07.3701 · Mozione · 2007-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire le basi legali affinché i responsabili scolastici siano informati dalle autorità se nel periodo della scuola dell'obbligo un allievo è oggetto di un'iscrizione nel casellario giudiziale, è implicato in un'inchiesta penale, è perseguito penalmente o ha subito una condanna penale. Per quanto concerne gli studenti e gli apprendisti che seguono una formazione postobbligatoria (apprendistato, liceo, ecc.), la direzione degli istituti e i responsabili della formazione (maestri di tirocinio) dovranno poter esigere dalle autorità le informazioni pertinenti, anche senza l'accordo degli interessati.
Begründung
La violenza e la criminalità giovanili come pure le aggressioni di ogni genere si diffondono a macchia d'olio nel nostro Paese. Inoltre, gli autori di crimini e delitti sono sempre più giovani. La violenza e le vie di fatto sono in costante aumento nelle scuole e nei centri di formazione. Non soltanto i compagni di scuola o di apprendistato, bensì sempre più spesso anche gli insegnanti e i maestri di tirocinio sono vittime della crescente propensione alla violenza di determinati giovani. Il fatto che i giovani stranieri mostrano una particolare inclinazione alla violenza e hanno poco rispetto per il prossimo non è un segreto per nessuno. Vista tale situazione, occorre rafforzare massicciamente la protezione dei nostri insegnanti e maestri di tirocinio e sostenerli nell'esercizio delle loro importanti funzioni. In caso contrario, per il nostro Paese diventerà sempre più difficile trovare educatori e formatori professionali qualificati. Nel contempo, è parimenti essenziale migliorare la protezione degli altri allievi contro eventuali aggressioni. Occorre pertanto che le direzioni scolastiche a tutti i livelli e i maestri di tirocinio dispongano, in tutti i cantoni, di un accesso illimitato agli estratti del casellario giudiziale degli allievi e degli apprendisti di cui sono responsabili, sia prima dell'inizio della formazione sia durante la stessa, o che siano informati da parte delle autorità. È l'unico modo per permettere agli insegnanti e ai maestri di tirocinio di farsi un'idea realistica della personalità dei loro allievi e apprendisti e di prepararsi correttamente a trattare con giovani delinquenti e osservarli.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La questione della protezione del corpo insegnante dai giovani passibili di pena va valutata in relazione alla procedura penale minorile. Quest'ultima mira in primo luogo a reinserire i giovani criminali nella società e quindi a prevenire recidive. Per poter conseguire tale risultato è importante che la società non giudichi il carattere dei giovani soltanto sulla base di un reato commesso. Ciò potrebbe risultare particolarmente controproducente nel caso di autori in questa fascia d'età. Per tale motivo, i procedimenti si svolgono di norma a porte chiuse e le informazioni sono trasmesse a terzi soltanto con il massimo riserbo.
La procedura penale minorile presenta un'altra caratteristica: essa è condotta da un interlocutore principale con una formazione pedagogica. Si tratta, a seconda dei cantoni, del giudice dei minorenni o del procuratore dei minorenni. In Svizzera, il diritto penale minorile conferisce tradizionalmente a tale figura una posizione molto forte. Oltre ad accertare la situazione personale del minore, essa ha parimenti il compito di condurre l'insieme del procedimento, se non addirittura, in casi di lieve gravità, di emanare la sentenza e provvedere alla sua esecuzione.
L'articolo 15 capoverso 1 del disegno di procedura penale minorile (PPMin, nella versione modificata del 22 agosto 2007), attualmente discusso in Parlamento, attribuisce - logicamente - a tale autorità inquirente il compito di informare in modo adeguato sullo stato e la conclusione di procedimenti penali a carico di minorenni. Tuttavia, se un giovane passibile di pena rappresenta un pericolo concreto per insegnanti e studenti, occorre tenerne conto durante il procedimento penale ordinando una misura educativa e terapeutica (p. es. collocandolo in un istituto appropriato). Tali misure possono essere disposte, in via precauzionale, già durante l'istruzione. Se motivi educativi lo esigono, l'autorità inquirente può anche comunicare all'esterno le informazioni sul corso del procedimento che ritiene necessarie per coordinare le misure prese.
Volutamente il Consiglio federale non ha previsto nel disegno di nuova PPMin un'informazione generalizzata delle direzioni scolastiche e dei maestri di tirocinio. Essa non è compatibile con i principi alla base della procedura penale minorile. Occorre considerare che la criminalità giovanile è spesso soltanto un fenomeno temporaneo nello sviluppo della personalità. Di norma, la semplice informazione che un giovane è stato condannato o che contro di lui è condotto un procedimento penale non è di utilità alle scuole e alle aziende di tirocinio per tutelare le persone attive in tale ambito. Tali dati non consentono, di per sé, di fare previsioni attendibili quanto al comportamento futuro di giovani che hanno commesso reati.
Per tutti questi motivi il Consiglio federale rifiuta di accordare ai responsabili delle scuole e del tirocinio un accesso illimitato alle informazioni come chiesto dall'autore della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.