07.3245 · Interpellanza · 2007-03-23
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
La maggior parte degli apicoltori svizzeri hanno un atteggiamento critico nei confronti dell'ingegneria genetica nell'agricoltura e temono effetti negativi sulle api nonché sull'immagine e sul mercato del miele.
Le esperienze relative alle manipolazioni genetiche raccolte in tutto il mondo mostrano che il principio della coesistenza non è attuabile. Mai si è registrata una così elevata incidenza di casi di contaminazione come nel 2006. L'attuale disegno d'ordinanza sulla coesistenza, purtroppo, muove dal fatto che l'agricoltura debba comunque far fronte ad un determinato livello di contaminazione.
L'ape mellifera rappresenta un fattore decisivo nella normativa sulla coesistenza. Questo insetto, infatti, possiede un raggio di volo di oltre 3 chilometri ed è in grado di trasportare il polline da colture transgeniche ad altre non geneticamente modificate, in un'area di 30-50 chilometri quadrati (a titolo d'esempio, la colza costituisce una notevole fonte di nettare e polline così come il mais che viene bottinato dalle api in quanto ricco di polline).
Le api, quindi, contribuiscono in maniera notevole all'ibridazione e alla possibile contaminazione da OGM di superfici e prodotti non geneticamente modificati.
Esse, inoltre, producono miele, che contiene inevitabilmente polline geneticamente modificato, se nel loro raggio di volo sono presenti colture transgeniche. Il miele contenente polline di piante geneticamente modificate non deve essere dichiarato in quanto considerato derrata alimentare di origine animale e poiché, in ogni caso, la percentuale di polline nel miele non supera mai il valore soglia stabilito e consentito a norma di legge.
Alla luce di quanto sopra invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale ritiene che l'attuale disegno d'ordinanza sulla coesistenza tenga sufficientemente conto della diffusione del polline attraverso le api?
2. Il Consiglio federale ritiene che una normativa sulla coesistenza che tenga conto della diffusione del polline attraverso le api sia possibile, in linea di principio, per tutte le colture?
3. Il Consiglio federale ritiene che le vigenti prescrizioni in materia di caratterizzazione tengano sufficientemente conto delle peculiarità del miele?
4. Il Consiglio federale riconosce la necessità di rivedere le disposizioni dell'articolo 78 (caratterizzazione) dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108, stato 12 dicembre 2006, capitolo 11: Miele, pappa reale e polline di fiori, sezione 1: Miele)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La procedura d'autorizzazione di piante transgeniche per un'applicazione nell'agricoltura in conformità delle disposizioni deve assicurare che sia protetta la salute e garantita la sicurezza dell'uomo, della fauna e dell'ambiente. Dell'influsso delle api sulla diffusione di una pianta transgenica o di una sua proprietà viene tenuto conto nell'ambito della procedura d'autorizzazione.
In ragione dell'attuale moratoria sugli OGM, dei risultati della consultazione e del lancio del programma nazionale di ricerca PNR 59, i lavori concernenti l'ordinanza sulla coesistenza sono stati momentaneamente sospesi. Tale ordinanza ha l'obiettivo di disciplinare la coesistenza della produzione agricola che si avvale dell'ingegneria genetica con quella convenzionale. In base al disegno di ordinanza, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire informazioni all'utilizzatore che consentano, tra l'altro, di minimizzare l'ibridazione di colture limitrofe e di rispettare i valori soglia. Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe tener conto anche della diffusione del polline attraverso le api.
2. Nel quadro della procedura di autorizzazione, la diffusione del polline attraverso le api e le relative conseguenze vanno esaminate in base alla singola fattispecie. Su questo tema sono stati pubblicati diversi studi. Il titolare dell'autorizzazione deve fornire informazioni all'utilizzatore che si riferiscano specificatamente a queste basi di dati, affinché vengano rispettate le disposizioni dell'ordinanza sulla coesistenza e quelle in materia di caratterizzazione.
3. Le vigenti prescrizioni in materia di caratterizzazione applicate al miele sono allineate a quelle della Comunità europea (CE). Non si applicano soltanto le disposizioni dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale, bensì anche quelle dell'ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21). Tali norme di caratterizzazione tengono sufficientemente conto delle peculiarità del miele quale prodotto di origine animale.
4. L'articolo 78 dell'ordinanza del DFI sulle derrate alimentari di origine animale disciplina in dettaglio la designazione specifica del miele. Le questioni sollevate nella presente interpellanza non toccano tali norme. Pertanto attualmente non urge alcuna modifica dell'articolo.
Risposta del Consiglio federale.