07.3889 · Mozione · 2007-12-21
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Secondo l'articolo 20 capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS sul tiro fuori del servizio (ordinanza del DDPS sul tiro), gli ufficiali subalterni obbligati al tiro possono eseguire il programma obbligatorio a 300 metri con un'arma in prestito non personale messa a disposizione da una società di tiro riconosciuta e da restituire sul posto una volta eseguito il programma. Il Consiglio federale è incaricato di modificare le basi legali affinché tutti i militari obbligati al tiro possano beneficiare di tale privilegio.
Begründung
I drammi accaduti dimostrano quali rischi comporti, per la pubblica sicurezza, il trasporto di armi d'ordinanza in pubblico da parte di privati. Fintanto che il programma obbligatorio è mantenuto, la modifica proposta consente, nell'interesse della pubblica sicurezza, di ridurre il numero di trasporti di armi militari da parte di privati. Oggi le società di tiro riconosciute hanno già la possibilità di richiedere armi non personali in prestito, in particolare il F ass 90, presso l'aggruppamento Difesa. Nel 2008 la base logistica dell'esercito indica di aver consegnato 16 800 F ass 90 a titolo di armi non personali in prestito alle società di tiro riconosciute di tutta la Svizzera. Questo importante quantitativo di armi non personali oggi detenute dalle società di tiro riconosciute non deve essere messo a disposizione soltanto di ufficiali subalterni e altri gruppi di privilegiati per l'esecuzione del programma di tiro obbligatorio. Il privilegio deve piuttosto essere esteso a tutti i militari obbligati al tiro, in modo da consentire a chi ha depositato in arsenale l'arma personale o per altre ragioni non la vuole portare allo stand di tiro, di assolvere il programma di tiro con un'arma che può essere ottenuta direttamente allo stand dalla società di tiro e poi di nuovo restituita sul posto una volta assolto il programma. Il comitato della società di tiro è incaricato della custodia in luogo sicuro ed è responsabile di controllare che non vengano sottratte né armi né munizioni. L'arsenale distributore assiste le società di tiro nell'esecuzione di questo compito, in particolare nel trasporto per la consegna e il ritiro e nella manutenzione.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I 16 800 F ass 90 a cui si fa riferimento nella mozione sono armi che vengono messe a disposizione delle società di tiro come armi in prestito non personali per l'organizzazione di corsi per giovani tiratori.
Secondo l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (ordinanza del DDPS sul tiro; RS 512.311), i sottufficiali e i militari di truppa devono eseguire il programma obbligatorio a 300 metri con la loro arma personale. Gli esercizi possono essere eseguiti con l'arma di un altro tiratore soltanto per motivi di forza maggiore. Questa norma consente in particolare di verificare l'efficienza dell'arma personale (art. 2 lett. d dell'ordinanza sul tiro del 5 dicembre 2003; RS 512.31).
Gli ufficiali subalterni obbligati al tiro possono eseguire il programma obbligatorio con la loro arma personale (pistola) a 25 metri o con la loro arma personale in prestito (fucile d'assalto) a 300 metri. Se non hanno un'arma personale in prestito, possono utilizzare l'arma di un altro tiratore (art. 20 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza del DDPS sul tiro).
Il capo del DDPS ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale denominato "Armi d'ordinanza", incaricato di effettuare, entro fine 2008, un'analisi completa degli aspetti militari, giuridici, istituzionali e sociologici del problema dell'arma di servizio personale. Detto gruppo di lavoro valuterà l'opportunità di introdurre criteri più severi per la consegna di armi d'ordinanza a domicilio, equivalenti ai criteri previsti dalla normativa civile sull'acquisto di armi, comprese misure cautelari in vista dell'attuazione giuridica di detti provvedimenti nonché misure di carattere tecnico (ad es. blocco meccanico o elettronico dell'arma fuori del servizio) e considerazioni sul significato tradizionale delle armi in una società in evoluzione.
Il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale è stato informato dal capo del DDPS in merito alle attività del gruppo di lavoro e ha ribadito nel contempo che fino ad accertamenti ultimati le vigenti basi legali rimarranno in vigore senza cambiamenti. Il Consiglio federale adotterà le necessarie decisioni non appena sarà disponibile il rapporto del gruppo di lavoro "Armi d'ordinanza". Il rapporto metterà in luce i margini di manovra esistenti per misure a favore della sicurezza conto tenuto del mandato affidato all'esercito dal legislatore e degli interessi delle cerchie interessate (esercito, polizia, popolazione, tiratori ecc.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.