07.3310 · Interpellanza · 2007-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. È giusto che una volta dedotta la quota legale da parte dell'assicuratore, le eccedenze rimanenti degli assicurati siano destinate a un fondo delle eccedenze che può essere attribuito solo in ragione dei due terzi e che rimane a disposizione dell'assicurazione come capitale di solvibilità i cui interessi non sono conformi al diritto previdenziale?
2. Secondo la quota legale, la quota delle eccedenze delle imprese di assicurazione soggiace alle stesse restrizioni?
3. L'articolo 39 LSA, in base al quale le imprese di assicurazione cui è stata trasferita la proprietà dei beni degli istituti di previdenza da esse istituiti e dipendenti da esse sotto il profilo economico o organizzativo devono fornire almeno le prestazioni previste dalla previdenza professionale obbligatoria, non è applicato in modo troppo restrittivo?
4. Nel confronto trasversale, si garantiscono in tal modo agli assicurati il diritto a un reddito del capitale adeguato alla previdenza per la vecchiaia e i superstiti del secondo pilastro e un'adeguata prestazione di libero passaggio?
Begründung
Nell'ambito della concezione costituzionale dei tre pilastri, il secondo pilastro riveste un ruolo centrale specialmente per la classe media. Proprio in considerazione delle attuali condizioni del mercato del lavoro, caratterizzate sempre più da frequenti cambiamenti del posto di lavoro, è fondamentale che non si creino incongruenze e grandi differenze tra le diverse forme di previdenza professionale. Bisogna inoltre presumere che le garanzie legate al contratto assicurativo siano state indennizzate nel quadro delle tariffe e del conto d'esercizio. I media riferiscono che i circa 900 milioni di franchi del fondo delle eccedenze sono parzialmente vincolati in modo fisso, sopportano i rischi e non maturano interessi.
Si pone la questione se la prima revisione della LPP è stata attuata nel nuovo diritto assicurativo in modo conforme al diritto previdenziale. La quota minima regola la ripartizione degli utili tra l'assicurazione privata e la previdenza professionale. Nella fattispecie esistono due metodi (uno orientato al rendimento, l'altro orientato ai risultati) e sette fasi. Al riguardo si applicano la regola dei due terzi e il principio della non rimunerazione con interessi. Dato che non è chiaro fino a che punto si tiene conto del dibattito concernente la prima revisione della LPP, è importante fare chiarezza al riguardo.
Stellungnahme des Bundesrates
Data la complessità della materia e per meglio comprendere le molteplici interazioni, la risposta all'interpellanza scende un poco nei dettagli.
1.1 Non è vero che dopo deduzione della "legal quote" da parte degli assicuratori, le eccedenze per gli assicurati vengono versate in un fondo delle eccedenze, poiché il meccanismo non funziona come formulato nella domanda.
1.2 È vero che possono essere distribuiti solo i due terzi del fondo delle eccedenze (vedi n. 7.2). L'introduzione di questa regola è una conseguenza degli avvenimenti degli scorsi anni. Fra il 2001 e il 2002 gli utili degli investimenti di capitale sono crollati in seguito al cattivo andamento in borsa. Tuttavia gli assicuratori-vita non hanno ridotto immediatamente la partecipazione alle eccedenze in modo corrispondente e nell'arco di un biennio ciò ha in sostanza prosciugato i fondi delle eccedenze. La ricostituzione durante gli anni che seguirono è stata lenta e non priva di difficoltà. La regola dei due terzi è stata introdotta per consentire di meglio gestire simili situazioni in avvenire.
1.3 Il fondo delle eccedenze è in effetti a disposizione degli assicuratori quale capitale di solvibilità, ma è soggetto alla restrizione secondo cui l'impresa di assicurazione deve anzitutto sciogliere le riserve non più necessarie ed elevare la quota di distribuzione al 100 per cento (vedi n. 7.4). Utilizzare le risorse del fondo delle eccedenze come capitale sopportante i rischi è una pratica corrente a livello internazionale, che è però possibile attuare unicamente con la parte del fondo non distribuita l'anno successivo.
1.4 Non è esatto affermare che il fondo delle eccedenze non frutta interessi conformemente alla previdenza professionale. A questo proposito occorre anzitutto constatare che il fondo delle eccedenze è una passività alla quale corrispondono investimenti di capitale i cui utili devono essere contabilizzati nel conto d'esercizio. Questo modo garantisce che gli attivi che producono ricavi di principio contabilizzati nel conto d'esercizio corrispondano al fondo delle eccedenze, i cui interessi dovrebbero essere contabilizzati nelle spese del processo di risparmio. Nella maggior parte dei molteplici scenari possibili, eventuali interessi sul fondo delle eccedenze non apporterebbero un incremento di utili al collettivo degli assicurati dato che il meccanismo applicato per la quota-parte minima è basato sul rendimento. Potrebbe però accadere che un'impresa di assicurazione limiti la quota di distribuzione al minimo legale del 90 per cento e non effettui altre distribuzioni negli anni seguenti. In questo modo la partecipazione di detta impresa si attesterebbe al 10 per cento sia per l'attribuzione delle risorse al fondo delle eccedenze sia per quanto concerne gli utili dello stesso. Per questa ragione l'UFAP esamina le misure che consentirebbero di annullare gli effetti di questo meccanismo sfavorevole al collettivo degli assicurati, ad esempio completando le direttive contabili per il conto d'esercizio.
