07.3637 · Interpellanza · 2007-10-04
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Corrisponde al vero che nelle istruzioni interne dell'Ufficio federale delle migrazioni (UFM) si raccomanda ai servizi consolari di rifiutare il visto d'entrata alle persone senza attività lucrativa, specie se giovani, che provengono da Paesi al di fuori dell'area UE dove lo standard socioeconomico è inferiore a quello svizzero, anche qualora queste persone sono invitate da parenti e/o amici residenti in Svizzera che fungono da garanti? Se sì, il Consiglio federale giudica tale prassi proporzionale alle disposizioni legali in vigore, in particolare all'articolo 1 dell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)?
2. Che cosa intende fare il Consiglio federale per evitare che le istruzioni dell'UFM vadano oltre le disposizioni legali in vigore? Il Consiglio federale intende rendere trasparenti tutte le istruzioni dell'UFM sul rilascio dei visti?
3. Quali sono gli importi complessivi annui che la Confederazione ha incassato dopo il 2000 respingendo le domande di visto?
4. Qual è il giudizio del Consiglio federale quanto al danno all'immagine che il nostro Paese subisce all'estero?
Begründung
"L'istanza non può essere considerata sufficientemente assicurata tenuto conto della situazione socioeconomica che prevale nel Paese del richiedente che ha chiesto il visto d'entrata per la Svizzera. In effetti, viste le disparità economiche tra il suo Paese e la Svizzera, non si può escludere che, una volta giunta nel nostro Paese, il richiedente non tenti di rimanervi durevolmente, con la speranza di trovarvi una sistemazione migliore di quella che conosce nel suo Paese d'origine. Il fatto che il richiedente sia già venuto in Svizzera in passato non è decisivo in quanto ora ha portato a termine gli studi e si trova disoccupato in patria. Siffatte considerazioni potrebbero costituire un ulteriore motivo di volere prolungare il soggiorno in Svizzera."
Questo è un esempio concreto della maniera con cui l'UFM ha recentemente respinto di concedere un visto turistico a una persona giovane dell'est europeo che aveva appena finito gli studi e che era stata invitata da parenti (che fungevano quindi da garanti) a trascorrere qualche settimana di vacanza in Svizzera.
Spesso i servizi consolari svizzeri situati in Paesi non occidentali si basano su criteri poco chiari per decidere se concedere o meno il visto per un soggiorno in Svizzera a scopi turistici o di visita. Vengono infatti applicate le "istruzioni" dell'UFM che sono solo in parte accessibili al pubblico (sul sito ufficiale dell'UFM le direttive sono protette da una parola d'ordine; cf. www.weisungen.bfm.admin.ch), invece di applicare la legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e la relativa OEnS.
Siccome i richiedenti non sono informati delle istruzioni interne dell'UFM, essi presentano la domanda per un visto, pagano una tassa non indifferente che non è rimborsata nel caso di decisione negativa, ignorando che la domanda sarà rifiutata d'ufficio dai servizi consolari. Inoltre i servizi consolari non informano circa la differenza fra la richiesta "normale" (che è decisa dall'ambasciata solitamente entro 24 ore sulla base delle direttive interne dell'UFM) e quella "formale" (che viene inviata in Svizzera per accertamenti a livello comunale, cantonale e federale e che è impugnabile con un ricorso).
Stellungnahme des Bundesrates
1. Non vi è un diritto garantito per legge di entrare in Svizzera (art. 4 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, LDDS; RS 142.20). Le condizioni d'entrata in Svizzera sono disciplinate in maniera circostanziata nell'ordinanza del 14 gennaio 1998 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS; RS 142.211). Tale ordinanza prevede segnatamente che le persone straniere devono garantire che la partenza dalla Svizzera avvenga nei termini prescritti (art. 1 cpv. 1 lett. c OEnS). Questa disposizione è ulteriormente commentata e concretizzata nelle istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) accessibili al pubblico. Secondo tali istruzioni, la partenza non è considerata garantita se nel Paese d'origine vige una situazione economica, sociale o politica instabile e se il richiedente ha una situazione professionale incerta oppure non ha legami famigliari stabili nel proprio Paese (istruzioni visti e controllo di confine A-26).
Per controllare le circostanze del soggiorno e soprattutto la situazione finanziaria della persona straniera, l'autorità competente in materia di permessi può richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da una persona solvibile fisica o giuridica (garante) in Svizzera (art. 6 OEnS). Tuttavia, neanche una siffatta dichiarazione di garanzia conferisce un diritto automatico al rilascio del visto.
2. In caso di rifiuto del visto, il richiedente può domandare una decisione formale dell'UFM. Tale decisione formale è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In tal modo sono garantiti l'attuazione corretta e unitaria delle disposizioni in materia d'entrata e il controllo della decisione dell'UFM da parte di un'autorità giudiziaria.
Le istruzioni dell'UFM sono consultabili sul sito Internet dell'UFM. La parte generale (accessibile al pubblico) delle istruzioni disciplina le modalità procedurali di fondo in materia di visti. Le parti delle istruzioni esclusivamente destinate alle rappresentanze all'estero e ai posti di confine sono intese quale strumento di lavoro ausiliare e contengono unicamente regolamentazioni complementari, vertenti segnatamente su aspetti tecnici e sullo svolgimento delle procedure.
3. Dal 2000, le rappresentanze svizzere all'estero rilasciano annualmente oltre 500 000 visti (584 704 nel 2006). Ogni anno sono inoltre pronunciati circa 25 000 rifiuti del visto. Per il trattamento di una domanda di visto da parte di una rappresentanza all'estero è prelevata una tassa di 55 franchi (art. 15 lett. a dell'ordinanza sulle tasse; RS 142.241). Trattasi di una tassa di elaborazione volta a coprire le spese conformemente ai principi generali della copertura delle spese e di equivalenza (principi di diritto amministrativo). Ogni domanda causa un dato onere amministrativo di 55 franchi a prescindere dall'esito della procedura.
Nel periodo 2000-2003, per le decisioni formali di rifiuto del visto non era prelevata una tassa di elaborazione. Dal 2004 al 31 marzo 2007, la Confederazione ha incassato un totale di 4,8 milioni di franchi per decisioni di rifiuto del visto.
4. La rappresentanza svizzera all'estero decide in tempo utile in merito alle domande di visto e comunica al richiedente, senza formalità, i motivi dell'eventuale rifiuto del visto. In tale contesto informa il richiedente del suo diritto di esigere una decisione impugnabile (formale) dell'UFM.
Ogni richiedente è pertanto libero, in caso di rifiuto del visto, di chiedere una decisione formale, impugnabile dell'UFM. Come già detto al punto 2, è così garantito il controllo delle decisioni dell'UFM da parte di un tribunale indipendente e quindi anche la conformità delle decisioni ai principi dello Stato di diritto.
Risposta del Consiglio federale.