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07.3529 · Mozione · 2007-06-22

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Il rapporto sullo stato di attuazione dell'intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di condurre negoziati con la Turchia al fine di permettere a persone con la doppia cittadinanza turco-svizzera di prestare servizio militare in un solo Paese.

Begründung

Secondo l'articolo 94 capoverso 1 CPM, uno Svizzero che si arruola in un esercito straniero è punito. Dal canto suo, la Turchia esige che le persone aventi la doppia nazionalità turco-svizzera prestino servizio militare in Turchia. In caso contrario si rendono penalmente punibili in Turchia. Si tratta di una situazione assolutamente insostenibile per i giovani con doppia cittadinanza in età di prestare servizio militare nei due Stati, che si trovano nell'impossibilità di rispettare la legge. Per porvi rimedio, la Svizzera deve concludere un accordo con la Turchia, come ha già fatto con altri Stati, ad esempio l'Austria o la Francia.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è al corrente dei problemi emersi, in relazione con l'assolvimento degli obblighi militari, per una parte dei cittadini con la doppia nazionalità svizzera e turca. Benché la Turchia riconosca già da alcuni anni il servizio militare o civile prestato in Svizzera, equiparandolo all'assolvimento del servizio militare in Turchia, il riconoscimento è concesso soltanto ai cittadini con la doppia nazionalità svizzera e turca che sono nati in Svizzera o che, prima della maggiore età, hanno sia preso domicilio in Svizzera sia acquisito la cittadinanza svizzera.

Nell'interesse dei cittadini aventi la doppia nazionalità svizzera e turca, il Consiglio federale ritiene opportuno risolvere sul piano bilaterale la questione dell'adempimento degli obblighi militari da parte di quest'ultimi. Perciò il DDPS intende avviare al riguardo, probabilmente ancora nel corso di quest'anno e in collaborazione con il DFAE, primi contatti ufficiali con la Turchia e, in caso di reciproco interesse, condurre negoziati nel senso di quanto auspicato dall'autore della presente mozione. Il Consiglio federale è autorizzato a concludere un pertinente accordo in virtù dell'articolo 5 capoverso 3 della legge militare (LM; RS 510.10).

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.