07.401 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-12
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
Le disposizioni che regolano la previdenza professionale sono modificate in modo da obbligare gli istituti di previdenza a essere direttamente proprietari degli attivi che servono a effettuare le prestazioni o a coprire tutti gli averi degli assicurati.
Per coprire i rischi di morte, incapacità al lavoro, invalidità e vecchiaia, la riassicurazione è ammessa nella misura del necessario secondo i criteri attuariali applicati dagli esperti di previdenza professionale e in funzione delle dimensioni dell'istituto di previdenza.
Per gli istituti di previdenza che non sono ancora direttamente proprietari degli attivi, le disposizioni transitorie fissano la data entro la quale conformarsi e garantiscono un calcolo corretto ed equo degli attivi che devono essere trasferiti dall'istituto di assicurazione. Il calcolo comprende in particolare gli accantonamenti e le riserve tecniche legate a questi contratti d'assicurazione collettivi, o costituite per essi, a livello di istituto di assicurazione oppure di pool di diversi istituti di assicurazioni.
Begründung
Se l'istituto di previdenza non è direttamente proprietario degli attivi che servono a coprire i rischi, se gli attivi sono cioè integrati nel patrimonio di una compagnia d'assicurazione privata, sussiste sempre un conflitto di interessi fra i beneficiari delle prestazioni LPP e l'assicurazione privata in merito alla ripartizione dei rendimenti e delle eccedenze: le compagnie di assicurazione hanno interesse a minimizzare la parte che spetta all'istituto di previdenza e ai suoi beneficiari; viceversa i beneficiari hanno interesse a riceverne la maggior parte possibile perché costituisce una fonte importante di reddito, dato che ne dipende il livello delle prestazioni di vecchiaia, decesso o invalidià del secondo pilastro. L'attuale regolamentazione della ripartizione dei rendimenti degli attivi e delle eccedenze è complicata e incomprensibile; la sua applicazione è contestabile e contestata.
Obbligando gli istituti di previdenza ad essere direttamente proprietari degli attivi si evita che gli attivi siano inclusi nel patrimonio di un'assicurazione privata. Dato che in questo modo gli attivi e i loro rendimenti sono chiaramente determinati, si possono prevenire in larga misura le controversie sull'attribuzione dei rendimenti e delle eccedenze.
Questa soluzione non esclude in nessun caso che la gestione amministrativa e finanziaria di un istituto di previdenza o la riassicurazione siano affidate a prestatori di servizi terzi, compagnie di assicurazione comprese. Naturalmente le piccole e medie imprese troppo piccole per assumere tutto il rischio attuariale devono poter continuare a riassicurarsi nella misura in cui è necessario per raggiungere gli obiettivi.
Evitando che le assicurazioni private possano trattenere, come stanno facendo attualmente, una parte sostanziale dei rendimenti degli attivi, si aumenterà l'efficienza economica del secondo pilastro. In effetti, per ogni franco di contributo versato dai dipendenti e dai datori di lavoro, le prestazioni saranno più elevate rispetto ad oggi e il rapporto costi/benefici sarà migliore. Si contribuirà così a limitare il costo del fattore lavoro. Lo sgravio tornerà soprattutto a vantaggio delle piccole e medie imprese e dei loro salariati, perché sono loro che nella prassi sono obbligate a ricorrere alle fondazioni create dalle compagnie d'assicurazione quando non sono abbastanza grandi da avere istituti di previdenza propri.