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07.1099 · Interrogazione · 2007-10-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La Conferenza dei governi cantonali ha affidato al professor Giovanni Biaggini, Zurigo, il mandato di allestire una perizia sulla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri e sul ricorso ai mezzi coercitivi conformemente all'articolo 48a della Costituzione federale. La perizia del 20 agosto 2007 giunge alla conclusione che il tenore dell'articolo costituzionale e il tenore degli articoli 10 e seguenti della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri lasciano aperti molti interrogativi. Anche se l'Assemblea federale si troverà presumibilmente solo di rado a dover decidere sull'impiego dei nuovi mezzi coercitivi (obbligatorietà generale e obbligo di partecipazione), sarebbe necessario e importante affrontare sin d'ora la questione relativa alla portata delle disposizioni che disciplinano i requisiti e le altre condizioni quadro giuridiche del ricorso ai mezzi coercitivi. Il Consiglio federale condivide questa opinione oppure prevede già atti legislativi?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ringrazia l'esperto per la trattazione circostanziata della tematica e condivide la sua valutazione della situazione in quelli che sono i punti fondamentali. Nello specifico, i nuovi mezzi coercitivi secondo l'articolo 48a della Costituzione federale devono essere impiegati con cautela. Ciò significa che i cantoni dovranno anche in futuro cercare di raggiungere primariamente attraverso negoziati un'intesa sulla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri.

Secondo il Consiglio federale, nell'ambito della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri, l'attuazione dell'articolo 48a della Costituzione è garantito in maniera sufficiente dagli articoli 10 e seguenti della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (RS 613.2).

Almeno in una prima fase, i mezzi coercitivi dovranno rimanere limitati alla collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. L'opportunità di estendere detti mezzi anche a casi di collaborazione intercantonale senza compensazione degli oneri andrebbe ponderata solo se i nuovi mezzi si riveleranno efficaci a livello pratico e se sarà fornita la prova che un'estensione in tal senso appaia conveniente. Qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni bisognerebbe verificare quali adeguamenti delle basi giuridiche sarebbero necessari.

Risposta del Consiglio federale.