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07.3061 · Postulato · 2007-03-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come rendere più equo il regime fiscale cui è assoggettato il trasporto aereo internazionale.

Begründung

In Svizzera, il trasporto aereo è responsabile di circa il 10 per cento delle emissioni di CO2 e di almeno il 14 per cento di tutte le emissioni di gas a effetto serra.

Diversamente dagli altri vettori di trasporto, l'aviazione è assoggettata all'imposta sugli oli minerali soltanto nel traffico interno. Questa posizione di privilegio, rispetto in particolare al trasporto ferroviario, nonché l'esenzione del trasporto aereo dalle tasse sul CO2 e dall'imposta sul valore aggiunto, non sono più a lungo giustificabili se si tiene conto dei danni climatici causati dal traffico aereo.

Si invita il Consiglio federale a esaminare un regime fiscale più equo per il trasporto aereo internazionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Anche nel settore del trasporto aereo il Consiglio federale è impegnato nella riduzione delle emissioni di CO2. Da un po di tempo, in Svizzera, il carburante per i voli interni e per i voli privati all'estero è assoggettato a imposta. Il trasporto aereo non gode di un trattamento privilegiato rispetto agli altri vettori. È vero il contrario: diversamente dalla ferrovia, il trasporto aereo sostiene da solo la maggior parte dei costi infrastrutturali. Inoltre, al momento, i proventi dell'imposta sui carburanti aerei non sono destinati all'aviazione, ma confluiscono per intero nei finanziamenti speciali per il trasporto stradale. Al riguardo, è allo studio una modifica dell'articolo 86 della Costituzione federale.

Gli accordi internazionali impediscono attualmente di tassare in modo globale i carburanti aerei. Da una parte, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto esonerano il trasporto aereo internazionale e il trasporto marittimo dagli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di CO2, dall'altro, la Convenzione di Chicago, ratificata dalla Svizzera, esenta il traffico aereo internazionale da imposte sui carburanti.

Un regime diverso valido soltanto per l'aviazione svizzera è fuori discussione in quanto comporterebbe un'eccessiva distorsione della concorrenza. Invece, il nostro Paese è a favore di un'eventuale imposta generale sui carburanti aerei che scaturisca da una procedura armonizzata a livello mondiale. In seno all'OACI sono al momento allo studio diversi strumenti che tengono conto del mercato. Il Consiglio federale è fondamentalmente a favore dell'integrazione dell'aviazione civile svizzera nel previsto commercio dei diritti d'emissione dell'Unione europea.

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.

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