07.3620 · Mozione · 2007-10-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare gli articoli 98 e 99 dell'ordinanza sulla segnaletica stradale nel seguente modo:
Art. 98 cpv. 2
Pubblicità stradale sulle autostrade e semiautostrade
Tuttavia sono ammessi:
a. ...
c. ... le pubblicità campestri.
Art. 99
Obbligo di autorizzazione
... in base al diritto cantonale. La pubblicità politica non è soggetta all'autorizzazione.
Begründung
Prima delle elezioni e delle votazioni, i partiti, i comitati apartitici o altre associazioni che rappresentano esigenze politiche hanno un interesse legittimo a poter esprimere nel modo più vario possibile la loro posizione. Al riguardo, la pubblicità politica sui fondi privati si è rivelata uno strumento efficace. Essa riveste un ruolo molto importante per i partiti o i raggruppamenti di piccole dimensioni o contraddistinti da modesta capacità finanziaria che non sono in grado di permettersi i manifesti o le inserzioni negli spazi a pagamento. La possibilità di ricorrere a questa forma di pubblicità pone, da un lato, l'accento sull'ambiente naturale, dall'altro, crea una nuova fonte di guadagno per gli agricoltori svizzeri. La pubblicità campestre non è un ostacolo alla percezione degli altri utenti della strada, delle intersezioni o delle uscite e neppure può essere scambiata per un segnale o una demarcazione o minarne l'efficacia.
La pluralità delle opinioni è un obiettivo centrale dello Stato democratico. È pertanto importante che ognuno possa partecipare alla vita politica nel modo più vario possibile. Per questo motivo e a condizione che il proprietario del fondo dia il consenso e che la sicurezza della circolazione non sia compromessa, la pubblicità politica non deve sottostare all'obbligo di autorizzazione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La proposta dell'autore della mozione di autorizzare la pubblicità campestre lungo le autostrade e le semiautostrade è appena stata oggetto di un intervento parlamentare (mozione Joder 07.3414 del 21 giugno 2007). In quell'occasione il Consiglio federale aveva spiegato che, in base alle conoscenze in ambito di psicologia della percezione, il divieto di questo tipo pubblicità non andava soppresso per ragioni di sicurezza della circolazione. Sapendo che la velocità elevata e il forte volume di traffico richiedono al conducente una grande concentrazione e che la disattenzione al volante è una delle principali cause degli incidenti, nell'interesse della sicurezza stradale, su queste strade la pubblicità può essere autorizzata solo se sono soddisfatti requisiti particolarmente severi. L'interesse generale di evitare situazioni di pericolo non va certo di pari passo con un ulteriore allentamento del divieto di pubblicità lungo autostrade e semiautostrade; inoltre i chiari risultati dell'indagine conoscitiva svolta nel 2005 nel quadro della revisione dell'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale, le cui modifiche sono entrate in vigore il 1° marzo 2006 (OSStr; RS 741.21), hanno spinto il Consiglio federale a mantenere il divieto di pubblicità stradale lungo queste categorie di strade. Rispetto ad allora, l'analisi e la posizione del Consiglio federale restano immutate. Oltre alle insegne di ditte aventi la funzione di indicatori di direzione sono autorizzati solo annunci inerenti all'educazione stradale, alla prevenzione degli incidenti o alla gestione del traffico. La pubblicità campestre lungo autostrade e semiautostrade deve pertanto continuare ad essere vietata.
Per quanto concerne l'esonero generale dall'obbligo di autorizzazione per la pubblicità politica come auspicato dall'autore della mozione, il Consiglio federale ha già risposto nel quadro della mozione Zuppiger 05.3210 del 18 marzo 2005: dall'entrata in vigore il 1° marzo 2006 della revisione dell'OSStr del 17 agosto 2005, i cantoni possono prevedere, nelle località, deroghe all'obbligo di richiedere l'autorizzazione. Spetta dunque a loro decidere quale tipo di pubblicità esonerare dall'obbligo di autorizzazione. Questa soluzione soddisfa la maggior parte delle richieste avanzate nel 2004 nel quadro della procedura di consultazione dai cantoni, dai partiti politici, dalle associazioni mantello e da altri cento interessati. Il Consiglio federale non è pertanto disposto a soddisfare le richieste dell'autore della mozione, esonerando in generale la pubblicità politica dall'obbligo di autorizzazione.
Il Consiglio federale resta dell'avviso che la pubblicità politica, ammessa fuori dalle località dal 2006, debba sottostare, come ogni altro tipo di pubblicità, all'obbligo di autorizzazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.