Permesso di dimora per gli stranieri titolari di un diploma universitario svizzero
07.3782 · Mozione · 2007-12-06
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di abrogare l'articolo 27 capoverso 1 lettera d della legge federale sugli stranieri (LStr) del 16 dicembre 2005.
Deve inoltre proporre senza indugio all'Assemblea federale una nuova disposizione della LStr che introduca un permesso di dimora per gli stranieri titolari di un master o di un dottorato conseguito in Svizzera.
Begründung
Il 7 settembre 2007 i presidenti e i rettori delle università e dei politecnici svizzeri hanno respinto l'articolo 27 capoverso 1 lettera d LStr (rilascio di un permesso di dimora a uno straniero non cittadino di un Paese dell'UE o dell'AELS "se la partenza dalla Svizzera appare garantita" al termine dei suoi studi) e l'articolo 30 capoverso 1 lettera i LStr (possibile deroga per gli studenti titolari di un diploma universitario svizzero se la loro attività ha un "alto interesse scientifico").
Tali disposizioni sono incoerenti; infatti il Consiglio federale vuole privilegiare il reclutamento di lavoratori specializzati nei Paesi non membri dell'UE e dell'AELS e i diplomi stranieri in questione soddisfano inoltre i criteri della LStr che giustificano una deroga. La legge prevede che "all'atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l'età dell'interessato ne lascino presagire un'integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico".
Avvalendosi del suo diritto d'iniziativa cantonale, il deputato ginevrino Guillaume Barazzone chiederà prossimamente all'Assemblea federale di introdurre un permesso di dimora di un anno, rilasciato, al termine dei loro studi, a tutti gli stranieri titolari di un master o di un dottorato conseguito in Svizzera. Questi ultimi potranno dunque cercare un impiego, esercitare un'attività lucrativa o partecipare a programmi di ricerca.
Rammento che la legge attuale comporta conseguenze negative per la Confederazione e i cantoni:
- li priva delle competenze degli studenti che hanno formato, i quali non possono sviluppare i loro talenti a beneficio dell'economia e della società svizzere;
- subiscono perdite finanziarie, poiché la formazione di specialisti di alto livello costa decine di milioni di franchi, a "fondo perso" se essi lasciano la Svizzera una volta conseguito il diploma.
Le competenze dei diplomati stranieri sono di vitale importanza per stimolare l'economia, la ricerca e l'innovazione svizzere. Esse garantiscono anche la qualità dell'insegnamento e della ricerca universitaria in Svizzera.
Oggigiorno la concorrenza per il sapere e la creatività si svolge a livello globale, come testimoniano le iniziative adottate da Stati Uniti, Inghilterra o Canada per trattenere gli stranieri ivi formatisi. La Svizzera non può restare fuori da questi flussi mondiali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Con il suo intervento, il consigliere nazionale Barthassat vorrebbe, a senso, garantire automaticamente un permesso di dimora a tutti gli studenti stranieri una volta conseguito un master o un dottorato in Svizzera. Secondo lui la nuova legge è contraddittoria: da un lato si reclutano specialisti, dall'altro il settore pubblico sopporta costi poiché le persone formate in Svizzera devono lasciare il nostro Paese una volta conclusi gli studi. Egli chiede pertanto al Consiglio federale di modificare la nuova legge sugli stranieri, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Interventi con un indirizzo simile sono stati presentati a più riprese, soprattutto in periodi di forte congiuntura (mozione Neirynck 00.3039, postulato Neirynck 02.3263, mozione Neirynck 03.3205, interpellanza Berberat 06.3652).
Nel discutere la nuova legge sugli stranieri le commissioni incaricate dell'esame preliminare e il Parlamento hanno ripreso e analizzato in dettaglio anche tale tema giungendo alla conclusione che a determinate condizioni occorresse facilitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero ai diplomati universitari provenienti da Paesi terzi. Tale richiesta è stata ripresa.
