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07.3760 · Interpellanza · 2007-10-05

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

A margine dell'elaborazione della "vicenda del fax", scaturita da un articolo sulle carceri segrete della CIA pubblicato l'8 gennaio 2006 dal "Sonntagsblick" ("CIA-Gefängnisse in Europa"), e in rapporto con la riparazione dovuta alle persone accusate ingiustamente (in particolare un funzionario del DDPS), invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. La separazione dei poteri tra organi dell'esercito e giustizia militare è stata rispettata con coerenza su tutta la linea? È lecito che il Ministero pubblico della Confederazione e la giustizia militare collaborino tanto strettamente?

2. Al centro della "vicenda del fax" vi è il problema delle reali intenzioni delle istanze specialistiche del DDPS (capo dell'esercito, capo del SIS, uditore in capo e giudice istruttore straordinario). Quali sono i motivi o qual è la ragion di Stato per cui la "violazione di un segreto militare" è stata addotta come pretesto per uno spropositato procedimento giudiziario?

3. Agli organi della giustizia militare, in primo luogo l'uditore in capo e il giudice istruttore straordinario, è stato chiesto di rendere conto del fatto di aver violato il proprio obbligo di diligenza nel quadro dell'assunzione delle prove e di non aver accertato se fosse effettivamente stato violato un segreto militare?

4. Sulla base di quali antefatti e per quale ragione sono stati avviati i procedimenti del Ministero pubblico della Confederazione e della giustizia militare, dal momento che si sapeva sin dall'inizio che il fax non conteneva di certo "atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale ... poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito", come esige l'articolo 106 capoverso 1 del Codice penale militare?

5. In virtù di quali regole dello Stato di diritto e di legalità ha potuto agire la giustizia militare per ordinare, in violazione del principio di proporzionalità, la sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni sulla sola base di un'affermazione non confermata secondo cui il fax in questione avrebbe costituito un "segreto" ai sensi dell'articolo 106 capoverso 1 CPM, mettendo quindi indirettamente sotto sorveglianza anche i colloqui con parlamentari e giornalisti?

6. Quali passi intraprende il Consiglio federale per riabilitare, dal profilo del diritto del personale e con tutte le conseguenze, l'incaricato dell'informazione del SIS ingiustamente accusato e tutt'ora sospeso?

7. Quando intende scusarsi il Consiglio federale con le vittime della "vicenda del fax" per le affermazioni fuorvianti, le accuse e l'irreparabile danno d'immagine?

8. Dai fatti di pubblico dominio è emerso con evidenza che il SIS è confrontato con problemi interni di organizzazione e di conduzione. Quali misure prevede di adottare il Consiglio federale sotto questo aspetto?

9. Ora che l'innocenza dei due accusati è stata dimostrata a tutti i livelli, si pone l'interrogativo degli effettivi difetti di sistema che affliggono il Servizio informazioni. Quali provvedimenti ha adottato il Consiglio federale a tale riguardo?

Stellungnahme des Bundesrates

Tutti i procedimenti penali condotti dalla giustizia militare e dal Ministero pubblico della Confederazione per violazione di segreti militari (art. 106 del Codice penale militare) rispettivamente per violazione del segreto d'ufficio (art. 320 del Codice penale svizzero) e pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete (art. 293 del Codice penale svizzero) sono conclusi e passati in giudicato, ad eccezione di un ricorso in materia di indennizzo interposto da una persona interessata dinanzi al Tribunale militare di cassazione.

Sono tuttora in sospeso alcune questioni di diritto del personale in relazione con il rapporto d'impiego di un collaboratore del DDPS coinvolto nei procedimenti.

Il Consiglio federale risponde alle singole domande come segue:

1. L'articolo 1 della procedura penale militare sancisce l'indipendenza della giustizia militare; tale indipendenza viene garantita sistematicamente dagli organi della giustizia militare, e così è stato fatto anche nei procedimenti in questione.

Gli organi della giustizia militare si avvalgono dell'assistenza giudiziaria e a loro volta concedono assistenza giudiziaria ad altre autorità, per quanto necessario ed entro i limiti previsti dal legislatore (art. 18 segg. della procedura penale militare; art. 23 segg. dell'ordinanza concernente la giustizia penale militare). Lo stesso vale per il Ministero pubblico della Confederazione, in virtù degli articoli 27 e 102quater della legge federale sulla procedura penale.

