07.3337 · Interpellanza · 2007-06-18
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Nella risposta all'interpellanza Hollenstein 05.3758, "Conseguenze derivanti dal rapporto finale del PNR 42+", il Consiglio federale non si esprime su diverse questioni sollevate dal PNR 42+. Ora gli viene offerta la possibilità di farlo. Ogni singolo tassello di trasparenza è importante per giungere alla verità e trarre insegnamenti utili per il futuro. Si tratta pur sempre dei rapporti, importanti sotto il profilo della politica nazionale, tra il Consiglio federale e l'amministrazione da una parte e il Parlamento e l'opinione pubblica dall'altra. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Il rapporto finale del PNR 42+ relativo allo studio "Zwischen Recht und Politik. Der rechtliche Handlungsspielraum der schweizerischen Südafrikapolitik (Tra diritto e politica. Il margine di manovra giuridico della politica estera svizzera nei confronti del regime sudafricano dell'apartheid)" conclude che il Consiglio federale (e il Parlamento) non erano disposti a rispettare integralmente gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.Quali possibili obblighi avrebbero potuto essere rispettati meglio a quell'epoca?
2. Nelle risposte a interventi parlamentari riguardanti il Sudafrica il Consiglio federale ha affermato che la politica della Svizzera nei confronti del Sudafrica era determinata in ampia misura da lacune legislative. Corrisponde al vero che la situazione giuridica di allora avrebbe autorizzato senz'altro il Consiglio federale - sulla base delle competenze costituzionali - a colmare queste lacune?
3. Corrisponde al vero che il Consiglio federale ha informato in modo errato il Parlamento in merito alle possibilità di un margine di manovra previsto dalla Costituzione (p. es. ammissibilità delle indagini su affari di mediazione per materiale bellico o dell'esportazione di beni a duplice impiego)?
4. Come si spiega che durante il periodo dell'apartheid il Consiglio federale incaricò l'amministrazione federale di elaborare un'ordinanza che prevedesse sanzioni contro il Sudafrica mentre a più riprese affermava pubblicamente che l'inflizione di sanzioni contro il Sudafrica era in contraddizione con la concezione della neutralità dell'epoca?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il desiderio di trasparenza espresso dall'autore dell'interpellanza. In risposta alla mozione Widmer 05.3811, "Levare il blocco sugli archivi", ha precisato che la soppressione del blocco degli atti favorirà il ritorno a una politica liberale in materia di accesso agli archivi. Tuttavia, come ha indicato in particolare nel suo comunicato stampa del 27 ottobre 2005, il Consiglio federale non si esprime sui risultati del PNR 42+. Non vi sono nuovi elementi che modifichino tale posizione di principio, neppure la decisione pronunciata il 12 ottobre 2007 da un tribunale americano in merito alle azioni di gruppo contro imprese attive in Sudafrica.
In questo contesto, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Il Consiglio federale rileva che il professor Jörg Künzli nel suo studio giuridico giunge fra l'altro alla conclusione che, fondamentalmente, la Svizzera nei confronti del Sudafrica si è conformata agli obblighi minimi del diritto internazionale pubblico ("Zwischen Recht und Politik", 2005, p. 354).
2. Un gruppo di lavoro interdipartimentale si era già occupato della questione nel 1999 ed era giunto alla conclusione che la realtà era complessa. Infatti, vista l'esperienza fatta nell'applicazione dell'articolo 8 della legge sulle banche nel caso del Sudafrica, il gruppo di lavoro concluse che il Consiglio federale avrebbe dovuto ricorrere a un'altra base legale se avesse voluto prendere misure più estese. A tale scopo avrebbe potuto ricorrere all'articolo 102 cifre 8 e 9 della Costituzione. Occorre notare, tuttavia, che nel 1986 un intervento parlamentare che chiedeva che tutte le esportazioni di capitali verso il Sudafrica fossero sottoposte al "courant normal" fu respinto (rapporto Girard, Introduzione, n. 4.2).
3. Nel 1989, la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha espresso l'opinione che la Costituzione federale in vigore permetteva di disciplinare gli affari di mediazione e il trasferimento di tecnologie, contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio federale (FF 1990 I, p. 718). Da allora questi settori sono stati disciplinati a livello di legge.
4. L'autore dell'interpellanza si riferisce probabilmente al passaggio dello studio di Jörg Künzli che evocava lavori in vista di preparare modelli di ordinanza unicamente per dare al Consiglio federale l'opportunità di reagire in caso di urgenza (p. 162 e nota 332). Come precisa lo studio, questi lavori si inserivano in un quadro ben preciso, quello della dichiarazione del Consiglio federale del 22 settembre 1986. Ricordiamo che questa dichiarazione annunciava: "Il Consiglio federale studierà le misure che si impongono affinché il territorio svizzero non sia utilizzato per eludere le sanzioni prese da Stati terzi."
Risposta del Consiglio federale.