08.3029 · Interpellanza · 2008-03-05
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Dopo l'inversione di tendenza e la stabilizzazione del numero di autocarri in transito sulle Alpi, rilevate nell'ultimo rapporto sul trasferimento del traffico, nel 2007 il traffico transalpino attraverso la Svizzera (v. art. 84 cpv. 2 Cost.) è nuovamente aumentato. Il DATEC ritiene che tale aumento sia da ricondurre soprattutto all'evoluzione congiunturale favorevole e al rafforzamento del corso dell'euro.
Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. L'aumento dell'anno scorso concerne quindi soprattutto la quota relativa al traffico internazionale in transito attraverso la Svizzera?
2. In che modo il Consiglio federale intende garantire che le misure previste tengano debito conto del traffico interno e che sia assicurato il collegamento con il Ticino?
3. Dal punto di vista politico, non considera preoccupante questa evoluzione?
4. Come intende conciliare in futuro gli obiettivi degli accordi internazionali (accordo sui trasporti terrestri) e quello della Costituzione federale di limitare il trasferimento al traffico in transito attraverso la Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Nel 2007 il traffico pesante in transito sulle Alpi è aumentato del 7 per cento; negli anni scorsi la quota media del traffico in transito attraverso la Svizzera era del 60 per cento circa, un dato che per il 2007 non è ancora noto, non essendo per ora disponibili le cifre definitive, rilevate in base ai dati della TTPCP.
Il motivo principale dell'aumento delle corse di transito è da ricercare nella favorevole situazione congiunturale che ha caratterizzato il 2007 sia in Svizzera sia nei Paesi limitrofi. Non è quindi giustificato trarne la conclusione che nel 2007 il traffico di transito è aumentato in modo sovraproporzionale. Inoltre, numerosi trasporti di import ed export in transito sulle Alpi, in entrata e in uscita dalla Svizzera, sono attualmente fatturati in euro, ragion per cui i cambiamenti di corso dell'euro non concernono solo i viaggi di transito.
2. Nel messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci dell'8 giugno 2007 (FF 2007 3997) il Consiglio federale ha proposto l'adozione di una serie di misure per attuare il trasferimento del traffico in transito sulle Alpi svizzere. Quest'ultimo comprende sia il traffico interno di transito sia il traffico d'importazione e di esportazione da e per il Ticino.
Le condizioni generali (incl. limite di spesa) saranno definite durante il dibattito in Parlamento, attualmente in corso, concernente il progetto di legislazione sul traffico merci (07.047).
Nel messaggio il Consiglio federale propone di introdurre la borsa dei transiti alpini come ulteriore, importante strumento di trasferimento del traffico. Lo scopo della borsa è di limitare a un numero ben definito le corse di mezzi pesanti in transito sulle Alpi. In linea di principio, anche in questo caso tutti i viaggi di automezzi pesanti in transito sulle Alpi sono sottoposti allo stesso trattamento. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene opportuno introdurre una distinzione per il traffico locale e per quello su tratte brevi, in quanto una parità di trattamento assoluta con le altre tipologie di traffico comporterebbe un rincaro sproporzionato dei costi di trasporto. Pertanto, nel messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci il Consiglio federale ha previsto la possibilità di concedere deroghe per il traffico locale e su tratte brevi (cfr. disegno art. 6 cpv. 3 LTrasf), senza però definirne concretamente le modalità, al fine di poter tener conto dei risultati dei lavori di coordinamento a livello internazionale.
3. Il Consiglio federale giudica l'evoluzione del traffico merci su strada registrata nel 2007 sfavorevole dall'ottica della politica di trasferimento del traffico e di protezione ambientale. Tuttavia, la portata dell'aumento può essere valutata definitivamente solo considerando l'evoluzione a medio termine sull'arco di più anni.
4. In base all'articolo 84 capoverso 1 della Costituzione federale, la Confederazione è chiamata a proteggere la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito e a limitare il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna, la flora e i loro spazi vitali. L'articolo concerne il traffico in transito sulle Alpi nel suo complesso. Nel capoverso 2 si stabilisce che il traffico transalpino per il trasporto di merci attraverso la Svizzera deve avvenire tramite ferrovia. Non è invece citato il traffico da e per la regione alpina.
Il Consiglio federale ha applicato questa disposizione in modo costante sin dal messaggio sull'iniziativa popolare "per la protezione della regione alpina dal traffico di transito" (FF 1992 II 741segg.) e dal messaggio concernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea (FF 1999 5092 segg.). A livello legislativo, con la legge sul trasferimento del traffico dell'8 ottobre 1999 (RS 740.1) è stato definito l'obiettivo di limitare a 650 000 l'anno le corse sulle strade che attraversano la regione alpina (di transito, nel traffico interno, d'importazione e di esportazione).
Il Consiglio federale, che ha mantenuto questo orientamento nell'attuale messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci (FF 2007 3997), non vede alcun motivo per abbandonare tale obiettivo, chiaramente motivato.
Risposta del Consiglio federale.