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Previdenza professionale. Accrediti di vecchiaia lineari sulla durata dell'attività professionale

07.425 · Iniziativa parlamentare · 2007-03-23

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 e seguenti della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) deve essere modificata in modo da stabilire nella LPP, progressivamente e sino alla fine della generazione d'entrata, un'aliquota di accredito annuale dell'avere di vecchiaia unica e indipendente dall'età. Il principio della parità di trattamento deve essere rispettato.

Begründung

La LPP, entrata in vigore nel 1985, è un elemento costitutivo del contratto sociale nel nostro Paese. Se si considera che la vita professionale dura 40 a 45 anni, la generazione d'entrata è a metà strada. Dopo la prima revisione, si deve porre rimedio ad alcuni altri difetti emersi dall'applicazione della legge.

L'aumento, in funzione dell'età, degli accrediti annuali costituenti l'avere di vecchiaia rappresenta uno svantaggio per le persone di oltre 45 anni di età che cercano un posto di lavoro; d'altra parte le realtà demografiche richiederanno verosimilmente un prolungamento della durata dell'attività professionale.

In effetti, le grandi imprese, oltre ad avere piani di previdenza più generosi, hanno istituti di previdenza con un'aliquota di contributo costante nel corso della carriera professionale; la maggior parte delle piccole imprese invece prevede contributi calibrati sugli accrediti secondo l'articolo 16 LPP. Sul mercato del lavoro questa situazione provoca una discriminazione proporzionale all'età della persona in cerca di lavoro. Di conseguenza un datore di lavoro con un piano di contributi paritario pagherà sulla parte obbligatoria fino al 5 per cento di salario in più se assume una persona di oltre 55 anni invece di una di 25 anni.

Questa situazione è uno dei maggiori ostacoli all'assunzione di persone cinquantenni e può anche essere un criterio di discriminazione nell'ambito di ristrutturazioni dato che il potenziale di risparmio è superiore se si licenziano persone anziane seppure ancora "in gamba".

Il sistema degli accrediti di cui all'articolo 16 LPP impedisce anche ai piccoli istituti che hanno piani la cui parte sovraobbligatoria è minima, di evolvere verso un progressivo ravvicinamento delle aliquote tra le fasce di età.

Lo scaglionamento delle aliquote è comprensibile per la generazione di entrata nel sistema per accumulare su una durata limitata un avere di vecchiaia significativo. Non sarà più giustificato per le persone che avranno pagato i contributi per tutta la durata dell'attività professionale.

Considerati gli impatti attuariali sull'avere di vecchiaia finale, il ravvicinamento delle aliquote deve essere effettuato a piccole tappe su una durata di venti anni cioè sino alla fine della generazione di entrata in regime LPP.