2. No, perché gli assicuratori-vita non percepiscono quote di eccedenze. Essi possono prelevare la parte degli utili complessivi rimanente una volta dedotta la quota di distribuzione nel conto d'esercizio della previdenza professionale. Questo prelievo serve anzitutto a costituire capitale sopportante i rischi conformemente alla legislazione in materia di sorveglianza.
3. No, poiché tutti gli assicuratori-vita che offrono coperture integrali sono tenuti ad accordare le prestazioni minime prescritte dalla legge, come prescritto dall'articolo 39 LSA.
4. Sì, dato che con la tenuta separata del conto d'esercizio della previdenza professionale e l'introduzione della quota minima si intende fare in modo che l'intero reddito del capitale conseguito sia iscritto nel conto d'esercizio e sia distribuito agli istituti di previdenza assicurati in ragione della quota minima.
Contesto domanda 1: per l'attribuzione della partecipazione alle eccedenze al fondo delle eccedenze, un'impresa di assicurazione procede secondo le seguenti sette tappe:
1. allestimento di un conto di esercizio;
2. ripartizione tecnica nei processi di risparmio, di rischio e dei costi sulla base del conto economico;
3. cumulo dei ricavi dei tre processi (ricavi globali), cumulo delle spese dei tre processi (spesa globale);
4. l'assicuratore determina la quota di distribuzione. Essa deve comprendere almeno il 90 per cento (quota minima) dei ricavi globali (metodo basato sui ricavi, regola generale) oppure - nel caso di condizioni molto favorevoli - dei risultati (metodo basato sui risultati);
5. se, nel caso del metodo basato sui ricavi, la spesa globale risulta minore della quota di distribuzione, è possibile, se del caso, rafforzare le riserve tecniche. Le riserve non più necessarie devono essere sciolte. Il disavanzo residuo è da riportare come partecipazione alle eccedenze nel fondo delle eccedenze. Nel caso del metodo basato sui risultati, tutta la quota di distribuzione resta a disposizione.
6. Le quote di eccedenze assegnate annualmente ai contratti d'assicurazione collettiva sono prelevate dal fondo delle eccedenze e distribuite.
7. Bisogna inoltre osservare le seguenti quattro regole di distribuzione:
7.1 Gli importi attribuiti al fondo delle eccedenze devono essere distribuiti al più tardi entro cinque anni.
7.2 Per poter superare anni negativi, dopo attribuzione possono essere distribuiti ogni anno solo i due terzi del fondo delle eccedenze globale.
7.3 In caso di saldo totale negativo (= quota di distribuzione - spesa globale) è possibile non distribuire quote di eccedenze per l'anno in questione.
7.4 Se la quota di distribuzione raggiunge il 100 per cento dei ricavi globali, ma non copre la spesa globale (disavanzo nel conto d'esercizio), il disavanzo residuo può essere riportato al massimo per un ammontare pari al fondo delle eccedenze disponibile e può essere compensato con il fondo delle eccedenze dell'anno successivo.
Contesto domanda 2: al riguardo bisogna osservare che, se il fondo delle eccedenze è stato pagato, il capitale sopportante i rischi fuori del conto d'esercizio è utilizzato per compensare il disavanzo nel conto d'esercizio della previdenza professionale. In particolare ciò è avvenuto nel 2002, quando si è trattato di coprire un disavanzo d'esercizio cumulato dagli assicuratori-vita sorvegliati di 2,4 miliardi di franchi. All'epoca restavano a disposizione nel fondo delle eccedenze degli assicuratori-vita sorvegliati solo 178 milioni di franchi per la copertura del disavanzo.
Contesto domanda 3: se l'istituto di previdenza dispone di una copertura parziale presso l'assicuratore-vita - ad esempio per i casi di decesso e invalidità o di longevità in caso di pensionamento - e conserva l'avere di vecchiaia degli attivi (autonomia parziale), le prestazioni fornite dall'assicuratore-vita sono disciplinate a livello contrattuale. Tali prestazioni figurano nel conto d'esercizio e sono computate secondo la quota minima conformemente all'articolo 146 OS.
Contesto domanda 4: nel caso delle prestazioni di libero passaggio bisogna distinguere se:
a. un singolo assicurato lascia il collettivo contrattuale; o
b. tutto il collettivo contrattuale cambia assicuratore. Nel caso a. prevalgono le norme della legge e dell'ordinanza sul libero passaggio. Sono pagati i valori di liquidazione stabiliti nella regolamentazione. Nel caso b., conformemente agli articoli 16a e 16b OPP 2 è applicabile il cosiddetto principio della "porta girevole", secondo cui la riserva matematica da versare al momento dello scioglimento del contratto corrisponde all'importo che l'assicuratore-vita esigerebbe dall'istituto di previdenza per concludere un nuovo contratto concernente lo stesso effettivo di assicurati e titolari di rendite nello stesso momento e per le stesse prestazioni.
Risposta del Consiglio federale.