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07.3569 · Mozione · 2007-09-18

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre una revisione della legge federale sul credito al consumo che permetta di garantire che i costi totali legati a un piccolo credito, interessi e spese bancarie inclusi, non siano superiori al 10 per cento.

Begründung

Secondo l'articolo 14 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse massimo ammesso per i crediti bancari. Il tasso d'interesse massimo non deve di regola superare il 15 per cento.

Il tasso d'interesse del 15 per cento è certamente interessante e lucrativo per chi concede un credito; per i beneficiari, invece, rappresenta un grosso rischio d'indebitamento. Di norma i consumatori focalizzano l'attenzione sui loro desideri materiali ignorando il rischio d'indebitamento. L'elevato tasso d'interesse, attualmente pari al 15 per cento, salta all'occhio. Si può parlare di usura se non addirittura di strozzinaggio. In questo contesto vengono seriamente messi in discussione i principi di correttezza e di parità tra partner contrattuali. Il tasso d'interesse massimo deve pertanto essere corretto verso il basso, e l'importante è che sia inferiore al 10 per cento, tasse bancarie incluse.

Se la posizione di chi contrae un credito è migliorata e la posizione privilegiata del creditore è adeguata a quella del suo partner contrattuale, il creditore sottoporrà il potenziale credito a un esame più attento. In questo modo la concessione dei crediti viene maggiormente ostacolata e consumatori e creditori corrono meno rischi.

In questo contesto va notato che oggi le banche possono mancare di spirito critico quando si tratta dei dati forniti da chi contrae un credito, e ciò nella prassi è molto problematico, soprattutto nel caso di persone alloglotte. Queste ultime spesso non capiscono le domande degli impiegati della banca e, nella migliore delle ipotesi, ripetono quello che hanno sentito dire. Va pertanto prevista una precisazione della LCC secondo cui le banche devono essere obbligate a effettuare accertamenti sufficienti. Un estratto del registro delle esecuzioni non basta, se si considera che praticamente tutte le persone indebitate hanno imposte arretrate che per lungo tempo non sono oggetto di esecuzione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il tasso del 15 per cento previsto all'articolo 14 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) è stato fissato sulla base di calcoli scientifici. Tiene conto della protezione sociale dei creditati lasciando nel contempo un ragionevole margine di manovra ai creditori.

In occasione dell'adozione della LCC, uno studio del professor Henner Schierenbeck intitolato "Konsumentenschutz und gesetzliche Zinshöchstgrenzen für Konsumentenkredite" ha stabilito che un tasso del 7,65 per cento rappresenta un minimo per coprire le spese del creditore. A ciò si aggiunge il margine necessario per il rifinanziamento del credito. Tale margine fluttua nel tempo. Il tasso del 15 per cento fissato nella LCC tiene conto di tali fluttuazioni.

Il Consiglio federale ha tenuto conto anche di tali parametri quando ha fissato il tasso massimo al 15 per cento nell'articolo 1 dell'ordinanza del 6 novembre 2002 concernente la legge sul credito al consumo (OLCC; RS 221.214.11). D'altronde, prima dell'entrata in vigore della nuova LCC del 2001, la pratica prevedeva una soglia dell'interesse usuraio ai sensi dell'articolo 21 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) al 18 per cento. Anche nelle disposizioni cantonali relative al credito al consumo tali valori si situavano tra il 13 e il 18 per cento.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio federale non vede la necessità di rivedere al ribasso il tasso fissato all'articolo 14 LCC. Per contro, continuerà a seguire l'evolversi della situazione e se del caso abbasserà il tasso massimo del 15 per cento attualmente previsto all'articolo 1 OLCC. Una revisione della LCC non è pertanto necessaria.

D'altronde, anche il Consiglio nazionale non vede la necessità di legiferare in materia di credito al consumo. Per questo motivo, il 26 settembre 2007 non ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Rossini 06.417, "Indebitamento, piccolo credito e carte di credito". Le inchieste e i sondaggi effettuati dall'Università di Zurigo e dall'Alta scuola specializzata della Svizzera nord-occidentale lo confermano nella sua posizione. È vero che anche i giovani adulti hanno debiti, ma perlopiù presso parenti o conoscenti. I crediti al consumo in senso proprio portano soltanto di rado all'indebitamento.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.