La legge sugli stranieri consente di agevolare il rilascio di un permesso di dimora a persone di Paesi terzi che hanno concluso i loro studi in Svizzera se l'esercizio dell'attività lucrativa riveste un alto interesse scientifico o economico (p. es. ricerca fondamentale o applicazione di nuove tecnologie; art. 30 cpv. 1 lett. i in combinato disposto con la lett. g LStr). Il legislatore ha tuttavia rinunciato a conferire ai cittadini di Paesi terzi un diritto automatico al rilascio di un permesso di dimora una volta terminati gli studi. L'obbligo di ripartire a studi terminati, previsto all'articolo 27 capoverso 1 lettera d LStr, non preclude ai diplomati universitari e ai datori di lavoro la possibilità di presentare una domanda di ammissione agevolata, che sarà poi valutata dal cantone.
I diplomati universitari godono di un accesso agevolato al mercato del lavoro in quanto non sottostanno più alla priorità degli indigeni. Inoltre, una volta conclusa la loro formazione in Svizzera, adempiono di norma le altre condizioni d'ammissione (in particolare le conoscenze linguistiche e la capacità d'integrazione). Essi non devono più lasciare il Paese e possono mettere le loro conoscenze al servizio dell'economia svizzera se un datore di lavoro intende assumerli. Di regola i cantoni sono disposti a liberare un'unità del loro contingente. Attualmente questo vale soprattutto per numerosi ingegneri meccanici, elettronici e informatici, nonché per fisici, biologi, chimici, analisti economici o economisti per il settore bancario e finanziario. Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST 2007), il 67 per cento degli stranieri venuti a formarsi in Svizzera vi restano anche dopo il conseguimento del diploma per svolgere un'attività lucrativa. Essi rappresentano senza dubbio una parte importante del sistema economico e scolastico svizzero.
Tuttavia, l'ammissione agevolata significa nel contempo che molti Svizzeri subiscono la concorrenza di diplomati universitari stranieri. Nel 2004 complessivamente 11 340 diplomati universitari erano senza lavoro (7,4 per cento di tutti i disoccupati), nel 2006 lo erano 10 027 persone (7,6 per cento) e nel novembre 2007 8537 (8,1 per cento), nonostante il buon andamento congiunturale e un marcato calo della disoccupazione. Il rilascio automatico di un permesso di dimora a tutti i diplomati universitari stranieri rischierebbe di far aumentare il numero di disoccupati. I costi risultanti andrebbero anch'essi considerati al momento di esaminare la presente mozione.
La domanda sul mercato del lavoro non dipende dal numero di diplomati universitari né tantomeno dall'offerta formativa delle scuole universitarie e degli atenei. I titolari di un diploma con un determinato indirizzo universitario incontrano già oggi difficoltà ad accedere al mercato del lavoro. Nel 2006 l'UST ha constatato che il 42 per cento dei diplomati in scienze umanistiche o sociali erano ancora o di nuovo alla ricerca di un posto di lavoro oppure esercitavano un'attività lucrativa sotto qualificata che non richiede un titolo universitario. Viceversa, in particolare nel campo delle scienze naturali sussiste una forte domanda di lavoratori qualificati, che le università svizzere non sono evidentemente in grado di soddisfare.
Il fabbisogno di lavoratori altamente qualificati dipende da criteri economici e relativi al mercato del lavoro e può mutare rapidamente. La nuova legge offre pertanto uno strumento destinato a controllare le ammissioni di diplomati stranieri in funzione della domanda. Consente di ottimizzare domanda e offerta dando la possibilità di adattarsi rapidamente all'andamento congiunturale. Per questo motivo il legislatore non ha voluto prevedere, nella nuova legge sugli stranieri, un diritto al permesso di dimora per i neodiplomati di Paesi terzi. Il rilascio automatico di un tale permesso li autorizzerebbe a restare pur non avendo alcuna prospettiva d'impiego. Essi potrebbero rimanere in Svizzera senza tuttavia aver mai affrontato la concorrenza sul mercato del lavoro. Tale situazione non è nell'interesse dell'economia svizzera.
I cittadini di uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) con cui esiste un accordo sulla libera circolazione delle persone hanno diritto a soggiornare in Svizzera una volta conclusi gli studi se trovano un posto di lavoro o dispongono di sufficienti mezzi finanziari. Sono fatti salvi i periodi transitori ancora vigenti con alcuni Stati contraenti.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.