Esportazione di latte e importazione di burro. Quali formalità e tributi doganali?
07.1045 · Interrogazione · 2007-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha autorizzato un grande distributore svizzero ad esportare latte in Germania al fine di trasformarlo in burro, per poi reimportarlo. Chiediamo al Consiglio federale di informarci sulle formalità doganali da espletare e di indicare, in modo preciso, l'importo dei tributi doganali che la suddetta azienda dovrà pagare (in totale, per litro e chilogrammo).
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0) sulle dogane, spetta all'Amministrazione delle dogane concedere le autorizzazioni per il perfezionamento attivo e passivo. Il perfezionamento passivo di prodotti agricoli di base è consentito, sempre che non ne risultino pregiudicati interessi essenziali dell'economia indigena. Ad agosto 2006 un grande distributore aveva presentato alla Direzione generale delle dogane (DGD) una domanda per l'esportazione temporanea di panna intera svizzera, al fine di trasformarla in burro. La DGD ha chiarito, mediante intensi contatti con gli Uffici federali e le cerchie economiche interessate, se le condizioni legali sono adempiute. Sono stati consultati l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), la Commissione della concorrenza (COMCO) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), come pure i produttori svizzeri di latte, l'Associazione dell'industria svizzera del latte, la Federazione delle industrie alimentari svizzere, l'Unione svizzera dei contadini e l'organizzazione di categoria Burro (OCB).
In base ai risultati di questi chiarimenti, il 23 agosto 2007 la DGD ha concesso al richiedente l'autorizzazione per il perfezionamento passivo. Essa consente di esportare 3500 tonnellate di panna all'anno. Questa quantità è sufficiente per produrre circa 1500 tonnellate di burro. Il burro fabbricato all'estero deve essere reimportato entro tre mesi dall'esportazione della panna. In occasione dell'importazione del burro, il grande distributore deve documentare il prodotto ottenuto, presentando all'ufficio doganale i rapporti di produzione dello stabilimento di fabbricazione estero.
Per il burro importato deve essere pagato un dazio ridotto (97 franchi per 100 chilogrammi lordi). Questa aliquota di dazio è stata calcolata secondo la differenza tra i costi di produzione indigeni ed esteri (ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 lett. b dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane; RS 631.01) e tenendo in parte conto della tassa per l'organizzazione di categoria. Tale calcolo è stato effettuato sulla base del burro speciale:
- costi medi di produzione in Svizzera, compresa la tassa per l'OCB, per un panetto da 200 grammi: fr. 2.77 per chilogrammo (costi effettivi di produzione fr. 1.28 per chilogrammo);
- tassa per l'OCB: fr. 1.49 per chilogrammo;
- costi di produzione in Germania; per un panetto da 200 grammi: un franco per chilogrammo.
Sono quindi possibili due diversi conteggi:
1. differenza tra i costi di produzione in Svizzera (compresa la tassa per l'OCB) e in Germania = fr. 1.77 per chilogrammo; ovvero 177 franchi per 100 chilogrammi lordi;
2. differenza tra i costi effettivi di produzione in Svizzera (esclusa la tassa per l'OCB) e in Germania = fr. 0.28 per chilogrammo; ovvero 28 franchi per 100 chilogrammi lordi.
A seguito della procedura di consultazione presso l'UFAG, la SECO e la COMCO l'aliquota di dazio è stata fissata, su proposta della SECO, a 97 franchi per chilogrammo. I costi effettivi della trasformazione in Svizzera ammontano a 28 franchi per chilogrammo. Tale importo dovrebbe essere ridotto del 20 per cento ogni anno, durante il termine transitorio di cinque anni (fino al 2011). Per questa componente è stato pertanto preso in considerazione solo l'80 per cento, ossia fr. 22.40. La seconda componente è calcolata in base alla tassa per l'OCB (3000, Berna) che, secondo informazioni fornite dall'organizzazione stessa, viene impiegata sia per ridurre i prezzi del burro utilizzato nell'industria sia per i provvedimenti in materia di relazioni pubbliche. Poiché anche le aziende di produzione della Migros approfittano della riduzione dei prezzi, una presa in considerazione proporzionale è parsa adeguata. La quota è stata fissata al 50 per cento della tassa (149 franchi per 100 chilogrammi, dunque fr. 74.50). La somma arrotondata delle due componenti - fr. 22.40 + fr. 74.50 - corrisponde all'aliquota di dazio di 97 franchi per 100 chilogrammi calcolata secondo la summenzionata differenza tra i costi di produzione. L'aliquota normale per l'importazione di burro ammonta a 1642 franchi per 100 chilogrammi lordi.
L'autorizzazione è stata concessa sotto forma di decisione impugnabile. Il richiedente ha la possibilità di presentare ricorso, entro trenta giorni, presso il Tribunale amministrativo federale in merito alle disposizioni previste nell'autorizzazione (p. es. importo dell'aliquota di dazio ridotta).
Risposta del Consiglio federale.