Lexipedia

07.3712 · Mozione · 2007-10-05

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

L'articolo 16 LAS va abrogato.

L'articolo 16 LAS ha il tenore seguente:

"Rimborso al cantone di domicilio

Capoverso 1

Se l'assistito non è ancora domiciliato ininterrottamente da due anni in un altro cantone, il cantone d'origine rimborsa al cantone di domicilio le spese dell'assistenza che lui stesso ha prestato, o che ha rimborsato al cantone di dimora secondo l'articolo 14."

In seguito al marcato aumento del numero di naturalizzazioni, i comuni d'origine sono sempre più spesso obbligati a provvedere ai cittadini che cambiano frequentemente cantone di dimora e beneficiano dell'aiuto sociale. Il cantone di domicilio può fatturare al comune d'origine le prestazioni di assistenza sociale durante i due anni successivi allo stabilimento del beneficiario nel nuovo comune di domicilio. Il cantone di domicilio deve assumersi tali costi, che lo voglia o no. È sempre il comune di domicilio che stabilisce l'ammontare del sostegno finanziario; il comune d'origine non può fare altro che pagare.

È anacronistico che i comuni d'origine debbano assumersi i costi generati da cittadini che beneficiano dell'aiuto sociale; tale modo di procedere incoraggia gli abusi. Dato che le spese di assistenza possono essere fatturate al comune d'origine, i servizi sociali dei comuni di domicilio sono poco inclini a riportare tali "clienti" sulla via dell'indipendenza finanziaria.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il Consiglio federale, l'ordinamento vigente in materia di assistenza e obbligo di rimborsare le spese, che la legge sull'assistenza disciplina non soltanto all'articolo 16 bensì in svariate disposizioni, è superato sotto diversi punti di vista; sussistono buoni motivi per sostituire il principio del cantone d'origine con quello del domicilio. L'ordinamento in vigore viola il principio "chi paga comanda e chi comanda paga". Tuttavia, il sistema attuale va sottoposto a un riesame di fondo, non soltanto puntuale, e se del caso adeguato. La Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha infatti già incaricato un gruppo di lavoro di procedere a un tale riesame. Il mandato assegnato include in particolare l'abrogazione dell'obbligo di rimborso, ma anche altri punti come pure questioni di fondo in materia di assistenza e di coordinamento tra Confederazione e cantoni nell'ambito dell'aiuto sociale e di settori affini. I risultati cui giungerà il gruppo di lavoro saranno posti in consultazione presso i direttori cantonali delle opere sociali, la CDOS e le associazioni comunali. Il parere definitivo della CDOS è previsto per l'autunno 2008.

Occorre attendere l'esito di tale esame prima di approvare lo stralcio isolato di un unico articolo. Il Consiglio federale, pur ritenendo superato l'ordinamento vigente, non può pertanto accogliere la presente mozione. Se auspicato dalla CDOS, è tuttavia disposto a procedere a una revisione. Quando la mozione sarà discussa nella seconda Camera, il Consiglio federale si riserva di ritornare sulla sua posizione qualora i cantoni si fossero nel frattempo pronunciati a favore di una revisione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.