07.3121 · Postulato · 2007-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a esaminare, nell'ambito della revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione, la possibilità di attribuire ai cantoni la competenza di accordare un'indennità unica alle persone che si trovano in una situazione finanziaria particolarmente difficile per un determinato periodo di tempo prima dell'età legale di pensionamento.
Begründung
I presupposti del diritto all'indennità e il numero massimo di indennità giornaliere sono definiti agli articoli 8 e 27 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
Nella realtà vi sono spesso situazioni che non possono essere risolte con la regolamentazione attuale e che hanno notevoli conseguenze per le persone interessate. Vi sono casi particolarmente critici per cui non vi sono soluzioni soddisfacenti né per i responsabili degli uffici regionali di collocamento (URC) né per le istanze cantonali interessate. A titolo di esempio viene illustrato il seguente caso.
All'incirca sei mesi fa una donna ha perso il marito, che aiutava nella sua attività in proprio di fiduciario lavorando al 50 per cento. Trattandosi di una ditta individuale, non era stata stipulata alcuna assicurazione di previdenza professionale. Inoltre, i coniugi avevano adottato il regime di separazione dei beni. Alla morte del marito, le autorità tutorie hanno congelato i beni esistenti fino alla conclusione della procedura successoria. Il comune ha indirizzato la signora in questione, di 62 anni e mezzo, all'URC, il quale le ha chiesto di effettuare subito delle ricerche di lavoro. Tuttavia, la prassi dimostra che è impossibile collocare persone a un anno circa dall'età legale di pensionamento e che i corsi dispensati loro comportano spese inutili viste le prospettive di collocamento inesistenti.
Gli organi d'esecuzione cantonali dell'assicurazione contro la disoccupazione sono tuttavia costretti a prendere simili misure: infatti, se nel corso di una revisione i servizi federali constatano che sono state versate indennità giornaliere a una persona che non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro, le indennità saranno imputate ai cantoni, che dovranno farsene carico. Anche se in passato, tramite circolari, sono stati ammessi alcuni versamenti, attualmente non esiste alcuna base legale che permette di accordare una prestazione dell'assicurazione contro la disoccupazione alle persone che si trovano in una situazione finanziaria particolarmente difficile. Sarebbe auspicabile trovare una soluzione per questi casi, che consentirebbe anche di evitare spese inutili dovute alle prospettive di collocamento inesistenti. Bisognerebbe inoltre esaminare l'opportunità di versare un'indennità unica scontata.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all'articolo 114 della Costituzione federale, l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione. Affinché l'AD possa adempiere il suo mandato costituzionale e garantire un'adeguata compensazione della perdita di guadagno, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) definisce, all'articolo 1a capoverso 1, le cause della perdita di guadagno indennizzabile (disoccupazione, lavoro ridotto, intemperie e insolvenza del datore di lavoro). Conformemente al capoverso 2 dello stesso articolo, la legge si prefigge inoltre di prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro.
La LADI assicura quindi contro il rischio di disoccupazione ma non contro quelli di vecchiaia, malattia o invalidità, che sono coperti da altre assicurazioni sociali. Il diritto alle prestazioni di disoccupazione si estingue, ad esempio, al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età che dà diritto a una rendita di vecchiaia o percepisce una rendita anticipata.
L'AD segue il principio della parità di trattamento. Il diritto alle prestazioni si fonda sull'idoneità al collocamento (art. 15 LADI), determinata da tre condizioni: il disoccupato deve essere idoneo e disponibile al lavoro, autorizzato a lavorare e disposto a essere collocato. In caso di inidoneità al collocamento, l'assicurazione non versa alcuna prestazione all'assicurato. Quest'ultimo deve inoltre intraprendere quanto possibile per ridurre il pregiudizio causato alla disoccupazione (art. 17 cpv. 1 LADI).
Nonostante il principio della parità di trattamento, sono già state adottate disposizioni speciali che tengono conto della situazione particolare degli assicurati più anziani, ad esempio riguardo all'assegnazione di un'occupazione adeguata (art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) o in caso di pensionamento anticipato in base a regolamentazioni imperative. Per gli assicurati prossimi all'età che dà diritto alla rendita AVS sono previsti un prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione e un aumento del numero massimo di indennità giornaliere (art. 27 cpv. 3 LADI, art. 41b OADI). Inoltre, gli assicurati di una certa età che necessitano di un periodo d'introduzione in un'azienda hanno diritto agli assegni di introduzione per dodici mesi al massimo invece che per sei mesi soltanto (art. 66 cpv. 2 LADI). Negli ultimi sei mesi che precedono il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS gli assicurati non sono più tenuti a effettuare ricerche di lavoro (circolare ID B320).
Il legislatore ha tenuto debitamente conto del rischio legato all'età. Inoltre, i rischi di vecchiaia e malattia sono comunque coperti da altre assicurazioni sociali. Il versamento di un'indennità unica, come richiesto dall'autore del postulato, sarebbe contrario allo scopo dell'AD relativo alla reintegrazione duratura degli assicurati nel mondo del lavoro. Pertanto, una modifica di legge in tal senso va respinta. Gli assicurati possono, a seconda delle circostanze, ottenere un sostegno finanziario dai sistemi cantonali di assistenza sociale.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.