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Lotterie. Quando il Consiglio federale intende assumersi le proprie responsabilità?

08.1027 · Interrogazione · 2008-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Come risaputo, c'è aria di tempesta tra i cantoni e la Confederazione per quanto concerne la delimitazione tra i giochi di destrezza e d'azzardo.

Questo problema giuridico potrebbe sembrare marginale se non fosse per l'estrema importanza, a livello finanziario, della posta in gioco. Infatti, a seconda delle decisioni prese in tale ambito le lotterie cantonali che si sono riunite, ad esempio in Svizzera romanda nella Loterie romande, potrebbero perdere, in seguito all'evoluzione tecnologica, una parte importante delle loro entrate, con conseguenze assai negative sulla vita associativa, culturale e sportiva dei cantoni.

A tale proposito occorre rammentare che i benefici della Loterie romande, ad esempio, servono integralmente a sostenere istituzioni di pubblica utilità a carattere sociale, culturale, ambientale, di ricerca e di protezione del patrimonio. Centinaia di migliaia di persone beneficiano così direttamente o indirettamente delle donazioni della Loterie romande; lo stesso vale per tutto il resto della Svizzera.

Ora, il divieto di gestire i distributori di lotteria elettronica di tipo Tactilo/Touchlot priverebbe per esempio la Loterie romande di circa il 30 per cento dei suoi utili attuali, il che potrebbe corrispondere a circa 60 milioni di franchi all'anno.

Tale questione è attualmente pendente dinanzi al Tribunale amministrativo federale, in seguito a un divieto pronunciato dalla Commissione federale delle case da gioco.

Si constata sempre più spesso che la Confederazione delega una parte crescente dei suoi compiti a commissioni, autorità indipendenti o istituti, perdendo progressivamente il controllo politico dei dossier, che rappresenta tuttavia uno dei suoi compiti principali. Nell'ambito dei giochi, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha purtroppo deciso di lasciare in primo luogo ai tribunali il compito di delimitare l'applicazione della legge sulle case da gioco da quella sulle lotterie.

Date queste circostanze invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Non ritiene di sua competenza decidere se gli introiti di certi giochi devono spettare ai cantoni, e quindi alle istituzioni di pubblica utilità, o a gestori di casinò, perlopiù stranieri, che non perseguono scopi di pubblica utilità?

2. Spetta davvero alla Commissione federale delle case da gioco e all'Ufficio federale di giustizia, che non hanno legittimità politica, fare il bello e il cattivo tempo in questo ambito, incuranti delle conseguenze deleterie che le loro decisioni comportano per la vita associativa, culturale e sociale di tutto il Paese?

3. Il Consiglio federale prevede di modificare la legislazione assumendosi finalmente le responsabilità politiche che gli incomberebbero?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Sulla base dell'articolo 35 della vecchia Costituzione federale (l'attuale art. 106 della Costituzione), nel 1923 il legislatore federale ha emanato la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (LLS; RS 935.51) e nel 1998 la nuova legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). Ponendo in consultazione nel 2002 l'avamprogetto di una nuova legge federale sulle lotterie e le scommesse, il Consiglio federale ha sollevato alcune questioni come la delimitazione del campo d'applicazione delle due leggi vigenti e l'utilizzazione dei proventi. L'avamprogetto di legge era stato elaborato da una commissione peritale composta pariteticamente da rappresentanti della Confederazione e dei cantoni che aveva tentato di colmare le lacune della legislazione vigente. L'avamprogetto prevedeva soprattutto di estendere la definizione di lotterie a nuovi tipi di giochi. Tuttavia, poiché la consultazione sull'avamprogetto della nuova legge sulle lotterie ha suscitato pareri discordanti e soprattutto reazioni negative dei cantoni, nel maggio 2004 il Consiglio federale ha accettato la richiesta avanzata dalla Conferenza dei direttori cantonali in materia di mercato delle lotterie e di legge sulle lotterie di sospendere temporaneamente la revisione. Così facendo il Consiglio federale ha tenuto conto dell'intenzione manifestata dai cantoni di colmare rapidamente le lacune e ovviare agli inconvenienti individuati con vari provvedimenti fra cui un concordato.

2. La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) e l'Ufficio federale di giustizia (UFG) adempiono i loro compiti nel rispetto delle competenze sancite dalla legge. Le decisioni della CFCG sono impugnabili. Spetta invece ai tribunali giudicare la fondatezza dei rimedi giuridici cui ricorre l'UFG.

3. Il Consiglio federale non ha la facoltà di risolvere autonomamente mediante ordinanze i problemi sollevati dall'autore dell'interrogazione e finora i cantoni non hanno accettato una modifica di legge. Il 7 gennaio 2005 hanno concluso un concordato impegnandosi a contribuire direttamente alla risoluzione di alcuni problemi. Attualmente è troppo presto per valutare le misure adottate dai cantoni. Il Consiglio federale segue comunque con attenzione l'evolversi della situazione nel settore delle lotterie e proporrà anche modifiche di legge quando lo riterrà necessario sulla base dei dati disponibili.

Risposta del Consiglio federale.