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07.3710 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di intraprendere i passi necessari per migliorare l'efficienza dell'esecuzione delle pene e risparmiare costi. Questo vale soprattutto per i punti seguenti:

- conclusione di un accordo con gli Stati dei Balcani e altri Stati sul trasferimento di persone condannate, affinché queste scontino la pena nel proprio Paese d'origine;

- in seno al Consiglio d'Europa, la Svizzera si deve impegnare a favore di una modifica della convenzione sul trasferimento dei condannati: il trasferimento dev'essere possibile se la durata della condanna che il condannato deve subire è di almeno tre mesi (oggi sei); il consenso del condannato non deve più essere necessario;

- creazione di basi legali precise per l'espiazione della pena mediante un dispositivo elettronico fissato alla caviglia.

Begründung

In seguito alla presentazione della mozione Stamm (Esecuzione della pena nel Paese d'origine; firmata da 110 membri del Consiglio nazionale), vi è stato un contatto tra il capo del DFGP e il suo collega austriaco Bohmdörfer dopo che l'Austria aveva concluso un accordo sul trasferimento di condannati con la Romania. Da allora non è evidentemente successo più nulla.

Il Consiglio federale deve perciò condurre trattative su accordi di trasferimento con gli Stati da cui proviene un alto numero di condannati in Svizzera. In tali accordi deve disciplinare la vigilanza, i costi, l'assistenza e la risocializzazione. Se necessario, deve procedere agli adattamenti richiesti nel diritto nazionale.

A causa della lunga durata dei procedimenti in Svizzera, il numero delle persone che possono essere trasferite all'estero si riduce notevolmente. Per questo motivo bisogna fare in modo che a livello europeo la pena minima ancora da scontare sia ridotta da sei a tre mesi.

I progetti pilota dei cantoni con un dispositivo elettronico fissato alla caviglia danno buoni risultati. È necessario creare le basi legali per questo mezzo semplice dell'esecuzione della pena.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Da tempo al Consiglio federale è noto il problema dell'elevata quota di stranieri nei penitenziari elvetici e delle difficoltà correlate, anche in vista di un reinserimento ottimale nella società. La Svizzera è stata pertanto uno dei primi Paesi a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei condannati. Il trasferimento deve servire in primo luogo al reinserimento sociale del condannato; la convenzione poggia pertanto su tre pilastri: il consenso dello Stato di condanna, del Paese d'origine e del condannato a scontare la pena nel Paese d'origine. Attualmente tale convenzione è in vigore, tra gli altri, per l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, la Macedonia, il Montenegro e la Serbia. Il protocollo aggiuntivo, entrato in vigore per la Svizzera nell'autunno 2004, va oltre: permette il trasferimento di un condannato anche contro la sua volontà, a condizione che l'interessato non abbia più diritto a dimorare nello Stato di condanna (p. es. in seguito a una decisione d'espulsione). La delegazione svizzera nel Consiglio d'Europa ha fornito un contributo importante durante l'elaborazione del protocollo aggiuntivo. Esso è tuttavia contestato: svariati Stati membri del Consiglio d'Europa si sono rifiutati di ratificarlo perché ai loro occhi il consenso al trasferimento da parte del condannato rappresenta un elemento fondamentale cui non vogliono rinunciare. Attualmente il protocollo aggiuntivo si applica, tra gli altri, alla Serbia, al Montenegro e alla Macedonia.

Nonostante le difficoltà menzionate, la Svizzera continua ad adoperarsi affinché anche il protocollo aggiuntivo sia ratificato e poi concretamente attuato dal maggior numero di Stati. Un gruppo di lavoro, guidato dall'Ufficio federale di giustizia e comprendente anche rappresentanti dei cantoni, si sta occupando di tale tema; i relativi colloqui si sono svolti durante un viaggio di servizio, all'inizio dell'estate 2007, in Serbia, Macedonia, Montenegro e Kosovo. Il Consiglio federale seguirà i relativi sviluppi e, in occasione di visite di ministri e di conferenze multilaterali, continuerà ad adoperarsi in favore di una ratifica della convenzione, ma soprattutto del protocollo aggiuntivo, da parte di un maggior numero di Stati. Tuttavia, dato che il protocollo aggiuntivo ha incontrato resistenza da parte di svariati Paesi a causa della prevista rinuncia al consenso del condannato, un disciplinamento multilaterale che vada ancora oltre dovrebbe essere ancora più difficilmente realizzabile.

Per quanto concerne l'auspicata riduzione da sei a tre mesi della pena minima ancora da scontare, occorre rilevare che, conformemente all'articolo 3 paragrafo 2 della convenzione sul trasferimento dei condannati, in casi eccezionali gli Stati contraenti possono convenire già oggi che il condannato può essere trasferito anche se il resto della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi.

Come ha illustrato nei suoi pareri relativi alle mozioni presentate dal consigliere agli Stati Marty (07.3162; Sorveglianza elettronica, Electronic Monitorino, Base legale) e dal consigliere nazionale Fluri (07.3157 Sorveglianza elettronica, Electronic Monitorino, Base legale), il Consiglio federale, considerata la posizione contraria della maggior parte dei cantoni, non ritiene per il momento opportuno introdurre in Svizzera la sorveglianza elettronica a livello di legge.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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