Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera-UE. Correzioni a partire dal 2009
07.3883 · Postulato · 2007-12-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le seguenti misure legislative:
Apportare a partire dal 2009 correzioni restrittive all'accordo sulla libera circolazione delle persone con l'UE al fine di ridurre sensibilmente in via unilaterale l'immigrazione, nonché inasprire le disposizioni della lex Koller per quanto concerne l'accesso al mercato immobiliare svizzero da parte dei cittadini dell'UE.
Begründung
L'accordo sulla libera circolazione delle persone è in vigore dal 2007 con i "vecchi" Stati membri dell'UE. Seppure conformemente alle attese non si è verificata un'immigrazione di massa, si è tuttavia registrato un forte aumento dei frontalieri e degli stranieri domiciliati, come pure dei dimoranti temporanei. Il libero accesso al mercato immobiliare e abitativo svizzero da parte di cittadini UE solvibili provenienti dai Paesi confinanti ha comportato una forte pressione sui prezzi, soprattutto nelle regioni di confine Ticino, Ginevra, Basilea, Argovia, Zurigo e Turgovia. Le conseguenze sono avvertite in modo sensibile soprattutto da giovani famiglie svizzere che cercano un'abitazione o intendono acquistare casa in queste regioni. Siamo sempre dell'avviso che non si debbano anteporre interessi meramente economici o finanziari di una minoranza agli interessi a più lungo termine della popolazione svizzera nell'ambito del mercato abitativo e immobiliare come pure del mercato del lavoro. Chiediamo pertanto di apportare correzioni efficaci nel 2009, al momento di riesaminare l'accordo sulla libera circolazione delle persone e gli accordi bilaterali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.
Stellungnahme des Bundesrates
Insieme all'accordo di libero scambio del 1972, l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) rappresenta il trattato economico più importante tra la Svizzera e la Comunità europea (CE) e contribuisce in maniera determinante ad accrescere l'attrattiva del nostro Paese. È inoltre parte integrante dei Bilaterali I conclusi nel 1999 ed è legato agli altri accordi dalla cosiddetta "clausola ghigliottina" (art. 25 par. 4 ALC). Per il Consiglio federale non vi è motivo di rinegoziare l'ALC, come propone implicitamente il postulato. Infatti, una tale rinegoziazione metterebbe a repentaglio non soltanto l'ALC con i suoi importanti e incontestati vantaggi (tra cui il reclutamento e il distaccamento agevolati di lavoratori, il coordinamento dei sistemi di assicurazione sociale), bensì anche il pacchetto complessivo dei Bilaterali I, vantaggioso per la Svizzera. Di certo la CE e i suoi Stati membri non accetterebbero senza contropartita una correzione dell'ALC che verrebbe a limitare i diritti dei loro cittadini rispetto al diritto vigente. Inoltre non è possibile una modifica unilaterale, per esempio inasprendo la legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE, denominata anche Lex Koller, RS 211.412.41), in deroga a quanto convenuto nell'accordo. Ne risulterebbe infatti una violazione della clausola cosiddetta "standstill" di cui all'articolo 13 ALC, che vieta alle parti contraenti di adottare nuove misure restrittive nel campo di applicazione dell'accordo. È vero che in caso di gravi difficoltà di ordine sociale o economico la Svizzera può chiedere al comitato misto, composto dai rappresentati delle parti contraenti dell'ALC, l'adozione di misure a tempo determinato (art. 14 par. 2 ALC). Il Consiglio federale ritiene tuttavia che tale clausola di salvaguardia non sia applicabile nelle circostanze attuali illustrate qui di seguito.
Come risulta dalle spiegazioni del Consiglio federale del 23 gennaio 2008 relative alla consultazione in merito al rinnovo dell'ALC (cfr. www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#dfgp), l'immigrazione proveniente dall'UE è aumentata soltanto in misura contenuta da quando sono stati soppressi i contingenti nei confronti dei cittadini dell'UE-15, il 1° giugno 2007. Si tratta soprattutto di manodopera ben qualificata, che risponde alle esigenze della nostra economia. L'incidenza dell'immigrazione di cittadini dell'UE sul mercato abitativo in Svizzera è modesta, come illustra uno studio del 20 luglio 2007 commissionato dall'Ufficio federale delle abitazioni (ved. www.bwo.admin.ch, Documentazione / Pubblicazioni / Rapporti di ricerca). Infatti, l'immigrazione di tale manodopera si concentra negli agglomerati in rapido sviluppo economico, dove provoca un aumento della domanda di abitazioni e quindi dei prezzi, in particolare per quanto concerne gli immobili di standing elevato in posizioni privilegiate. Ciò concerne la regione del lago Lemano, la città e l'agglomerato di Zurigo, nonché, in minor misura quello di Basilea. Tuttavia, l'elevato livello dei prezzi nelle posizioni privilegiate non è dovuto soltanto all'immigrazione degli ultimi anni, ma rispecchia la buona situazione economica generale. L'accresciuta domanda per tale segmento immobiliare può per il momento essere compensata da un aumento parallelo dell'offerta. Occorre infine rammentare che gli stranieri con un domicilio legale ed effettivo in Svizzera potevano acquistare un'abitazione principale già prima dell'entrata in vigore dell'ALC (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. b LAFE).
Il Parlamento tratterà prossimamente un progetto di abrogazione della lex Koller. Il Consiglio federale è dell'avviso che tale legge non sia necessaria (ved. FF 2007 5271). Anche per questo motivo non può accogliere il presente postulato, che richiede in particolare l'esame di nuove restrizioni per l'acquisto di fondi da parte di stranieri.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.