07.3035 · Postulato · 2007-03-12
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di illustrare come adempie o intende adempiere alle prescrizioni legali relative al finanziamento del settore della formazione professionale, rispettando i termini stabiliti.
Begründung
In Svizzera, la formazione professionale è la principale formazione post-obbligatoria. All'incirca due terzi dei giovani di età compresa tra 16 e 21 anni scelgano questo percorso formativo. La manodopera qualificata in possesso di una formazione professionale riveste un'importanza centrale per la capacità produttiva dell'economia del nostro Paese, in considerazione del ruolo dominante svolto dalle PMI.
La legge sulla formazione professionale prevede, all'articolo 59 capoverso 2, che la partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale copra un quarto delle spese dell'ente pubblico. Nelle disposizioni finali, il legislatore ha stabilito un termine di quattro anni per l'attuazione di questa prescrizione. Il termine previsto scade nel 2008.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Con la nuova legge sulla formazione professionale (LFPr), entrata in vigore nel 2004, il settore normativo di competenza della Confederazione è stato esteso a tutte le professioni non comprese nel settore delle suole universitarie. Conformemente alla volontà del legislatore, la Confederazione sostiene un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale (art. 59 cpv. 2 LFPr). Secondo la legge, si tratta di un valore indicativo: in tal modo, si tiene conto della sovranità delle Camere federali in materia di bilancio. Oltre alla situazione finanziaria generale della Confederazione, anche l'evoluzione a medio termine dei costi della formazione professionale a carico dell'ente pubblico svolge un ruolo determinante.
Nel caso in cui si verificasse una permanente situazione derogatoria rispetto al suddetto valore indicativo, sarebbe necessario adeguare le disposizioni della legge. Ciò varrebbe anche se, a causa di misure attuate nel quadro del freno all'indebitamento (art. 126 Cost. e art. 13-18 della legge sulle finanze della Confederazione), la partecipazione finanziaria della Confederazione alla formazione professionale dovesse risultare durevolmente inferiore al valore indicativo di cui all'articolo 59 capoverso 2 LFPr.
Globalmente, le spese per la formazione professionale a carico dell'ente pubblico nei prossimi anni potrebbero subire una crescita relativamente forte, per stabilizzarsi ad un livello elevato, prima di diminuire leggermente nella formazione professionale di base. Tenendo conto della sempre maggiore importanza rivestita dalla formazione professionale superiore (livello terziario B), nonché della necessità di rafforzare l'integrazione delle persone con maggiori difficoltà, nonostante il pronosticato calo del numero di allievi potrebbe verificarsi un aumento dei costi complessivi. Al fine di una migliore gestione di tali sviluppi e di una maggiore consapevolezza in materia di spese, Confederazione e cantoni si sono accordati per una strategia comune in relazione ai masterplan nel settore della formazione professionale.
In base alla nuova regolamentazione del finanziamento, contenuta nella nuova legge sulla formazione professionale, la Confederazione ha sviluppato un modello di calcolo con la collaborazione dei cantoni. In tal modo, per la prima volta sono disponibili cifre dettagliate concernenti le spese sostenute dall'ente pubblico nel settore della formazione professionale. Dai dati che, nel frattempo, sono stati resi disponibili, risulta che anche allo scadere del termine transitorio di cui all'articolo 73 capoverso 4 LFPr, la quota di un quarto delle spese, spettante alla Confederazione conformemente alla legge, non viene più raggiunta.
Il Consiglio federale ritiene che la promozione della formazione professionale sia un compito di importanza fondamentale della Confederazione. Perciò, nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (ERI) esso le accorda un'importanza elevata: rispetto agli altri settori di spesa la formazione professionale è caratterizzata da una crescita superiore alla media. Nonostante un aumento del 6 per cento dei crediti ERI, i crediti a disposizione non bastano per raggiungere già nel 2008 la quota spettante alla Confederazione nel settore della formazione professionale. Come indicato dal Consiglio federale nel messaggio ERI, viste le risorse limitate occorrerà continuare sulla via dell'aumento progressivo. Nel 2011, il valore indicativo in questione - un quarto delle spese complessive a carico dell'ente pubblico - dovrebbe poter essere approssimativamente raggiunto.
Con riferimento alle argomentazioni esposte nel messaggio ERI, il Consiglio federale ritiene che il postulato sia adempiuto.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.