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Investimenti LPP in fondi hedge e altri investimenti ad alto rischio

07.3378 · Interpellanza · 2007-06-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande concernenti la strategia d'investimento in fondi hedge e in altri prodotti finanziari ad alto rischio attuata dagli istituti di previdenza LPP:

1. È in grado di stimare l'ammontare degli investimenti delle casse pensioni svizzere in fondi hedge e in altri prodotti finanziari ad alto rischio (cifre assolute e quote di capitale)?

2. Come effettua rilevazioni statistiche presso gli istituti di previdenza LPP sugli investimenti ad alto rischio e sulla loro entità? Se finora non ha proceduto a questo tipo di rilevazioni, è disposto a farlo in futuro e a pubblicare i risultati?

3. Non sarebbe opportuno che ogni istituto di previdenza LPP pubblicasse in modo trasparente l'importo e le quote di capitale dei propri titoli di rischio e investimenti ad alto rischio?

4. È disposto a integrare e precisare le prescrizioni dell'OPP 2 sugli investimenti ad alto rischio effettuati con capitali della previdenza professionale obbligatoria?

Begründung

Attualmente, i fondi hedge e prodotti finanziari speculativi simili sono gli investimenti più rischiosi sui mercati finanziari. Il collocamento del patrimonio delle casse pensioni in questo tipo di investimenti non è auspicabile e va dunque controllato, limitato o vietato per i seguenti motivi:

1. Gli investimenti in fondi hedge e in prodotti finanziari speculativi simili hanno sempre un orizzonte temporale breve, mentre i fondi delle casse pensione possono e devono essere investiti soltanto in una prospettiva a lungo termine.

2. I fondi hedge non offrono soltanto opportunità di guadagno elevate, ma presentano anche forti rischi di perdita e sottostanno inoltre ad ingenti costi di transazione (p. es. provvigioni e spese amministrative delle banche).

3. La maggior parte degli amministratori e dei dirigenti dei circa 2900 istituti di previdenza LPP non sono in grado di valutare i rischi di questi strumenti finanziari altamente complessi e non possono quindi assumersi la responsabilità di collocare i capitali della previdenza obbligatoria loro affidati in questo tipo di investimenti. Vi è dunque un interesse pubblico rilevante a che sia prevista una regolamentazione.

4. Il rendimento a lungo termine dei fondi hedge non è migliore di quello degli investimenti azionari. Essendo le prospettive di guadagno e di perdita soggette a maggiori fluttuazioni e i rischi di valutazione più elevati, questo tipo di investimento è dunque inadeguato per le casse pensioni.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. L'Ufficio federale di statistica pubblica regolarmente la statistica delle casse pensioni (d/f), accessibile anche su Internet (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/infothek/lexikon/

bienvenue___login/blank/zugang_lexikon.Document.79280.xls). Secondo la statistica delle casse pensioni, nel 2004 gli investimenti alternativi ammontavano a 13,4 miliardi di franchi, cioè al 2,8 per cento del patrimonio previdenziale complessivo degli istituti di previdenza con prestazioni regolamentari e assicurati attivi (alla voce "Investimenti alternativi" sono riassunti i fondi speculativi, le partecipazioni private, private equity ed altre forme d'investimento alternative). Alla fine del 2005, questa somma era salita a 19,8 miliardi di franchi, cioè al 3,7 per cento del patrimonio previdenziale ed era così ripartita: 3,2 miliardi di franchi erano stati collocati in partecipazioni private, 13 miliardi di franchi in fondi speculativi e 3,6 miliardi di franchi in altri investimenti.

La statistica non contempla una voce specifica per gli investimenti particolarmente rischiosi, essendo una tale rilevazione pressoché impossibile da realizzare con un impiego ragionevole di risorse: gli investimenti alternativi sono un universo estremamente variegato di forme e stili e non tutti sono particolarmente rischiosi o impostati a breve termine. I fondi speculativi che prevedono possibilità di arbitrato, ad esempio, sono generalmente considerati assai meno rischiosi di quelli intesi a sfruttare direzionalmente le tendenze del mercato mediante l'effetto leva. Nel settore delle partecipazioni private esistono ad esempio forme d'investimento che mettono a disposizione capitale di rischio a lungo termine.

3. Gli investimenti alternativi non figurano nell'elenco di cui all'articolo 53 OPP 2 e necessitano generalmente dell'estensione prevista dall'articolo 59 OPP 2. Devono quindi essere espressamente previsti dall'apposito regolamento dell'istituto di previdenza, vale a dire autorizzati dal consiglio di fondazione. Inoltre, la loro conformità alle disposizioni sulla sicurezza e la distribuzione dei rischi deve essere comprovata in un rapporto annuale in cui si riserva particolare attenzione all'accuratezza della scelta, dell'amministrazione e del controllo degli investimenti, alla garanzia della sicurezza anche nella prospettiva della capacità di rischio specifica dell'istituto di previdenza ed all'adeguatezza della diversificazione. Il risultato del rapporto è riportato nell'allegato al conto annuale, a sua volta soggetto all'approvazione del consiglio di fondazione. Gli investimenti alternativi sono dunque trattati con particolare accuratezza.

Secondo l'articolo 86b capoverso 2 LPP anche gli assicurati possono chiedere di prendere visione del conto e del rapporto annuale. Gli investimenti alternativi costituiscono in generale una voce separata del bilancio. Va tuttavia osservato che gli istituti di previdenza godono in questo campo di una certa libertà d'impostazione. Naturalmente, ai fini della trasparenza bisogna raccomandar loro di pubblicare le cifre, a meno che la cosa non implichi oneri spropositati.

4. Attualmente un comitato di specialisti della Commissione federale della previdenza professionale (Commissione LPP) è impegnato nella rielaborazione delle restrizioni agli investimenti. La commissione attende una prima proposta per il prossimo autunno. Si potrà allora valutare se sia necessario prevedere normative più specifiche per gli investimenti alternativi. Al momento attuale non vi è ragione per procedere ad interventi di più ampia portata.

Risposta del Consiglio federale.