2. Agli articoli 102 (presupposti e scopo dell'assunzione preliminare delle prove) e 103 (presupposti e scopo dell'istruzione preparatoria) della procedura penale militare, il legislatore ha definito i presupposti secondo i quali deve essere ordinata una procedura d'inchiesta. Il presupposto centrale è il sospetto di un reato. Se sussiste un tale sospetto, com'era chiaramente il caso nella fattispecie, le istanze competenti (nel caso concreto l'uditore in capo) sono tenute a ordinare un'inchiesta. L'obiettivo dell'inchiesta consiste allora nel definire per mezzo di opportune indagini in tutte le direzioni i fatti rilevanti che possono confermare o smentire il sospetto iniziale.

3. Se vi è il sospetto che sia stato commesso un reato al di fuori del servizio, l'uditore in capo è competente e obbligato a ordinare l'assunzione preliminare delle prove o un'istruzione preparatoria. Nell'ambito dell'assunzione preliminare delle prove o dell'istruzione preparatoria, il giudice istruttore procede in piena autonomia alle indagini volte a chiarire se sussiste o meno un reato (cfr. al riguardo anche le risposte alle domande 1 e 2). Nel procedimento in questione, uno degli obiettivi dell'inchiesta consisteva nella verifica dell'esistenza, conformemente al sospetto iniziale, di "segreti militari" ai sensi dell'articolo 106 del Codice penale militare e dell'avvenuta violazione di tali segreti. Spetta al tribunale militare giudicante, e non al giudice istruttore, decidere in ultima istanza se i fatti constatati possono essere inclusi in una fattispecie penale e se pertanto sussiste un reato. Un giudice istruttore violerebbe il proprio obbligo di diligenza se non chiarisse una simile questione procedendo in tutte le direzioni possibili.

4. Il procedimento penale della giustizia militare per violazione di segreti militari è stato promosso in seguito alla pubblicazione nel "Sonntagsblick" del rapporto COMINT, classificato segreto, concernente un "fax egiziano". Il segreto militare non era rappresentato di per sé dal contenuto della comunicazione inviata via fax, ma dal fatto che la Svizzera sia tecnicamente in grado di intercettare simili comunicazioni nonché dai mezzi tecnici, dal personale e dalle modalità con cui tali intercettazioni hanno luogo.

Poiché il documento in questione costituiva un segreto d'ufficio e aveva potuto giungere alla redazione del "Sonntagsblick" soltanto previa violazione del segreto d'ufficio, il Ministero pubblico della Confederazione ha a sua volta avviato un procedimento istruttorio di polizia giudiziaria per violazione del segreto d'ufficio. Dapprima contro ignoti e in seguito, sulla base di un fondato sospetto, contro un collaboratore del DDPS.

5. In virtù delle disposizioni della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), il giudice istruttore ha ordinato, con il consenso del giudice competente e per un periodo di tempo strettamente limitato, la raccolta di cosiddetti dati marginali e la sorveglianza ininterrotta dei collegamenti telefonici dei sospettati. Con sentenza pubblicata in data 24 aprile 2007, il Tribunale di cassazione militare ha stabilito, con approfondita motivazione, che nel caso concreto queste misure erano legali e quindi anche proporzionate.

6. Il DDPS è in trattative con l'avvocato della persona interessata. Per proteggere la persona interessata, i dettagli non sono resi noti durante il corso del procedimento.

7. Il Consiglio federale ha preso atto che i procedimenti penali relativi alla "vicenda del fax", ad eccezione di un solo ricorso in materia di indennizzo, sono conclusi e passati in giudicato. Esso non vede motivo di esprimersi in qualsivoglia forma sulle persone coinvolte nei procedimenti.

8. All'interno del Servizio informazioni strategico (SIS) non si riscontrano attualmente né problemi di organizzazione né problemi di conduzione.

9. La vicenda in questione costituisce un caso isolato e non appare pertanto giustificato ritenere che sussistano "difetti di sistema".

Risposta del Consiglio federale.