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07.3530 · Interpellanza · 2007-06-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Si è reso conto che l'interpretazione annunciata della legge sulle professioni mediche universitarie contraddice, per quanto attiene all'esercizio dipendente della professione, la prassi attuale dei cantoni e crea incertezze sulle qualifiche dei professionisti interessati?

2. Quali soluzioni prevede per armonizzare e semplificare le procedure di autorizzazione al fine di proteggere il più possibile la sanità pubblica?

Begründung

La legge federale che sta per entrare in vigore prevede che il libero esercizio di una professione medica universitaria sia subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione del cantone sul cui territorio è esercitata (art. 34). Ai cantoni rimarrà la competenza di disciplinare o meno l'esercizio dipendente (art. 36). La distinzione tra attività lucrativa indipendente e dipendente sembra fondarsi su un rapporto di subordinazione, in realtà su un rapporto di lavoro, così come è definito nel diritto fiscale o nel diritto delle assicurazioni sociali (FF 2005, p. 145 e 195 segg.). Tale criterio diverge da quello utilizzato finora dai cantoni, che considerano indipendente una persona che esercita esclusivamente sotto la propria responsabilità, senza sottostare alla sorveglianza di un altro professionista del campo sanitario, a prescindere dal rischio economico assunto mediante l'attività. La questione interessa dunque le farmacie. In numerose regioni della Svizzera, soprattutto quelle urbane, quasi l'80 per cento di detti esercizi dipendono dalle catene farmaceutiche: anche il farmacista responsabile della catena, subordinato al gruppo che lo ha assunto, sarebbe esente dall'obbligo federale di disporre di un'autorizzazione; lo stesso varrebbe, a maggior ragione, per tutti coloro che dirigono una di queste farmacie. Sarebbe quindi sufficiente che un dato cantone abbia un atteggiamento lassista in materia di autorizzazioni perché regni l'incertezza sui diplomi e sulle capacità dei professionisti della sanità. A priori, quello delle farmacie non è un caso unico. Non volendo, lo stesso problema potrebbe sorgere con i gruppi di cliniche o di studi dentistici e mettere in pericolo la loro reputazione.

Stellungnahme des Bundesrates

Con la presente interpellanza si fa riferimento a una problematica più volte affrontata; l'ultima in ordine di tempo in risposta all'interrogazione Stahl 07.5222 del 18 giugno 2007. Secondo l'articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione può emanare prescrizioni soltanto sull'esercizio dell'attività economica privata. La difficoltà a distinguere tra esercizio dipendente e indipendente della professione nelle professioni mediche universitarie è già stata ampiamente dibattuta in seno alla commissione del Consiglio nazionale nell'ambito del processo legislativo concernente la legge sulle professioni mediche (LPMed).

Il disciplinamento dell'esercizio dipendente della professione rientra nell'ambito di competenza dei cantoni. Per venire a capo di questa situazione creata dalla compresenza di due basi giuridiche, il 21 marzo 2007 l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha presentato delle soluzioni in occasione di una riunione informativa sulla LPMed. Inoltre, il 1° settembre 2008 la Confederazione metterà in servizio il registro delle professioni mediche universitarie, previsto dall'articolo 51 segg. LPMed, che rende accessibile a tutti i cantoni l'insieme dei dati personali e delle qualifiche professionali delle persone che svolgono una professione medica universitaria. Sulla base di tale registro i cantoni possono rilasciare le loro autorizzazioni all'esercizio della professione secondo la LPMed e la legislazione cantonale.

1. Il Consiglio federale è consapevole della problematica giuridica causata dall'unificazione delle disposizioni concernenti l'esercizio indipendente della professione medica prevista nella LPMed e voluta proprio dai cantoni. L'attribuzione delle competenze disciplinatorie a Confederazione e cantoni ha conseguenze in particolare per quella categorie di farmacisti, che pur essendo dipendenti sono tecnicamente responsabili di una farmacia, o per i medici primari, che da un lato esercitano parte dell'attività come liberi professionisti nel loro studio e dall'altro sono dipendenti quando lavorano per conto dell'ospedale, o ancora per i medici alle dipendenze di una società anonima o di altri datori di lavoro.

2. Nell'interesse dell'uniformità e della semplificazione del processo, l'UFSP ha esplicitamente assunto l'incarico di trovare una soluzione al problema giuridico dovuto alla compresenza di due competenze costituzionali. Concretamente l'UFSP propone ai cantoni di adattare in misura minima le loro leggi sulla sanità. Con l'introduzione di un rinvio alle disposizioni della LPMed relative alle persone attive come indipendenti potrebbe essere previsto l'obbligo di autorizzazione per le categorie delle professioni mediche universitarie che pur essendo dipendenti svolgono un'attività con ampie responsabilità tecniche. Il rinvio alla LPMed si estenderebbe anche agli obblighi professionali e al diritto disciplinare. In questo modo verrebbe creata una base giuridica coerente.

Dal punto di vista strettamente procedurale, grazie al registro delle professioni mediche universitarie è costituita una base di dati che fornirà ai cantoni tutti i dati necessari concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dipendente e indipendente delle professioni mediche per le persone che svolgono una professione medica universitaria. In questo modo è conseguito l'obiettivo dell'articolo 51 LPMed, in particolare del capoverso 2, quello cioè di semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Risposta del Consiglio federale.