrente, che in passato non era riuscito a ottenere una ricetta medica per il pentobarbitale sodico (NAP), aveva chiesto alle autorità inferiori di essere autorizzato a procurarsi, tramite l'associazione Dignitas, una dose letale di tale sostanza, senza dover presentare una prescrizione medica. Con due ricorsi di diritto amministrativo, ha chiesto al Tribunale federale di accordargli il diritto all'accesso controllato a 15 grammi di NAP senza ricetta medica al fine del proprio suicidio assistito e di autorizzare Dignitas a procurarsi tale sostanza presso una farmacia di sua scelta. Riassumendo, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che "né l'articolo 8 CEDU né l'articolo 10 capoverso 2 della Costituzione creano un obbligo positivo dello Stato a provvedere affinché organizzazioni di aiuto al suicidio o persone che desiderano suicidarsi possano ottenere del NAP senza prescrizione medica" (loc. cit., consid. 6.3.6) e ha respinto entrambi i ricorsi.
1. Nella decisione citata, il Tribunale federale non si esprime, in maniera generale, sull'ammissibilità giuridica dell'aiuto al suicidio. In particolare, tale decisione non permette di concludere che, nel caso di un malato psichico - poiché solo di queste persone si tratta - gli unici criteri applicabili sono la capacità di intendere e volere nonché l'espressione attestata e ripetuta del desiderio di morire. Al contrario, continua a essere necessaria una ponderazione degli interessi tra la tutela della vita e il diritto di autodeterminazione del paziente. Una tale ponderazione degli interessi presuppone un esame medico approfondito e accurato e una diagnosi da parte di uno specialista che, eventualmente, sarà disposto a rilasciare una ricetta medica sulla base di tale esame. Il Tribunale federale ha stabilito che la Costituzione e le convenzioni consentono allo Stato di formulare, nell'ambito di tale ponderazione degli interessi, determinate condizioni, come ad esempio l'obbligo di ricetta per il NAP (loc.cit., consid. 6.3.6).
2./3. Il 31 maggio 2006 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare alla sua attenzione, con il DFI, un documento interlocutorio contenente proposte in merito alle limitazioni della prescrizione e della fornitura dello stupefacente NAP in dosi letali. I due dipartimenti dovranno illustrare ed esaminare in dettaglio anche le basi legali esistenti in materia. Il Consiglio federale si esprimerà in merito ai punti sollevati dall'autore dell'interrogazione dopo aver preso atto di tale documento interlocutorio, atteso per l'estate 2007.
4./5. Il Consiglio federale può esprimersi sull'indirizzo dei pareri della Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) soltanto se quest'ultima lo esprime pubblicamente. Visto che dal parere n. 13/2006 - e nemmeno dai punti 4.7 e 5 summenzionati - non risulta chiaramente che la CNE mira a impedire l'attività delle organizzazioni svizzere di aiuto al suicidio nel caso di persone domiciliate all'estero, soltanto la CNE può rispondere a tale interrogativo. Lo stesso vale per quanto concerne le informazioni sulla base di cui la CNE ha redatto tale parere nonché le persone presso le quali sono state ottenuti tali informazioni. Occorre tuttavia osservare che la CNE ha stabilito, nella raccomandazione 10 contenuta nel parere n. 9/2005 "Beihilfe zum Suizid", che dal suo punto di vista non sussiste alcun motivo etico per escludere generalmente dai suicidi assisti in Svizzera le persone desiderose di suicidarsi provenienti dall'estero.
6. A conoscenza del Consiglio federale, anche altre autorità hanno già preso contatto con Dignitas, segnatamente alcune autorità cantonali di perseguimento penale. Vi sono stati inoltre diversi contatti tra Dignitas e il DFGP.
7. Il Consiglio federale è al corrente di svariate inchieste penali legate a suicidi accompagnati da organizzazioni di aiuto al suicidio. Il Consiglio federale è inoltre a conoscenza di una sentenza riguardante persone vicine a tali organizzazioni, in seguito alla quale un medico che aveva collaborato con un'organizzazione di aiuto al suicidio si era visto revocare l'autorizzazione a esercitare la professione, su intervento del Ministero pubblico di Zurigo presso la direzione della sanità del cantone di Zurigo. Tale medico aveva, nonostante il divieto di trattare pazienti di sesso maschile, prescritto una dose letale di NAP a un uomo (si veda la decisione del Tribunale federale 2P.310/2004 del 18 maggio 2005). Un'altra sentenza giudiziaria è quella del 15 luglio 1999 del tribunale amministrativo del cantone di Zurigo (VB.99.00145), che ha respinto un ricorso contro una limitazione formale dell'ammissione all'esercizio della professione alle attività di medicina preventiva. Tale limitazione era stata disposta dopo che il medico in questione aveva prescritto del NAP senza soddisfare le regole riconosciute della medicina.
Risposta del Consiglio federale.