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07.3692 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica del diritto penale minorile affinché, in caso di reati particolarmente gravi, di determinate fattispecie qualificate e di gravi colpe di minorenni autori di reati, il giudice abbia la possibilità di applicare il diritto penale per adulti già a partire dal 16° anno di età e non soltanto dal 18° anno di età.

Begründung

Proprio in caso di giovani passibili di pena è indispensabile che chi viola le regole della nostra società riceva immediatamente una risposta visibile in forma di una pena appropriata. La legge deve pertanto prevedere sanzioni adeguate. Le pene devono inoltre essere pronunciate ed eseguite il più presto possibile, altrimenti viene a mancare l'effetto pedagogico. Nell'ambito del diritto penale minorile sono pertanto urgentemente necessarie delle modifiche. Ai minorenni che commettono reati bisogna porre limiti e impartire regole chiare. Il compimento del 18° anno di età come limite per l'applicazione del diritto penale per adulti costituisce un confine troppo rigido e dev'essere reso più flessibile. Per il giudizio in tribunale non deve essere determinante soltanto l'età, bensì soprattutto la gravità del reato e la colpa degli autori. Soprattutto in caso di reati violenti gravi (assassinio, lesioni personali) e reati sessuali (violenza carnale, coazione sessuale), la giustizia penale deve poter rispondere in modo deciso, anche se gli autori sono minorenni. A tal fine sono necessarie autorità e tribunali che applichino senza compromessi il diritto vigente e si assumano così la loro responsabilità nei confronti della società. Ma sono necessarie anche regole chiare e comprensibili nonché disposizioni penali moderne. È importante che la giustizia e le autorità intervengano rapidamente e con decisione. È inoltre decisivo che, per l'esecuzione delle pene, i cantoni mettano nel contempo a disposizione nei penitenziari posti sufficienti per autori di reato minorenni.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui è necessario intervenire in modo rapido e chiaro anche nei confronti dei giovani che hanno commesso un reato, segnalando che il loro comportamento non è tollerato.

Si constata tuttavia che le classiche sanzioni previste dal diritto penale applicabile agli adulti, in particolare le pene detentive, non sono generalmente appropriate per dissuadere i minori che violano il diritto dal commettere altri reati. Al contrario, sono considerate controproducenti per il loro ulteriore sviluppo.

La maggior parte dei minori è ricettiva alle misure educative e terapeutiche, il cui effetto risocializzante è nettamente più marcato. In tali condizioni, sarebbe sbagliato sottoporre i giovani al regime penale applicabile agli adulti.

Per questo anche il diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1), entrato in vigore il 1° gennaio 2007, è imperniato sulla personalità del reo: le sanzioni sono determinate non tanto dalla gravità del reato e dalla colpevolezza, bensì piuttosto dai bisogni educativi e terapeutici del minore autore del reato. Pur ponendo l'accento, giustamente, sull'idea di prevenzione, il nuovo diritto penale minorile prevede tuttavia anche sanzioni severe:

- Il minore che al momento del fatto aveva compiuto il 16° anno di età è punito con la privazione della libertà fino a quattro anni se ha commesso un reato grave (art. 25 DPMin).

- Anche in caso di reati meno gravi l'autorità giudicante può ordinare, come misura educativa o terapeutica, il collocamento in un istituto chiuso se ciò è necessario per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi (art. 15 DPMin).

Attualmente non è pertanto necessario adeguare le disposizioni materiali del diritto penale minorile. Tuttavia, si prevede di sottoporre prossimamente la nuova legge a una valutazione approfondita. Se da tali analisi dovesse risultare che il diritto penale minorile non consente alle autorità giudicanti di rispondere ai problemi incontrati nella pratica, il Consiglio federale procederà agli adeguamenti necessari.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.