07.3439 · Interpellanza · 2007-06-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Easy Swiss Tax è un modello di semplificazione del sistema fiscale. I suoi strumenti sono la tariffa unitaria, le deduzioni unitarie e il rendimento ipotetico del capitale. Il Consiglio federale è dell'opinione che il modello Easy Swiss Tax può già essere introdotto nei cantoni. In questo contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Il Consiglio federale è dell'opinione che la semplificazione dell'attuale sistema fiscale debba costituire la priorità della politica fiscale?
2. Nel suo parere sulla mozione 07.3046, il Consiglio federale scrive che i cantoni potrebbero già ora semplificare l'imposizione delle persone fisiche, ad esempio sulla base del modello Easy Swiss Tax. Quanto vale questa dichiarazione in ordine allo strumento del rendimento ipotetico del capitale?
3. Se singoli cantoni cominciassero a semplificare il loro sistema fiscale, il Consiglio federale è dell'opinione che questa operazione contribuisca a raggiungere l'obiettivo?
4. Il governo è pronto ad avviare i lavori legislativi per la semplificazione del sistema fiscale includendovi anche l'imposta federale diretta?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La semplificazione dei sistemi fiscali vigenti in Svizzera è un compito permanente, cui il Consiglio federale attribuisce un'alta priorità. Gli sforzi di semplificazione non sono rivolti soltanto al settore delle imposte dirette ma anche a quello delle imposte indirette. L'obiettivo di semplificazione è in parte in opposizione con altri obiettivi, principi di tassazione o costituzionali. Questi richiedono talvolta soluzioni fiscali differenziate. In questo modo vengono posti limiti a una vasta semplificazione.
2. Come esposto dal Consiglio federale nel suo parere del 15 giugno 2007 sulla mozione del gruppo liberale-democratico 07.3046, il modello Easy Swiss Tax deve essere incluso nella discussione di fondo sulla futura struttura del sistema fiscale svizzero. Poiché però il progetto precedente di Easy Swiss Tax era stato formulato in modo molto generico e quindi poco concreto, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione innanzi tutto in quanto mandato di semplificazione generale. Per sapere se l'imposizione del rendimento ipotetico del capitale proposta produce la semplificazione voluta occorre quindi un esame più approfondito. L'imposizione del rendimento ipotetico del capitale unita all'abolizione della vigente imposta sulla sostanza è in contrasto con la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID). Secondo l'articolo 2 LAID i cantoni sono tenuti tra l'altro a riscuotere un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche. I cantoni sono liberi unicamente nell'impostare le tariffe e non è loro vietato, ad esempio, di prevedere elevati importi esenti o aliquote d'imposta basse. Secondo l'articolo 13 LAID l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale ossia l'eccedenza degli attivi sui passivi. Nell'ottica del diritto dell'armonizzazione, l'imposta sulla sostanza è quindi un'imposta che colpisce i soggetti e si basa sull'efficienza soggettiva dei contribuenti e, oltre agli attivi, tiene conto obbligatoriamente anche dei passivi. Per contro, nel modello Easy Swiss Tax da un lato non è chiaro in che modo si considerano i debiti e gli interessi passivi; dall'altro il reddito della sostanza ipotetico è calcolato con il rendimento ipotetico del capitale e tassato sulla base di un'aliquota unica, anche se questo importo non è stato conseguito o è stato conseguito solo in parte dal contribuente. In tal modo il contribuente non viene tassato secondo la sua effettiva capacità soggettiva. Infine non è chiaro il compito che avrebbe in Svizzera l'imposta preventiva quale imposta di garanzia in caso di imposizione del rendimento ipotetico del capitale. Se si rinunciasse all'imposta preventiva, si porrebbe la questione di come compensare le perdite fiscali che ne risulterebbero. Senza revisione del diritto federale vigente i cantoni non possono prevedere lo strumento del rendimento ipotetico del capitale come finora descritto.
3. Tra i pilastri del sistema fiscale federalistico svizzero rientrano la perequazione finanziaria, la concorrenza fiscale tra i cantoni e l'armonizzazione formale della base fiscale. Questi sono gli elementi di cui bisogna tenere sempre conto. La semplicità e la trasparenza di un sistema fiscale producono un vantaggio per la piazza economica che ha ripercussioni positive sulla concorrenzialità tra i cantoni. Se singoli cantoni iniziassero a semplificare il proprio sistema fiscale e ne traessero benefici, altri cantoni seguirrebbero il loro esempio. La concorrenza fiscale è anche una concorrenza di idee, che stimola una costante innovazione. Le semplificazioni si possono introdurre più rapidamente nel sistema fiscale di un singolo cantone che a livello federale.
4. Il Consiglio federale intende semplificare il sistema fiscale non solo nel settore dell'imposta sul valore aggiunto bensì anche in quello delle imposte dirette. Infatti, sulla base del rapporto "Meno burocrazia nella fiscalità", esso ha incaricato il DFF di esaminare d'intesa con i cantoni quali raccomandazioni di questo rapporto possano essere attuate. La commissione dell'armonizzazione delle imposte dirette di Confederazione, cantoni e comuni e la Conferenza fiscale svizzera hanno elaborato un relativo progetto di legge, che si trova ancora per parere presso la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Una volta a conoscenza di questo parere il governo si pronuncerà sull'ulteriore modo di procedere.
Risposta del Consiglio federale.