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07.3340 · Interpellanza · 2007-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Lo scopo di Open Access è quello di rendere gratuitamente accessibili in Internet i lavori scientifici a tutti gli utenti. Un aspetto importante è massimizzare la divulgazione delle conoscenze, come richiesto dalla Dichiarazione di Berlino sottoscritta nel 2003 da rinomate organizzazioni di ricerca internazionali e università (tra le altre la Società Max-Planck e la Società Frauenhofer). Open Access prevede di rendere liberamente accessibili e utilizzabili i risultati più recenti della ricerca pubblicandoli in appositi archivi in Internet. Questo accesso senza restrizioni a studi scientifici finanziati soprattutto con denaro pubblico attualmente non è possibile. La ricerca e le scuole, ma anche l'economia sono interessate a poter accedere ai risultati della ricerca pubblica. Naturalmente è necessario predisporre apposite banche dati con funzioni per il reperimento delle informazioni.

Alla luce di quanto esposto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Condivide l'opinione che i risultati delle ricerche scientifiche finanziate prevalentemente con mezzi pubblici debbano essere accessibili in Internet per poter essere utilizzati e verificati da tutti?

2. È disposto a esaminare la concessione del libero accesso a tutti i lavori di ricerca realizzati prevalentemente con mezzi pubblici, nello spirito di Open Access?

3. Ritiene che sia possibile garantire al più presto l'accesso ai lavori di ricerca promossi dal Fondo nazionale svizzero (FNS) o da altre istituzioni?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le pubblicazioni scientifiche su progetti sostenuti con fondi pubblici debbano essere accessibili al pubblico in forma adeguata (ad es. Internet). Vanno tuttavia considerati due aspetti:

a. Occorre garantire che le pubblicazioni siano sempre sottoposte a un controllo qualitativo (processo di revisione paritaria), conformemente alla prassi seguita dagli editori di riviste scientifiche.

b. Si devono rispettare i diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti disposizioni di legge. Nell'ambito di cooperazioni tra istituti di ricerca pubblici e aziende, in particolare, i risultati scientifici non devono essere resi noti in un momento considerato prematuro dal partner privato se ciò contravviene ad accordi contrattuali. Secondo l'ordinanza del 17 dicembre 1982 concernente i sussidi per il promovimento della tecnologia e dell'innovazione (RS 823.312), ad esempio, i compartecipanti a un progetto devono impegnarsi a non pregiudicare l'utilizzazione dei risultati mediante pubblicazioni premature o in qualsiasi altro modo.

2. Il Consiglio federale è dell'avviso che le iniziative in materia di libero accesso debbano emanare dagli istituti di ricerca stessi. La Confederazione sostiene le università e le scuole universitarie professionali con sussidi di base e i due politecnici federali con un budget globale. Dal canto loro, le scuole universitarie godono di relativa autonomia nell'utilizzazione di questi fondi. Il Consiglio federale non ritiene pertanto che sia suo compito disciplinare il modo in cui devono gestire i risultati delle loro ricerche.

È comunque opportuno rilevare che le scuole universitarie sono attive già da tempo nell'ambito del libero accesso: a inizio 2006 la Conferenza dei rettori delle università svizzere ha firmato la Dichiarazione di Berlino unitamente alla Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere, alla Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche, al Consiglio delle accademie scientifiche svizzere e al Fondo nazionale svizzero. Diverse scuole universitarie dispongono peraltro già di banche dati liberamente accessibili, ad esempio il server ZORA dell'Università di Zurigo, il portale Infoscience del Politecnico federale di Losanna o il progetto SCOAP3 del CERN.

3. Firmando la Dichiarazione di Berlino, le istituzioni scientifiche svizzere intendono incoraggiare i ricercatori a rendere accessibili le loro pubblicazioni attraverso un sistema di autoarchiviazione Open Access. Dal settembre 2007 i beneficiari di sussidi del Fondo nazionale svizzero sono obbligati a rendere accessibili quanto prima i propri articoli scientifici su un server, parallelamente alla pubblicazione in una rivista. Il Fondo nazionale svizzero fornisce ai ricercatori la consulenza e le informazioni necessarie a tal fine e rinuncia a implementare una propria banca dati, visto che le scuole universitarie ne hanno già o le stanno allestendo.

Risposta del Consiglio federale.