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Obbligo di notifica in caso di sottrazione d'imposta e frode fiscale

07.3650 · Mozione · 2007-10-04

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a presentare quanto prima disposizioni di legge atte a garantire, tra l'altro per mezzo di chiari obblighi di notifica da parte delle autorità fiscali, che nelle procedure di ricupero d'imposta i contributi non versati alle assicurazioni sociali possano essere ricuperati per intero e che possa essere chiesta la restituzione delle prestazioni pubbliche ottenute indebitamente.

Begründung

Nel quadro dei dibattiti parlamentari in merito alla legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena (oggetto 06.085s) è emerso che mancano le basi legali per esigere, nelle procedure di ricupero d'imposta, il pagamento dei contributi non versati alle assicurazioni sociali e la restituzione delle prestazioni pubbliche ottenute indebitamente, versate sulla base delle dichiarazioni del reddito e della sostanza.

In occasione dell'elaborazione di una base legale occorre tener presente che bisogna cercare una soluzione adeguata e attuabile di compromesso tra la volontà di ricuperare per intero tutte le prestazioni ottenute indebitamente e tutti i contributi non versati alle assicurazioni sociali, da un lato, e la rinuncia al ricupero degli stessi, dall'altro.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'introduzione nella LIFD e nella LAID di un obbligo generale di notifica da parte delle autorità fiscali tocca un elemento centrale del diritto fiscale, vale a dire il segreto fiscale, di cui è fatta menzione già nel decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta (DIFD) e che viene definito anche come "segreto d'ufficio qualificato". Nel DIFD l'obbligo del segreto (segreto fiscale) era in linea di principio assoluto e poteva essere violato unicamente nei confronti di autorità fiscali e di ricorso in materia fiscale nazionali. La LIFD e la LAID riprendono questo ordinamento. Entrambe le leggi ammettono infatti una deroga al segreto fiscale solo nella misura in cui ciò sia previsto in una disposizione del diritto federale o cantonale.

2. Il segreto fiscale non mira unicamente a proteggere la sfera privata delle persone fisiche, che sono tenute a fornire una moltitudine di informazioni all'Amministrazione delle contribuzioni. La fiducia che i contribuenti ripongono nel rispetto assoluto del segreto fiscale da parte delle autorità fiscali è il requisito essenziale per un'attività amministrativa vicina ai cittadini ed efficiente. Va da sé che questi principi si applicano anche alle persone giuridiche.

3. In maniera del tutto generale il legislatore ha affidato alle autorità fiscali cantonali il compito di determinare e comunicare le basi di calcolo per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG delle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa. Le autorità fiscali cantonali accertano quindi il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente determinante per il calcolo dei contributi AVS e lo comunicano alle casse di compensazione AVS (art. 9 cpv. 3 LAVS, art. 23 e 27 OAVS). Nell'ambito di questo compito, le autorità fiscali rispettano anche obblighi di notifica spontanei sanciti per legge, segnatamente nelle procedure di ricupero d'imposta. Un obbligo di notifica spontaneo entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 anche con la legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN). A partire da questa data le autorità fiscali cantonali dovranno avvisare le casse cantonali di compensazione se accertano che un reddito (a partire da 2200 franchi) proveniente da un'attività lucrativa dipendente non è stato affatto dichiarato (art. 12 LLN). Su questo punto l'obiettivo della mozione è pertanto già realizzato.

4. Un obbligo di notifica più ampio da parte delle autorità fiscali avrebbe senso unicamente per le prestazioni pubbliche che dipendono dalla tassazione. Il Consiglio federale reputa tuttavia problematico un obbligo di notifica da parte delle autorità fiscali nei confronti di tutti gli offerenti pubblici di questo genere di prestazioni, innanzitutto perché l'Amministrazione delle contribuzioni non può sapere dove vengono erogate tutte le prestazioni pubbliche che dipendono dal reddito imponibile, e in secondo luogo perché di regola non sa nemmeno se il contribuente nei confronti del quale è in corso una procedura di ricupero d'imposta abbia effettivamente fatto richiesta di beneficiare della prestazione pubblica. Non dovesse essere così, con la sua comunicazione l'Amministrazione delle contribuzioni violerebbe il segreto fiscale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.