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Più giustizia fiscale grazie alla sentenza del Tribunale federale sull'imposizione decrescente

07.3308 · Interpellanza urgente · 2007-06-06

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con sentenza del 1° giugno 2007, il Tribunale federale ha dichiarato incostituzionale la tariffa d'imposta decrescente applicata dal cantone di Obvaldo e l'ha resa nulla. È dunque chiaro che i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione pongono un limite alla concorrenza fiscale. Poiché la sentenza ha dato avvio a una controversia nei media, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale osserva l'ordinamento delle competenze del nostro Stato di diritto, secondo il quale il Tribunale federale può pronunciarsi, su ricorso, sulla legalità delle leggi cantonali?

2. È disposto a difendere contro le aggressioni politiche il Tribunale federale e la divisione dei poteri in quanto fondamento dello Stato di diritto?

3. Condivide l'opinione secondo la quale le leggi federali, cantonali e comunali in materia fiscale devono osservare strettamente il diritto fondamentale dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.)?

4. Alla luce della sentenza del Tribunale federale, come valuta la legalità di altre imposizioni controverse dal punto di vista costituzionale, come l'imposizione parziale dei dividendi o l'imposizione forfettaria?

Stellungnahme des Bundesrates

Innanzitutto il Consiglio federale osserva che non è ancora disponibile la motivazione scritta della sentenza del Tribunale federale del 1° giugno 2007. È dunque troppo presto per poter rispondere in modo differenziato a eventuali domande concernenti la sentenza.

1./2. Conformemente alla Costituzione, il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione. Esso è il terzo potere della Confederazione; fra le sue competenze vi è quella di giudicare i ricorsi contro atti normativi cantonali (in materia fiscale). Nell'ambito dei ricorsi, il Tribunale federale deve esaminare se una determinata disposizione cantonale, contro cui sono state sollevate censure, violi i principi costituzionali della generalità, dell'uniformità e della proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica). Affinché il potere giudiziario non prevalga su quello legislativo, la Costituzione vincola il Tribunale federale (e le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto) a considerare determinanti le leggi federali e il diritto internazionale. È ovvio che il Consiglio federale appoggia questo ordinamento delle competenze.

3. Secondo l'ordinamento delle competenze dello Stato federale, la sovranità dei cantoni garantita dalla Costituzione si estende alle imposte cantonali sul reddito e sulla sostanza, sempre che il diritto in materia di armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni non preveda unitarietà. Con riserva dell'autonomia tariffaria dei cantoni, la Costituzione federale ammette dunque la concorrenza fiscale per quanto concerne le aliquote d'imposta cantonali. Tuttavia l'autonomia cantonale è limitata a livello costituzionale soprattutto dal principio dell'uguaglianza giuridica e dai principi che ne derivano. La libertà dei cantoni non è quindi mai stata né illimitata né arbitraria, bensì ristretta dal diritto di rango superiore. Il Consiglio federale ribadisce quest'opinione, già espressa nel parere sulla mozione del gruppo socialista del 14 dicembre 2005 (05.3791) e nella risposta all'interrogazione Rey del 16 dicembre 2005 (05.1197).

4. Nel confronto internazionale, la piena doppia imposizione economica comporta un'elevata pressione fiscale. Uno sgravio mirato mediante l'imposizione parziale dei dividendi determina in ultima analisi una crescita e un aumento dei posti di lavoro. La questione della costituzionalità è stata chiarita in occasione delle consultazioni sulla legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali. Secondo entrambi i pareri giuridici commissionati, l'aliquota d'imposta parziale decisa dal Parlamento è conforme alla Costituzione. Per quanto concerne le normative cantonali sull'imposizione parziale, non compete al Consiglio federale verificarne la costituzionalità. Per quanto riguarda invece la questione dell'imposizione forfettaria, il Consiglio federale ricorda che l'imposizione secondo il dispendio è regolata all'articolo 14 della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 6 della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Queste disposizioni sono concretizzate ulteriormente nell'ordinanza del 15 marzo 1993 (RS 642.123) e nella circolare numero 9 del 3 dicembre 1993 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. È prassi consolidata ed è menzionato nella circolare che lo straniero che adempie le condizioni soggettive può scegliere, per ogni periodo fiscale, tra l'imposizione secondo il dispendio e la tassazione ordinaria.

Risposta del Consiglio federale.

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