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07.473 · Iniziativa parlamentare · 2007-10-04

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, deposito la presente iniziativa parlamentare.

L'articolo 125 del Codice civile deve essere così completato:

Art. 125 cpv. 2bis

In assenza di mezzi sufficienti a coprire il fabbisogno vitale, l'ammanco deve essere ripartito adeguatamente tra i coniugi.

Begründung

In caso di separazione o divorzio, il reddito familiare spesso è insufficiente per coprire i bisogni di due economie domestiche (i cosiddetti "casi di carenza"). La prassi giudiziaria addossa allora il disavanzo unilateralmente al coniuge beneficiario di alimenti. Data la ripartizione dei ruoli tuttora esistente nella nostra società, si tratta, in genere, della donna. Non c'è quindi di che stupirsi se le donne divorziate sono proporzionalmente più toccate dalla povertà: 10,3 per cento contro 5,3 per cento di uomini divorziati. Nei casi di carenza, appare indubbio che la giurisprudenza è contraria alla costituzione, poiché contravviene al principio della parità giuridica ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 della Costituzione. Questa vergognosa ineguaglianza viene giustificata con il fatto che, se è intaccato il suo minimo esistenziale, il coniuge tenuto al versamento degli alimenti perde la voglia di lavorare. Inoltre, per i servizi sociali è più gravoso assistere entrambe le parti. Si tratta di argomenti speciosi, che presuppongono cattiva volontà da parte di tutti i padri tenuti al pagamento degli alimenti e penalizzano le donne in ragione di ipotetici dispendi amministrativi.

In caso di miglioramento della situazione economica della persona interessata, i contributi sociali devono essere rimborsati. Non appena la donna riesce a risollevarsi un poco, il "debito familiare" ricade quindi sulle sue spalle. Quale può essere la sua motivazione a lavorare di più, se le toccherà rimborsare per anni gli aiuti percepiti? Va aggiunto che non di rado la "carenza" è di appena 200 franchi. Un tale ammanco non dà diritto a percepire l'assistenza sociale ed è sopportato unilateralmente dalle donne e dai figli (cfr. in proposito Commissione federale per le questioni femminili 1. 2007).