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07.3005 · Interpellanza · 2007-02-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Recentemente Cablecom ha ritirato diversi canali televisivi dalla sua offerta analogica al fine di integrarli in quella digitale. Questa misura, considerata una riduzione delle prestazioni da chi non dispone già di un decodificatore digitale (set-top-box), non è stata accompagnata da un adeguamento dei prezzi. V'è inoltre da temere che l'avvento di sistemi di criptaggio legati a una determinata impresa nei set-top-box necessari per la ricezione dei programmi digitali comporti la creazione di nuovi monopoli per quanto concerne gli apparecchi terminali.

Alla fine dello scorso anno Swisscom ha lanciato Bluewin TV, il che consente per la prima volta al pubblico di scegliere tra due diverse offerte digitali.

1. Cosa pensa il Consiglio federale del fatto che Cablecom riduca la sua offerta analogica sulle reti via cavo senza diminuire i prezzi? Qual è l'importo approssimativo che occorre investire per passare alla tecnologia digitale?

2. Quali sono i programmi di cui il Consiglio federale intende rendere obbligatoria la diffusione (art. 59 e 60 LRTV)?

3. Come intende il Consiglio federale continuare a garantire l'offerta televisiva di base sulle reti via cavo, conformemente alle norme costituzionali? Ritiene necessario un intervento del legislatore?

4. Quali misure intende adottare il Consiglio federale per impedire che le tecnologie digitali utilizzate per i decodificatori (set-top-box) creino nuove dipendenze e pregiudichino la concorrenza nel settore degli apparecchi di ricezione? Come possono essere evitate le situazioni monopolistiche? Occorre un intervento del legislatore?

5. Secondo il Consiglio federale, quali conseguenze comporterà per l'offerta di programmi e il mercato dei decodificatori l'avvento sul mercato di un nuovo operatore di televisione digitale (Bluewin TV di Swisscom, concorrente di Cablecom)?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La nuova legge sulla radiotelevisione (LRTV), che probabilmente entrerà in vigore il 1° aprile 2007, formula condizioni giuridiche quadro per gli esercenti di reti via cavo che in particolare includono l'obbligo di diffondere determinati programmi. Gli esercenti di reti via cavo sono liberi di definire come allestire l'infrastruttura di rete tecnica e le loro offerte commerciali. Fintanto che i prezzi d'abbonamento non sono il risultato di una concorrenza efficace, Cablecom sottostà anche alla legge sulla sorveglianza dei prezzi. Mister prezzi ha verificato i suoi prezzi e la sua offerta e ha considerato che le offerte rimangono finanziariamente accessibili e che Cablecom può nel contempo procedere alla digitalizzazione della sua offerta, un passo indispensabile dal punto di vista del Consiglio federale. A medio termine, il fabbisogno d'investimento di Cablecom per il passaggio al digitale ammonta a svariate centinaia di milioni di franchi. La metà circa è destinata all'infrastruttura di rete, alle tecnologie di piattaforma e ai sistemi informatici, l'altra metà servirà per gli apparecchi terminali (prefinanziamento dei decoder o set-top-box affittati).

2. Secondo l'articolo 59 capoverso 1 LRTV, i programmi della SSR e i programmi di emittenti televisive locali e regionali con una concessione devono obbligatoriamente essere diffusi nella loro zona di copertura dall'esercente di rete via cavo. Secondo l'articolo 59 capoverso 2 LRTV e l'articolo 52 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), il Consiglio federale ha stabilito in un allegato all'ORTV l'obbligo di diffusione per i seguenti programmi esteri: ARTE, 3Sat, TV5, ARD, ORF 1, France 2, RAI UNO ed Euronews.

3. In base alla legge, devono essere diffusi i principali programmi della SSR e le emittenti concessionarie di programmi televisivi locali e regionali. Inoltre, nell'articolo 53 ORTV, il Consiglio federale ha fissato a 25 il numero massimo di programmi televisivi che gli esercenti di reti via cavo sono tenuti a diffondere in analogico. Dato che tutti i programmi concessionari - e dunque anche oggetto dell'obbligo di diffusione - sono tenuti ad adempiere il mandato di prestazioni costituzionale, fino a nuovo avviso rimane garantita un'offerta di base analogica di programmi televisivi. Non vi è pertanto motivo d'intervenire a livello legale.

4./5. Il Consiglio federale ritiene che l'entrata di Swisscom nel mercato radiotelevisivo (Bluewin TV) e l'aumento delle quote di mercato della televisione satellitare, possano migliorare la situazione della concorrenza. A seguito della pressione della concorrenza sia Swisscom sia Cablecom offrono i loro set-top-box a condizioni molto vantaggiose. Inoltre, il collegio è fondamentalmente dell'opinione che gli strumenti esitenti della legge sulla sorveglianza dei prezzi e della legge sui cartelli siano sufficienti a evitare o impedire eventuali abusi della posizione dominante sul mercato.

Sulle reti di Swisscom o di Cablecom non è oggi possibile impiegare set-top-box diversi. Questa limitazione potrebbe essere eliminata almeno parzialmente grazie ad accorgimenti tecnici. Per i motivi elencati qui di seguito, il Consiglio federale ha rinunciato ad emanare prescrizioni i merito:

Per poter captare i programmi, oltre al set-top-box sarebbe necessario un apparecchio per la decodifica del programma. Acquistare questi due apparecchi non costerebbe meno di quanto non costi quello integrato offerto da Cablecom.

Vari servizi aggiuntivi resi possibili grazie alla digitalizzazione non potrebbero più essere captati utilizzando altri set-top-box, si tratta ad esempio dell'attivazione, durante le trasmissioni, del linguaggio dei segni per telespettatori audiolesi. Citiamo inoltre le guide ai programmi elettroniche, che permettono al pubblico di orientarsi nella miriade di programmi, i servizi di teletext, la possibilità di ricevere più canali audio o di programmare un videoregistratore su disco rigido.

Sarebbe possibile colmare queste lacune solo se i sistemi operativi di questi set top box fossero standardizzati. Tuttavia non esistono ancora standard internazionali diffusi e stabilire standard per il piccolo mercato svizzero aumenterebbe considerevolmente il prezzo degli apparecchi. Se uno standard internazionale dovesse imporsi, il Consiglio federale ha conferito al DATEC (art. 56 cpv. 2 ORTV) la competenza di dichiararlo vincolante. Pertanto, per il momento, non vi è alcun bisogno d'intervenire a livello legale.

Risposta del Consiglio federale.