Frode fiscale. I negoziatori svizzeri di accordi bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale al di sopra della legge?
07.3353 · Interpellanza · 2007-06-19
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Ritiene che gli accordi bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale debbano mirare a ridurre il campo d'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP)?
2. I negoziatori svizzeri hanno ricevuto istruzioni di menare per il naso i Paesi partner e tentare di far firmare loro un accordo meno esteso di quanto prevede la legge votata dal Parlamento svizzero?
3. Occorre considerare la posizione del Consiglio federale come disprezzo nei confronti dei Paesi del Sud o piuttosto come una strategia volta a rafforzare la capacità della piazza finanziaria svizzera a ricevere e riciclare i fondi provenienti da truffe fiscali e, in più ampia misura, da reati fiscali?
4. Il Consiglio federale è in grado di impegnarsi a non escludere più il campo fiscale dagli accordi di assistenza giudiziaria e, in tale campo, a non più negoziare accordi meno estesi di quanto prevede l'articolo 3 capoverso 3 AIMP?
Begründung
L'articolo 3 capoverso 3 AIMP esclude l'assistenza giudiziaria in materia penale in ambito fiscale, tranne nei casi di truffa fiscale. La nozione di truffa fiscale include la frode fiscale e tutte le manovre astuziose tendenti a indurre il fisco in errore. Tale articolo stabilisce il campo d'applicazione molto ristretto della collaborazione penale internazionale della Svizzera se nessun accordo internazionale lega la Svizzera a un Paese terzo.
Gli accordi bilaterali dovrebbero riprendere tale disposizione o estendere il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale. Una tale estensione è stata negoziata nell'accordo con gli Stati Uniti d'America del 1973 e, in materia di fiscalità indiretta, nel quadro degli accordi bilaterali II con l'Unione europea.
Se i trattati bilaterali con clausole che vanno oltre i termini della legge causano difficoltà ai negoziatori svizzeri tenuti a definire il campo d'applicazione dell'assistenza giudiziaria in materia penale, la ripresa dei principi e dei termini dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP non dovrebbe porre alcun problema.
Ora i messaggi relativi ai trattati di assistenza giudiziaria in materia penale con il Brasile e il Messico affermano:
Messico: "Diversi punti hanno dato luogo a divergenze inconciliabili. La Svizzera auspicava infatti una regolamentazione che le permettesse di rifiutare l'assistenza giudiziaria se la domanda concerne reati fiscali."
Brasile: "Il trattato contiene una clausola speciale nell'ambito fiscale che è oggetto di negoziati difficili, in quanto la delegazione brasiliana ha insistito a lungo per ottenere l'assistenza giudiziaria in materia fiscale."
Ne risulta che la posizione ufficiale dei negoziatori non consiste nel riprendere il tenore dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP, ma di cercare una riduzione, se non addirittura l'esclusione, dal campo dell'assistenza giudiziaria in materia fiscale, ossia di porre il nostro partner in una posizione meno favorevole che in caso di assenza di un accordo bilaterale!
Tale manovra scandalosa è riuscita nell'ambito degli accordi con l'Egitto nel 2000 e le Filippine nel 2002, allorché è stata esclusa qualsiasi assistenza giudiziaria in materia fiscale.
Stellungnahme des Bundesrates
Il diritto svizzero in materia di assistenza giudiziaria per questioni fiscali si basa sull'articolo 3 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Il pertinente capoverso 3 stabilisce che di principio non è accordata alcuna cooperazione nell'ambito di reati fiscali, ma che la Svizzera può dar seguito a una domanda d'assistenza nell'ambito dell'assistenza giudiziaria accessoria se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.
Il Consiglio federale si basa su tale normativa anche nella sua politica in materia di conclusione di trattati. Esso la attua nei trattati di assistenza giudiziaria negoziati dalla Svizzera menzionando i reati fiscali in un articolo che elenca i motivi facoltativi per il diniego della domanda. In altri termini, i testi negoziati consentono, ma non impongono, alle parti contraenti di rifiutare l'assistenza giudiziaria in tale ambito.
Di regola, i trattati più recenti menzionano inoltre esplicitamente che l'assistenza giudiziaria può essere accordata in caso di frode fiscale (cfr. i trattati con il Perù: art. 4 cpv. 1 lett. a, RS 0.351.964.1; Ecuador: art. 3 cpv. 1 lett. a, RS 0.351.932.7; Canada: art. 3 cpv. 1 lett. a, RS 0.351.923.2; Hong Kong: art. 3 cpv. 1 lett. d, RS 0.351.941.6; Brasile: art. 3 cpv. 1 lett. c, FF 2007 1869; e Messico: art. 3 cpv. 1 lett. c, FF 2006 8393).
In tale contesto è possibile rispondere alle domande poste come segue:
1. Il Consiglio federale non vede motivo di limitare il campo d'applicazione dell'articolo 3 capoverso 3 AIMP negli accordi bilaterali di assistenza giudiziaria in materia penale.
2./3. Le delegazioni incaricate dei negoziati non hanno ricevuto istruzione di spingere le altre parti contraenti a firmare accordi che limitano l'assistenza giudiziaria reciproca in rapporto alle disposizioni dell'AIMP. Il fatto che la frode fiscale non sia esplicitamente elencata nel testo di alcuni trattati non impedisce alla Svizzera di accordare a tali Stati assistenza giudiziaria nella misura prevista dall'AIMP. La Svizzera non ha alcun interesse a rendere la sua piazza finanziaria attrattiva per gli autori di frodi fiscali.
4. I negoziati per la conclusione di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria non sono condotti in modo da eludere l'articolo 3 capoverso 3 AIMP. Al contrario: il Consiglio federale punta espressamente a riprendere la filosofia dell'AIMP nella cooperazione fiscale con Paesi extraeuropei, anche se in fondo sarebbe libero di concordare una normativa derogante.
Il fatto che il Consiglio federale abbia derogato all'approccio dell'AIMP in alcuni casi speciali giustificati, come nei suoi rapporti con gli Stati Uniti (RS 0.351.933.6), nell'ambito circoscritto della criminalità organizzata, o come nell'accordo con l'UE per lottare contro la frode (FF 2004 5801), unicamente per la fiscalità indiretta, non muta di una virgola l'orientamento di base della sua politica in materia di conclusione di trattati.
Risposta del Consiglio federale.