07.3338 · Mozione · 2007-06-18
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul foglio federale (LPubl) che conferisca alle pubblicazioni elettroniche delle raccolte del diritto federale (raccolta ufficiale e raccolta sistematica) lo stesso carattere determinante dell'edizione stampata.
Begründung
L'articolo 16 LPub prevede che dette raccolte e il foglio federale sono pubblicati in forma stampata ed elettronica. Per quanto concerne la versione determinante, l'articolo 9 LPub stabilisce però che è determinante soltanto la versione pubblicata nell'edizione stampata della raccolta ufficiale.Si chiede al Consiglio federale di modificare la LPub in modo che all'edizione elettronica delle raccolte del diritto federale (raccolta ufficiale e raccolta sistematica) e al foglio federale sia conferito lo stesso carattere determinante attribuito all'edizione stampata.Bisogna in proposito vegliare affinché il cittadino possa verificare in modo semplice la fonte del documento elettronico (autenticità), che il documento sia conforme (integrità) e che esso sia firmato da un rappresentante legittimo dell'autorità (di regola la Cancelleria federale). La versione elettronica deve essere provvista della firma digitale qualificata conformemente alla legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La riveduta legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul foglio federale (LPub; RS 170.512) è entrata in vigore il 1° gennaio 2005. La revisione si prefiggeva tra l'altro di tener conto dei nuovi sviluppi nella pubblicazione di testi ufficiali. Si voleva dare un fondamento giuridico alla pubblicazione per via elettronica in Internet e definire in modo chiaro il rapporto tra la forma cartacea e quella elettronica.Poiché proprio nell'ambito giuridico e in quello politico l'acquisizione di informazioni si è trasferita sempre più verso Internet, è parso opportuno valorizzare la forma elettronica degli organi di pubblicazione. L'introduzione di una disposizione sulla forma della pubblicazione e dunque l'affermazione del principio secondo cui l'organo di pubblicazione viene reso disponibile in forma cartacea e in forma elettronica intendeva dare una risposta in proposito. In questo modo è stato anche sancito a livello di legge un importante principio, introdotto a livello federale con l'approvazione del nuovo programma di informazione giuridica per mezzo di pubblicazioni elettroniche dei dati giuridici.Ora, ad entrambe le forme di pubblicazione è pertanto riconosciuto lo stesso statuto. Per entrambe devono essere osservate le prescrizioni previste dalla legge (p. es. la pubblicazione nelle lingue ufficiali tedesco, francese e italiano). I cittadini possono fare assegnamento nello stesso modo su entrambe le forme in cui i testi sono pubblicati (principio di affidamento).Con l'introduzione di una forma di pubblicazione elettronica autonoma, si è reso necessario stabilire quale forma - quella elettronica o quella stampata - fosse determinante in caso di divergenze. Il legislatore ha deciso nell'articolo 9 LPub a favore della versione stampata. Tale questione non ha mai avuto grande importanza pratica, poiché non si sono mai verificate divergenze di questo tipo. In conclusione, il Consiglio federale reputa che l'equiparazione richiesta dall'autore della mozione tra versione elettronica e versione stampata non sarebbe opportuna. Nel caso in cui dovesse concretamente verificarsi una divergenza, una delle due versioni deve essere determinante.Già nei lavori preparatori in vista della revisione era stata intensamente discussa la possibilità di passare al primato della forma elettronica. Dato che la produzione dei testi attualmente avviene sempre più su supporti di dati elettronici, non è più come in precedenza rilevante la realizzazione del prodotto stampato della raccolta ufficiale, della raccolta sistematica e del foglio federale, bensì la produzione della piattaforma dalla quale viene poi estratta l'offerta di pubblicazioni adeguata alle necessità degli operatori del diritto (Internet, CD-ROM, forma stampata). Anche il buono stampa viene dato attualmente per via elettronica. Si è però deciso di rinunciare, al momento attuale, al passaggio al primato della forma elettronica, che sarebbe equivalso a un cambio di paradigma. Occorre partire dal principio che la sicurezza dei dati nella forma elettronica non può essere garantita nella stessa misura con cui viene garantita nella forma cartacea. La qualificazione mediante una firma digitale qualificata secondo la legge sulla firma elettronica è una richiesta sproporzionata rispetto all'onere che provocherebbe e per le ragioni esposte sopra.Per questi motivi, il Consiglio federale reputa che attualmente non vi sia necessità di intraprendere passi in vista dell'adeguamento della legge sulle pubblicazioni ufficiali.