07.3757 · Interpellanza · 2007-10-05
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In una domanda (Una delegazione guineana particolare ... Attiva anche in Svizzera?, disponibile in tedesco e francese), ho interpellato il Consiglio federale per sapere se avesse collaborato con una delegazione guineana, il cui modo di agire è più che discutibile. La risposta prudente ed evasiva del governo lascia chiaramente supporre che ciò sia stato il caso, il che mi spinge a chiedergli ulteriori precisazioni.
Un articolo del 14 maggio 2006 pubblicato nel giornale tedesco "Die Welt" denunciava il modo di agire di una delegazione guineana diretta dal signor N'Faly Keita. Secondo tale quotidiano, la Germania presentava a tale delegazione stranieri respinti sprovvisti di documenti d'identità per accertare se provenissero dalla Guinea Conakry. In caso affermativo, la commissione rilasciava un lasciapassare che permetteva di espellerli. L'articolo fa eco a svariate critiche rivolte a tale pratica: in primo luogo, numerosi connazionali hanno accusato il signor N'Faly Keita di partecipare a un traffico di documenti falsi per i guineani che lasciano il loro Paese. In secondo luogo, i metodi della delegazione, basati in particolare sull'accento e la morfologia fisica delle persone minacciate di espulsione, appaiono del tutto azzardati. Infine, alla delegazione sono stati necessari 110 000 franchi per studiare 321 casi ed essa ha percepito, come premio, un emolumento per ogni lasciapassare rilasciato. Tali informazioni sembrano confermate e hanno suscitato una certa inquietudine in Germania, in quanto lo Stato tedesco pare essere implicato in pratiche vicine alla tratta di esseri umani. Altre fonti suggeriscono fatti ancora più gravi contro la delegazione, che avrebbe preteso denaro dalle persone che incontrava minacciandole di farle rimpatriare in Guinea.
Nel suo bollettino di dicembre 2006, l'associazione zurighese Augenauf indica inoltre che i documenti rilasciati non soddisfano i criteri di documenti di viaggio e sembrano essere stati improvvisati dalla delegazione a partire da carta ufficiale guineana. L'associazione indica parimenti che la delegazione guineana è stata attiva in Svizzera dopo lo scandalo tedesco, utilizzando modi di procedere analoghi. Infine, sembra che nel luglio 2007 il governo guineano abbia esonerato il signor N'Faly Keita dal suo incarico in seguito alle accuse di traffico di esseri umani rivolte contro di lui. Diversi elementi fanno dunque temere che la Svizzera sia ricorsa ai servizi di trafficanti di esseri umani per poter allontanare determinati stranieri e la risposta del Consiglio federale non è in grado di fornire rassicurazioni a tale proposito.
Tali informazioni portano alle domande seguenti:
1. È esatto che una delegazione guineana legata al signor N'Faly Keita è venuta in Svizzera per incontrare stranieri respinti e rilasciare documenti di viaggio alle persone riconosciute come cittadini guineani?
2. In caso affermativo, quante persone ha incontrato la delegazione, in che modo ha cercato di stabilirne la nazionalità, quanti titoli di viaggio ha rilasciato e quali importi ha percepito per tale lavoro?
3. Sempre in caso affermativo, è stata verificata l'autenticità dei documenti di viaggio rilasciati e quale è stato il risultato dell'eventuale verifica?
4. In generale, accade che la Svizzera ottenga titoli di viaggio per stranieri respinti da autorità che non siano consolati o ambasciate? In tal caso, quali sono le garanzie richieste a tali organismi, in particolare affinché gli stranieri non siano esposti a trafficanti di esseri umani?
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 22a della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) e l'articolo 3 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), l'ufficio federale verifica l'identità e la cittadinanza di stranieri allontanati o espulsi. Fondandosi su tale base legale, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) invita delegazioni di Paesi di provenienza a venire ad effettuare audizioni che confermano o meno la cittadinanza presunta dei cittadini stranieri in situazione irregolare in Svizzera.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste:
1. Nel 2007, una delegazione ufficiale proveniente dalla Repubblica di Guinea è effettivamente giunta in Svizzera per procedere all'identificazione di presunti cittadini guineani in situazione illegale in Svizzera. Il Consiglio federale non può espressamente menzionare i nomi dei membri della delegazione. Da una parte perchè le autorità guineane sono disposte ad inviare queste delegazioni all'estero, a patto che i nomi dei membri non vengano resi pubblici. D'altra parte perchè l'identificazione ed il rimpatrio dei richiedenti l'asilo guineani sono ambiti molto sensibili. Durante le ultime audizioni effettuate da una delegazione guineana, i membri sono stati aggrediti verbalmente e si sono verificati tentativi d'aggressione fisica. Pertanto rendere pubblici i nomi dei membri delle delegazioni, metterebbe inevitabilmente in pericolo questi ultimi. Inoltre le affermazioni dall'autrice dell'interpellanza concernente un'eventuale coinvolgimento di un membro della delegazione in un traffico di esseri umani in Germania, devono essere prese con molta precauzione, dato che non ci sono prove in merito che possano confermare queste affermazioni. Del resto, la persona menzionata dall'autrice dell'interpellanza, è tuttora un collaboratore del Ministero degli affari esteri della Guinea. In più, se il nome di un membro della delegazione dovesse essere reso pubblico, lo Stato guineano potrebbe prenderne le difese, in quanto beneficiario di un ordine di missione ufficiale. Tale procedura influenzerebbe inevitabilmente le relazioni bilaterali con la Guinea.
2. Nel 2007, 174 presunti cittadini guineani sono stati presentati alla delegazione della Repubblica di Guinea, e in seguito a ciò sono stati allestiti 135 documenti di viaggio. La delegazione incaricata dell'identificazione procede alle audizioni analizzando la lingua parlata e valutando il livello di socializzazione degli interessati (domicilio, legami famigliali, conoscenze del Paese, centri d'interesse, ecc.). A questo titolo, occorre osservare che la riuscita di tali audizioni dipende in misura rilevante dal livello di cooperazione della persona convocata. La delegazione in questione non percepisce alcun salario per tale lavoro, mentre tutte le spese legate alla visita della delegazione in Svizzera (soggiorno, viaggio e spese amministrative d'emissione dei titoli di viaggio) sono assunte dall'UFM.
3. I documenti di viaggio sono allestiti dalle autorità competenti e debitamente incaricate dai rispettivi governi (ordine di missione). Lo stesso vale per qualsiasi delegazione estera che si reca in Svizzera nell'ambito di una missione d'identificazione.
4. In certi casi, l'UFM riceve documenti di viaggio da parte del Ministero dell'interno del Paese in questione, purché tale ministero sia abilitato ad allestire siffatti documenti. In alcuni casi, l'UFM può allestire direttamente un documento di viaggio sostitutivo (art. 9 OEAE).
Risposta del Consiglio federale.