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07.497 · Iniziativa parlamentare · 2007-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 210 del Codice delle obbligazioni va modificato affinché in merito all'azione di garanzia per i difetti della cosa utilizzata nell'ambito di una costruzione immobiliare o integrata in siffatta costruzione, si applichi un termine di prescrizione di cinque anni, in analogia con l'articolo 371 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

Begründung

Di regola le pretese del committente per i difetti dell'opera si prescrivono al pari delle corrispondenti pretese dell'acquirente, ossia col decorso di un anno dalla consegna dell'opera (art. 371 cpv. 1 CO in combinato disposto con l'art. 210 CO).

L'articolo 371 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni disciplina invece un termine di prescrizione di cinque anni riguardo alla responsabilità per i difetti di una costruzione immobiliare. Siffatta disposizione include ad esempio il fissaggio di impianti sanitari e di riscaldamento, verniciature esterne, intonaco, installazione e verniciatura di nuove serrande, laccatura oleorepellente di un pavimento, trattamento protettivo di facciate ecc. Per questi casi il diritto in materia di contratto d'acquisto non prevede un termine di prescrizione adeguato. Tale disciplinamento è insoddisfacente: l'appaltatore risponde infatti un anno dopo l'esecuzione dell'opera, senza colpa, per eventuali difetti o danni ad apparecchi e impianti che egli ha unicamente installato o montato, senza avere la possibilità di esercitare regresso su chi ha causato effettivamente il danno.