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07.3521 · Interpellanza · 2007-06-22

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La base legale delle misure per la promozione della produzione agricola e dello smercio nonché dei pagamenti diretti a favore di prestazioni fornite nell'interesse della collettività è costituita dall'articolo 104 della Costituzione federale. Per la terza componente del reddito agricolo sovvenzionata dalla Confederazione, ossia le prestazioni sociali per le persone attive nel settore primario, non esiste invece alcuna base specificatamente correlata all'agricoltura bensì soltanto una base costituzionale generale. Ciononostante gli agricoltori beneficiano di prestazioni sociali indipendentemente dalla loro situazione reddituale e patrimoniale.

1. Quali contributi sociali (tipo e importo) eroga annualmente la Confederazione nel quadro dei crediti quadro agricoli?

2. Esistono ulteriori contributi sociali agli agricoltori al di fuori del credito quadro summenzionato? Di che tipo sono e a quanto ammontano?

3. Come giustifica il Consiglio federale il versamento agli agricoltori di prestazioni sociali che vengono invece negate a categorie della popolazione in situazioni d'indigenza paragonabili o addirittura peggiori (working poor, indipendenti senza impiegati, famiglie monoparentali, famiglie numerose, ecc.)? Su quale base costituzionale si basa?

4. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui i privilegi concessi ai contadini sono in contrasto con il principio dell'eguaglianza dei diritti e creano divisioni all'interno della società? È disposto ad applicare indistintamente gli stessi criteri per quanto riguarda le misure sociali?

5. In particolare, è disposto a concedere assegni per i figli e assegni familiari non soltanto agli agricoltori indipendenti, bensì anche ad altre categorie di indipendenti?

6. Come valuta il Consiglio federale il principio secondo cui un "reddito di base garantito per tutti" consente di eliminare le disparità sociali e semplificare il sistema sociale statale?

Stellungnahme des Bundesrates

Per principio, per quanto concerne le misure sociali gli agricoltori sono parificati ai lavoratori indipendenti, fatta eccezione per gli assegni familiari a loro concessi.

1. Fra i provvedimenti finanziati mediante i limiti di spesa agricoli non figura alcuna prestazione sociale versata annualmente agli agricoltori. Al titolo quarto della legge sull'agricoltura (Misure sociali collaterali) è stabilito che, nel caso degli aiuti per la conduzione aziendale e la riqualificazione, i contributi sono rappresentati da singoli finanziamenti tesi in primo luogo a promuovere l'adeguamento dal punto di vista politico e strutturale. Stando al Conto dello Stato 2006, il contributo stanziato per l'aiuto alla conduzione aziendale ammonta a 2,25 milioni di franchi e quello relativo alla riqualificazione a 210 000 franchi.

2. Gli assegni familiari per piccoli contadini e lavoratori agricoli non rientrano nei limiti di spesa agricoli, bensì si fondano sulla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF). Gli agricoltori hanno diritto ad assegni per i figli e i lavoratori agricoli anche ad un assegno per l'economia domestica pari a 100 franchi al mese. Attualmente l'importo dell'assegno per i figli è, nelle regioni di pianura, di 175 franchi per i primi due figli e di 180 franchi a partire dal terzo figlio; nelle regioni di montagna tale importo è maggiorato di 20 franchi. Stando al Conto dello Stato 2006, la Confederazione ha versato un contributo complessivo di 76,1 milioni di franchi per assegni familiari destinati ad agricoltori.

3. L'articolo 116 capoverso 2 della Costituzione sancisce la totale competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sugli assegni familiari. Dato il fallimento dei vari tentativi di creare una soluzione a livello federale per gli assegni familiari al di fuori dell'agricoltura, i singoli cantoni hanno varato le proprie leggi sugli assegni familiari, nell'ambito delle quali non è stato considerato il settore agricolo già disciplinato dal diritto federale. Le categorie della popolazione elencate nella domanda in oggetto ricevono effettivamente assegni familiari, ad eccezione degli indipendenti senza impiegati.

La nuova legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (LAFam), varata dal Parlamento, crea le basi per un'armonizzazione delle soluzioni cantonali. Apporta vari miglioramenti per le famiglie numerose, per quelle in condizioni economiche modeste e per quelle monoparentali (p.es. importi minimi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione rispettivamente di 200 e 250 franchi, assegni familiari interi per le persone occupate a tempo parziale, assegni familiari per le persone senza attività lucrativa).

4. Quasi tutti i pagamenti a favore del settore agricolo sono fondati sull'articolo 104 della Costituzione e servono a garantire l'adempimento da parte dell'agricoltura del mandato costituzionale assegnatole. Inoltre sono vincolati ad una controprestazione. Non si può quindi parlare di privilegi dei contadini.

5. La concessione di assegni familiari anche ad altre categorie di indipendenti è stata ampiamente discussa in occasione dei dibattiti parlamentari sulla LAFam. Nella fase di eliminazione delle divergenze, infine, si è deciso di accantonare la questione. A determinare tale scelta è stato il fatto che i lavoratori indipendenti stessi si erano opposti con veemenza a tale ipotesi. Il Consiglio federale non era contrario. Gli ordinamenti di undici cantoni prevedono attualmente la concessione di assegni familiari anche agli indipendenti fuori del primario. L'attuazione della LAFam a livello cantonale offre la possibilità di esaminare la questione anche negli altri cantoni. Ciò permetterà di trarre conclusioni sul bisogno di concedere assegni familiari agli indipendenti e sull'atteggiamento politico delle cerchie interessate a tal riguardo.

6. Il Consiglio federale si è già espresso più volte in merito alla questione di un reddito minimo garantito (RMG), in particolare nel suo parere sulla mozione 00.3224, "Reddito minimo vitale", (Commissione-N 00.016). I diversi modelli esaminati possono comportare determinate semplificazioni amministrative, tuttavia non offrono alcun vantaggio decisivo rispetto al sistema esistente, in particolare non consentono di conciliare l'obiettivo della lotta contro la povertà con quello dell'integrazione professionale e nemmeno con il presupposto di costi sostenibili.

Alle stesse conclusioni è giunta la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Nel suo rapporto del 13 gennaio 2006 sulle strategie di lotta contro la povertà, infatti, essa afferma che i modelli di RMG sono irrealistici e costosi se si tratta di migliorare rapidamente la garanzia di un minimo vitale in Svizzera.

Risposta del Consiglio federale.

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