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Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti

07.3281 · Mozione · 2007-05-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il diritto federale va modificato in modo che le persone impiegate in un'impresa e attive in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio per conto dell'impresa siano assimilate in maniera generale agli avvocati indipendenti per quanto riguarda gli obblighi e i diritti.

Begründung

In diversi Stati, i giuristi esercitanti l'attività di consulente giuridico in un'impresa possono far valere un segreto professionale speciale o un diritto di rifiutare la testimonianza. Nell'ambito di una procedura civile possono quindi rifiutare di consegnare documenti che hanno un legame con la loro attività di consulente giuridico per conto dell'impresa. Vi è ora il rischio che imprese con sede in Svizzera - coinvolte in una procedura civile condotta all'estero - debbano consegnare documenti del loro servizio giuridico, poiché i giuristi non possono appellarsi a un corrispondente diritto di rifiutare la testimonianza. Questa situazione è insoddisfacente per due motivi: in primo luogo, rispetto alle imprese straniere, i cui giuristi possono far valere un diritto di rifiutare la testimonianza; in secondo luogo, rispetto agli avvocati indipendenti: se l'impresa svizzera affidasse i compiti del suo servizio giuridico a un avvocato indipendente, questi non sarebbe obbligato a consegnare i documenti concernenti la sua attività di consulente giuridico a favore dell'impresa; questa attività sarebbe infatti sottoposta e quindi protetta dal segreto professionale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0), gli avvocati che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono punibili a querela di parte. Conformemente alle disposizioni procedurali pertinenti, gli avvocati possono prevalersi dinanzi ai tribunali del diritto di rifiutare di produrre documenti o di testimoniare quando sono venuti a conoscenze delle informazioni richieste nell'esercizio della loro professione. Tale diritto non vale tuttavia per le informazioni di cui sono venuti a conoscenza fornendo prestazioni che esulano dal quadro specifico della loro attività d'avvocato (cfr. decisione della Corte di diritto pubblico del 11 luglio 2005, 1P.32/2005, consid.3.2). La grande maggioranza degli autori di dottrina e tendenzialmente anche la giurisprudenza del Tribunale federale considerano che l'articolo 321 CP si applica soltanto agli avvocati che esercitano la professione e sono iscritti nel registro. Anche l'articolo 13 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) sottopone l'avvocato al segreto professionale, ma soltanto per quanto gli è stato confidato dai clienti nell'esercizio della sua professione. Il campo d'applicazione personale di tale disposizione è limitato anch'esso agli avvocati iscritti in un registro degli avvocati. Di conseguenza, gli impiegati di un'impresa incaricati di consigliarla sul piano giuridico o di rappresentarla in giustizia (qui di seguito "giuristi d'impresa") non possono prevalersi del segreto professionale di cui all'articolo 13 LLCA. Dal canto loro, gli avvocati iscritti nel registro professionale sottostanno a regole deontologiche specifiche e a una vigilanza sul piano disciplinare. Il segreto professionale costituisce dunque un elemento di un ampio disciplinamento della professione in questione.

Mentre la situazione giuridica prevalente in Svizzera corrisponde in ampia misura a quella vigente nell'Unione europea, negli Stati Uniti i giuristi d'impresa possono prevalersi, a determinate condizioni, del segreto professionale in caso di procedimenti giudiziari. Possono tuttavia far valere questo "attorney-client privilege" soltanto se sono avvocati. Ora tale "privilegio" riveste una certa importanza principalmente nella cosiddetta procedura "pre-trial discovery" prevista dal diritto civile americano. A tale stadio di un procedimento civile già pendente, ogni parte può domandare alla parte avversa informazioni su, se non addirittura la consultazione di, determinati mezzi di prova. Se la parte avversa rifiuta, il tribunale può costringerla a farlo e ordinare, se del caso, sanzioni sotto forma di perdita di diritti. Ora, i giuristi alle dipendenze di imprese svizzere non possono prevalersi dell'"attorney-client privilege".

Nell'ambito di un processo civile condotto negli Stati Uniti può dunque accadere che un'impresa svizzera sia costretta a produrre documenti, contrariamente alla parte avversa americana. L'istituzione di un segreto professionale per i giuristi d'impresa permetterebbe, in certi casi, di eliminare tale disparità di trattamento. A tal fine, svariate soluzioni sono immaginabili sul piano legislativo.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione. I vantaggi e gli inconvenienti dell'istituzione di un segreto professionale per i giuristi d'impresa variano in funzione dell'opzione legislativa adottata. In particolare, occorre evitare che il perseguimento penale o l'accertamento della fattispecie giuridica in un processo civile siano indebitamente ostacolati. Il Consiglio federale esaminerà pertanto in modo approfondito quale è la migliore soluzione per porre sullo stesso piano giuristi d'impresa e avvocati esercitanti la professione.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.