Lexipedia

07.423 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento l'iniziativa parlamentare seguente:

L'articolo 126 capoverso 2 della legge sul Parlamento va riformulato come segue:

Se condivide quanto chiesto nella petizione, la commissione incaricata dell'esame preliminare sottopone alla Camera una pertinente iniziativa parlamentare o un pertinente intervento oppure le propone di prendere favorevolmente atto della petizione.

Begründung

La recente revisione della legge sul Parlamento ha creato una situazione insoddisfacente per quanto concerne le petizioni. Secondo la formulazione vincolante della legge, alla commissione incaricata dell'esame preliminare di una petizione restano soltanto due alternative: proporre alla propria Camera di prendere atto della petizione senza darle seguito oppure - se condivide quanto chiesto dagli autori della petizione - elaborare una pertinente iniziativa parlamentare o un pertinente intervento.

Questa limitazione è insoddisfacente ed è regolarmente fonte di problemi. Molto spesso la petizione è infatti condivisa dalla commissione competente ma non occorre (più) darle seguito, per esempio poiché le richieste degli autori della petizione sono in massima parte già state soddisfatte, l'amministrazione è già intervenuta, si stanno già elaborando atti normativi corrispondenti, ecc. In siffatti casi sarebbe opportuno poter prendere favorevolmente atto della petizione senza che la commissione incaricata dell'esame preliminare debba elaborare un'iniziativa o un intervento parlamentare.

Secondo il tenore del vigente articolo 126 capoverso 3, "prendere atto" di una petizione significa imperativamente reiezione della stessa. Di conseguenza, occorre comunicare agli autori della petizione che la loro richiesta è stata "respinta" anche se la commissione (o la Camera) la condivide. Per porre rimedio a questa situazione è necessario prevedere un ulteriore caso nella legge:

- la commissione incaricata dell'esame preliminare condivide quanto chiesto nella petizione ed elabora un'iniziativa o un intervento parlamentare (possibilità già contemplata nell'art. 126 cpv. 2 LParl);

- la commissione condivide quanto chiesto nella petizione ma non è necessario elaborare un'iniziativa o un intervento parlamentare. Si tratta del nuovo caso disciplinato dall'articolo 126 capoverso 2 proposto nella presente iniziativa parlamentare. In tal caso la commissione propone alla propria Camera di prendere favorevolmente atto della petizione;

- la commissione respinge la petizione e, come previsto dal diritto vigente (art. 126 cpv. 3 LParl), propone alla propria Camera di prenderne atto "senza darle seguito".